Trib. Roma, sentenza 03/12/2024, n. 12390
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, udita la discussione orale e le conclusioni delle parti, visto l'art. 429 c.p.c., dà lettura della seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 31896/2023 R.G. controversie lavoro promossa
da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e
[...] Parte_4 Parte_5
, rappresentati e difesi dall'avv. Parte_6
Flavia Bruschi e dall'avv. Alessia Ragusa per procura allegato al ricorso telematico,
- ricorrenti -
contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Luca Tamajo, dall'avv. Federica Paternò e dall'avv. Francesco Bartolotta per procura allegata alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: calcolo dell'indennità di ferie – differenze retributive. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nel verbale di udienza del 3 dicembre 2024. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in modalità telematica il 12 ottobre 2023 i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, e
[...] premesso di avere svolto attività lavorativa subordinata alle sue dipendenze, con inquadramento nella categoria “assistenti di volo”, specificamente Pt_1
e con qualifica di responsabile II e e Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5
con quella di assistente di volo, fino al 31 dicembre 2014, data di CP_2 passaggio ex art. 2112 c.c., senza soluzione di continuità, alle dipendenze della
-, presso la quale Controparte_3 Parte_6
presta attualmente servizio, mentre gli altri sono passati alle
[...] dipendenze di rispettivamente , , CP_4 Parte_1 Parte_2
e dal 15 ottobre 2021 e dal Parte_4 Parte_5 Parte_3
16 ottobre 2021, hanno formulato le seguenti conclusioni:
“
1. Accertare e dichiarare, previo se del caso annullamento/disapplicazione /o interpretazione conforme alla normativa Comunitaria ossia all'art.141, co.2 Trattato CEE, alle Direttive Comunitarie sopra richiamate ed alle ulteriori norme di legge sopra indicate in diritto, l'illegittimità dell'art. 8 ccal Cai e art 8 ccnl Trasporto Aereo, Parte Specifica Vettori, sezione II assistenti di volo, nella parte in cui escludono dal calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie l'indennità di volo oraria integrativa;
2. Conseguentemente dichiarare il diritto di ciascun ricorrente all'inserimento, nella base di calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali retribuite negli anni dal 2010 al 2014, della indennità oraria di volo integrativa (IVO) prevista dall'art. 23 ccal cai e 23 ccnl Trasporto Aereo, sezione assistenti di volo, in quanto intrinsecamente collegata all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi in base al contratto di lavoro;
3. Condannare, per l'effetto, la parte convenuta in persona CP_5 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di ciascuna delle parti ricorrenti, delle differenze retributive, per i titoli indicati, maturate nel periodo sopra specificato, per un totale di: Sig. € 8.047,56 Parte_1
Sig.ra € 10.177,16 Parte_2
Sig. € 7.944,04 Parte_3
Sig.ra € 3.963,72 Parte_4
Sig.ra € 14.400,45 Parte_5
Sig.ra € 8.333,87 Parte_6
o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle prassi aziendali e del volato medio programmato, ovvero ex art. 432 c.p.c. e/o della somma ritenuta di giustizia, anche con riferimento al parametro della media del volato annuale, ovvero per come quantificati dalla CTU contabile che si vorrà ammettere in ipotesi di contestazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ai sensi degli artt. 421 c.p.c. e 150 disp. Attuaz. C.p.c.;
salve le successive ulteriori maturate e maturande, in ipotesi di mancato spontaneo adempimento all'esito dell'accertamento in questa sede richiesto ed azionato.
4. con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio;
5. dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società resistente, contestando la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto;
in particolare, la compagine sociale ha eccepito in via preliminare la prescrizione dei diritti e dei crediti rivendicati e il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo l'insussistenza della dedotta cessione di azienda e l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2112 c.c.;
ha contestato, nel merito, la ricostruzione attorea del quadro normativo e la correttezza dei conteggi predisposti e, in via subordinata, ha invocato l'applicazione della clausola di inscindibilità, con conseguente declaratoria di nullità/inefficacia/risoluzione delle clausole del contratto collettivo che istituiscono le indennità di cui al ricorso.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti. Assegnato termine per il deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti difensivi e nel verbale di udienza del 3 dicembre 2024 la controversia è stata decisa.
2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla resistente in memoria di costituzione. La qualificazione data dalla resistente alla propria eccezione di merito, è, invero, inesatta, giacché sul piano dell'inquadramento dogmatico è dato ravvisare, piuttosto, la deduzione di una carenza di titolarità del lato passivo del rapporto obbligatorio. È pacifico in giurisprudenza che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento;
per contro, da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del
rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr., per tutte, Cass., sez. 3, n. 14468 del 30 maggio 2008). Sicché, con chiare argomentazioni, le Sezioni Unite hanno affermato che: "La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 2951 del 16 febbraio 2016 e, in senso conforme, Cass., sez. 3, n. 14652 del 18 luglio 2016, Cass., sez. 1, n. 15037 del 21 luglio 2016 e
Cass., sez. lav., n. 22525 del 24 settembre 2018). Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta e autonoma questione intorno a essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso. Nella specie, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il soggetto che assumono essere titolare del diritto di credito, allegando di essere passati, per effetto di cessione di azienda, ex art. 2112 c.c., alle dipendenze di
[...]
senza soluzione di continuità, a decorrere dall'1 Controparte_6 gennaio 2015, con conseguente responsabilità solidale anche in capo alla cedente, odierna convenuta, per i crediti pregressi. Muovendo da tali premesse, deve desumersi che, implicando un'indagine sull'effettiva titolarità del rapporto dedotto, attiene al merito e non è mera questione preliminare quella sollevata dall'odierna convenuta, la quale ha dedotto la propria estraneità alle pretese azionate nella sede odierna, sul presupposto che il ricorso sarebbe contrassegnato da assoluta genericità e non troverebbe applicazione, nel caso di specie, il disposto dell'art. 2112 c.c., in quanto derogato dalla normativa speciale contenuta nell'art. 47, comma 4 bis, della legge n. 428/1990, con la conseguenza di essere estranea alle vicende relative ai rapporti di lavoro, eventualmente e successivamente intercorsi tra gli odierni ricorrenti e altre compagnie aeree neppure convenute nell'odierno giudizio. Tale circostanza, tuttavia, non priva la società convenuta della sua idoneità a essere destinataria di una pronuncia di merito nei suoi confronti, essendo la pretesa azionata dagli odierni ricorrenti relativa a un diritto di credito dichiaratamente maturato nei suoi soli confronti e nel periodo durante il quale perdurava il rapporto di lavoro tra le parti. Sul piano formale, pertanto, l'azione è stata correttamente introdotta in giudizio, dovendosi così valutare, alla stregua della difesa introdotta dalla
convenuta se, effettivamente, la stessa sia o meno fondata, anche alla luce delle restanti eccezioni preliminari sollevate.
3. A parere del decidente, non sussistono dubbi in ordine alla titolarità delle obbligazioni dedotte in contratto in capo alla società resistente, la quale ha certamente – e incontestatamente – cessato la sua attività di vettore aereo il 31 dicembre 2014, ma per effetto di una cessione di azienda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., nei confronti della successiva datrice di lavoro dei ricorrenti, Controparte_6
Giova, infatti, osservare che in punto di fatto la sussistenza di una fattispecie di cessione di azienda, espressamente invocata nell'atto introduttivo, contrariamente a quanto dedotto in memoria di costituzione risulta comprovata dalla produzione documentale offerta dai
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