Trib. Lagonegro, sentenza 28/05/2024, n. 386
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Testo completo
N. 995/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 28/05/2024, alle ore10:05 nella SEZIONE civile del Tribunale di La- gonegro all'udienza del Giudice dott. Maurizio Ferrara, sono presenti
l'Avv. MANZON FRANCESCO, per l'attore il quale conclude chiedendo
l'accoglimento delle conclusioni di cui alle note difensive finali.
l'Avv. PIETRO FORASTIERI per il convenuto, per delega dell'Avv. MESSUTI GAE-
TANO, il quale conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alle note di- fensive finali.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai pro- pri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito il Giudice in assenza dei difensori non più presenti decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragion di fatto e di diritto della sentenza allegata a verbale nella parte che segue.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, al termine dell'udienza di discussione orale del 28 maggio 2024, pronunzia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 995 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
OR FA, C.F. [...], nato a [...] il
16.09.1959, rappresentato e difeso, giusto mandato a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Francesco Manzon ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Napoli al Corso Umberto I n. 174
ATTORE
E
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, P. IVA 00884060526, in persona del dott. Secondo Squizzato, nella sua qualità di Responsabile del Settore Dipartimentale
Legale Sud e Sicilia del Servizio Consulenza e Assistenza Legale, giusta procura spe- ciale per notar dott. Mario Zanchi del 04.10.2017, rep. n. 36238, racc. n. 17860, rappre- sentato e difeso in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv.
Gaetano Messuti, ed elettivamente domiciliata in Lagonegro (PZ) alla Via Napoli n. 33 presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Vannata
CONVENUTA
Oggetto: contratti finanziari.
Conclusioni: come da atti e verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adotta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c.,
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consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardante il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la con- cisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (cfr., in tal senso, Cass. 19 ottobre
2006, n° 22409).
Con atto di citazione notificato in data 13.07.2017, TO AF conveniva di- nanzi al Tribunale di Lagonegro la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. premettendo di essere titolare nell'anno 2000 di un rapporto di conto corrente presso il Monte dei Pa- schi di Siena, filiale di Sapri;
che nella seconda metà dello stesso anno il direttore di tale
Agenzia, di propria iniziativa, invitava AF TO a sottoscrivere il prodotto bancario denominato “Visione RO”;
che tale prodotto veniva presentato quale ope- razione di risparmio qualificato come conveniente, sicuro, a carattere previdenziale e con libera possibilità di disinvestimento senza oneri;
che il direttore dell'Agenzia preci- sava che si trattava di un accantonamento di somme a fini di previdenza complementare, senza alcuna informazione in ordine ai rischi e senza la consegna di alcun contratto sot- toscritto;
che in realtà l'operazione consisteva nell'erogazione da parte della Banca
Monte dei Paschi di Siena di un mutuo della durata di 15 anni con rate trimestrali di soli interessi in cui, il capitale finanziato rimaneva nella piena disponibilità dell'istituto di credito il quale lo impiegava nell'acquisto, per conto del cliente, di strumenti finanziari emessi dalla stessa Banca Monte dei Paschi che venivano costituiti in pegno sempre in favore della Banca a garanzia della restituzione del finanziamento;
che lo schema clas- sico di tale operazione prevedeva che il cliente accendesse un vero e proprio mutuo per
l'importo di euro 52.000,00 a tasso fisso (in genere 7,29%) e con tale somma venivano acquistate quote di un fondo azionario per euro 23.000,00;
che allo scadere dei 15 anni previsti, il cliente aveva rimborsato, di soli interessi, più del doppio del valore del fon- do;
che lo scopo dell'operazione prevedeva che il sottoscrittore doveva rimborsare il ca- pitale inizialmente finanziato e residuava esclusivamente il controvalore di euro
23.000,00 del fondo;
che tale operazione si era verificata anche nel caso di TO
AF;
che il contratto era stato consegnato all'attore solo all'atto della liquidazione della somma residuale che risultava essere privo di data e luogo di emissione e firmato solo da TO AF;
che l'attore aveva regolarmente e puntualmente versato per
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tutto il tempo le rate previste dal piano di ammortamento;
che in data 19.10.2015 la
Banca aveva comunicato la scadenza del piano finanziario e preannunciava l'estinzione dell'ultima rata comprensiva dell'importo in linea capitale, pari ad euro 51.077,50 oltre interessi maturati dal 01.10.2015 al 10.11.2015, mediante l'utilizzo dell'importo rinve- niente dalla scadenza dell'obbligazione “MPS zero coupon”;
che l'operazione era stata regolata secondo le modalità preannunciate;
che, avuto contezza della ingente perdita di capitale subita, contestava quanto accaduto alla Banca con comunicazione del
15.01.2016, la quale si dichiarava disposta a rimborsare al cliente la somma di euro
5.000,00 a fronte di una perdita stimata dallo stesso istituto di credito di euro 20.650,16;
che il cliente respingeva tale proposta;
che l'attore esperiva procedura di mediazione obbligatoria la quale si concludeva con esito negativo;
che TO AF incari- cava una società specializzata al fine di quantificare il danno subito dall'operazione bancaria, la quale evidenziava la irregolarità della stessa e, in particolare la non confor- mità della proposta al dettato del Testo Unico della Finanza e del Regolamento CON-
SOB per mancata sottoscrizione da parte dell'istituto di credito, omissione del luogo di svolgimento dell'operazione, omissione della data in cui sarebbe avvenuta l'erogazione del finanziamento connesso all'operazione finanziaria;
omissione dei rischi a carico del cliente;
omissione dell'indicazione del c/c sul quale sarebbero stati regolati i flussi fi- nanziari;
omissione della data a cui riferire la genesi dei flussi finanziari;
che TO
AF, all'atto della sottoscrizione non aveva ricevuto né la copia del contratto né la documentazione afferente né l'informativa sulla qualità e tipologia del prodotto come previsto dalla legge bancaria;
che anziché un finanziamento in realtà si trattava di un mutuo;
che il tasso contrattualmente applicato all'atto dell'erogazione del mutuo era pa- ri al 7,29% mentre era stato previsto un tasso di mora pari a quello predetto maggiorato del 3% e, quindi, per un totale del 10,29%;
che il tasso medio per la stessa tipologia di operazione per il medesimo periodo, era pari al 6,6%, mentre il tasso soglia era uguale al 9,945%;
che si era, dunque, verificato il superamento del tasso soglia;
che sul piano finanziario era emerso che la somma erogata a TO AF era stata interamente investita in strumenti finanziari e, nello specifico, per il 50% per l'acquisto di Obbliga- zioni Paschi Zero Coupon a 15 anni ed il restante 50% per l'acquisto di quote del Fondo
Comune di Investimento “UC IO RO”, poi denominata “Anima Geo Eu- ropa”;
che dall'esame dei flussi di rendimento di tali strumenti finanziari emergeva che la Banca aveva concesso al cliente euro 51.077,50 al tasso del 7,29 annuo ed aveva ac- quistato l'intera somma investendola in titoli da essa stessa emessi, riconoscendo al
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cliente il 2,80% circa annuo;
che con l'operazione de quo la Banca aveva venduto un mutuo e si era auto-finanziata vendendo fondi comuni di investimento di sua proprietà;
che l'operazione nulla aveva a che vedere con l'indennità pensionistica complementare;
che in ragione di ciò era possibile concludere che il piano finanziario fatto sottoscrivere
a TO AF risultava nullo ai sensi dell'art. 23 TUF;
che al netto delle somme restituite dalla Banca, TO AF era creditore di quest'ultima della somma