Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/01/2024, n. 84

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/01/2024, n. 84
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 84
Data del deposito : 9 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa RI AV, ha pronunciato, ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c.
, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7145/2017 (cui è riunita la causa
n.r.g. 4451/2022)
TRA
AP IG, rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Marcello Stanislao, presso il cui studio elett. dom. in Santa Maria Capua Vetere, alla via Roberto D'Angiò n. 50/52
RICORRENTE
E
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI
PROFESSIONISTI, in persona del legale rapp.te p.t., rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv.
G. Mazzarella, con cui elett. dom. in Aversa, alla via Pisacane n. 1
RESISTENTE
NONCHE'
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, dagli avv.ti Carlo Formisano e IG Barone
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a cartelle esattoriali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, il ricorrente in epigrafe proponeva impugnativa avverso le cartelle esattoriali n. 02820170002358207000 e n. 0282020 0006631906000, rispettivamente notificate in data 17.07.2017 ed in data 19.05.2022, nonché avvero i ruoli relativi alle cartelle esattoriali n. 0282016003028228000 e n. 02820180001852245000 emessi, su richiesta della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, dall'Agente della Riscossione della Provincia di Caserta con cui gli veniva ingiunto il pagamento delle somme indicate analiticamente in ricorso a titolo di contributi previdenziali, oneri e sanzioni relativamente agli anni 2013, 2014, 2015 e 2017.
Deduceva vizi del procedimento di riscossione e nel merito contestava la iscrizione obbligatoria alla
Cassa per insussistenza dei relativi presupposti. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dei ruoli sottesi agli atti impugnati. Vinte le spese, con attribuzione.
Si costituivano in giudizio le parti opposte che resistevano al ricorso con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
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Nell'ambito dei giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione di una cartella esattoriale va preliminarmente operata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza o meno della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale del provvedimento notificato.
Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/99.
Si ricorda infatti che l'art. 24 del D.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Tale termine, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, e a consentire una rapida riscossione (in tal senso, ex multis,
Cass. n. 17978/2008;
Cass. n. 4506/2007).
Nel secondo caso, invece, le doglianze relative alla presenza di meri vizi formali dell'atto dovranno essere fatte valere secondo i tempi e le modalità delle ordinarie azioni di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi degli art. 617 e 618 bis cpc e quindi in particolare con atto depositato in cancelleria nel più ristretto termine di venti giorni dalla data di avvenuta conoscenza legale del compimento dell'atto.
Tanto premesso, in ordine ai lamentati vizi formali del procedimento di riscossione e di formazione del ruolo esattoriale, nell'ambito dei quali va annoverata la eccepita decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 46/1999 - rispetto ai quali l'opposizione va qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi - il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto non risulta proposto nel termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. dalla notifica delle cartelle esattoriali.
Ed, infatti, la impugnativa delle cartelle n. 02820170002358207000 e n. 02820200006631906000, rispettivamente notificate in data 17.07.2017 ed in data 19.05.2022, è stata proposta solo con il deposito del presente ricorso avvenuta in data 11.08.2017 (quanto al procedimento iscritto al n. r.g.
7145/2017) ed in data 28.06.2022 (quanto al procedimento iscritto al n. r.g. 4451/2022).
Con riferimento alla opposizione ai ruoli esattoriali sottesi alle cartelle n. 0282016003028228000 e
n. 02820180001852245000, l'opposizione va certamente dichiarata inammissibile sia con
riferimento alle doglianze concernenti i vizi formali del procedimento di riscossione sia con riferimento al merito della pretesa contributiva, non avendo parte opponente proposto tempestiva impugnazione entro il termine, rispettivamente di venti e quaranta giorni, decorrenti dalla notifica delle cartelle esattoriali ritualmente effettuata dall'Agente della Riscossione.
Ed, infatti, l'Agenzia Riscossione ha depositato copia delle relate di notifica dalle quali emerge che le su indicate cartelle esattoriali sono state regolarmente notificate - nelle date risultanti dalle relate in atti (27.04.2016 e 10.05.2018) - e consegnate a mani della figlia del ricorrente (cfr. doc. in atti
Agenzia della Riscossione).
Tanto premesso, poiché le relate attestano per tali cartelle l'avvenuta regolare notifica, in assenza di una querela di falso che ne ponga in dubbio la veridicità delle risultanze, l'opposizione avverso le stesse va sicuramente dichiarata inammissibile.
Quanto al motivo di opposizione relativo al merito della pretesa contributiva, l'opposizione avverso le cartelle n. 02820170002358207000 e n. 02820200006631906000 va ritenuta ammissibile in quanto il ricorso risulta depositato in data 11.08.2017, con riferimento alla cartella esattoriale n.
02820170002358207000, ed in data 28.06.2022, con riguardo alla cartella n.
02820200006631906000, nel rispetto del termine, di cui al quinto comma dell'art. 24 della L.
46/99, di quaranta giorni dalla notifica del titolo esecutivo, avvenuta rispettivamente il 17.07.2017 ed il 19.05.2022 (cfr. doc. in atti).
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi di seguito esposti.
Occorre brevemente ricostruire il quadro normativo di riferimento alla luce dei più recenti arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr., ex
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