Trib. Rieti, sentenza 02/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rieti, sentenza 02/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Trib. Rieti
Numero : 5
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro

Il Tribunale di Rieti, in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 519 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A

PE ES, nato il [...] a [...], residente a Casperia, in Località Querceto
Lotto 10, elettivamente domiciliato in Roma (RM), Via Nomentana n. 63, presso lo studio dell'Avv. Jacopo Baldi del foro di Roma, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;

RICORRENTE
E
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Cintia n. 42 presso l'Ufficio legale della Sede Inps di Rieti, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Manno;

CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente ha adito il Tribunale di Rieti, in funzione di
Giudice del Lavoro, deducendo di essere stato sottoposto, in data 23 febbraio 2022, a visita di revisione relativa al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge
n. 18/80 e, a fronte di respingimento avvenuto in pari data, ha adito il Tribunale di Rieti.
Si è costituito l'Inps, contestando la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario.
Nell'ambito del procedimento è stata disposta CTU medico legale che non ha riconosciuto il requisito sanitario di cui all'art. 1 della legge n. 18/80 (indennità di accompagnamento).
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, di “RITENERE E DICHIARARE il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento ex L. 18/80 con decorrenza dalla data della revoca del
23.02.2022 o dalla data che risulterà di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Si è costituito l'INPS, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda, ex art.
445 bis, comma 6, per mancata specificazione dei motivi di contestazione;
la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 42, comma 3, del DL 269/03, convertito in L. 326/03;
nel
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