Trib. Viterbo, sentenza 13/11/2024, n. 1079
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI VITERBO SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di
-dott. E M T -PRESIDENTE
-dott.ssa F C -GIUDICE
-dott. P B -GIUDICE REL.EST. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. 1956/2023, avente per oggetto: affidamento, collocazione e mantenimento di minore;
promossa da:
- ( , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. E F come da procura in atti
( ;
Email_1
RICORRENTE contro
- ( , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. D M come da procura in atti
( );
Email_2
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PM;
1
rimessa al Collegio sulle conclusioni congiunte delle parti all'udienza del 7/11/2024: come da verbale in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 12 cpc, ha Parte_1 chiesto di regolamentare l'affidamento, la frequentazione ed il mantenimento del figlio , Per_1 nato il 29/5/2021 dall'unione con Controparte_1
. Il ricorrente ha rappresentato che la crisi
[...] nella relazione con quest'ultima è culminata nella grave lite dell'ottobre 2022, a seguito della quale la medesima ha sporto querela nei suoi confronti;
che, nell'ambito del procedimento penale, gli è stata applicata la misura dell'allontanamento dalla casa familiare, presso cui la resistente è rimasta insieme al figlio;
che nel corso del tempo si è sempre attenuto alle indicazioni dei Servizi Sociali e che anche la relazione psicologica ha dato riscontro positivo, consentendo la definizione del procedimento minorile;
che, non di meno, il programma di incontri
è limitato a due ore al giorno per due giorni soltanto alla settimana;
che inoltre, sebbene disoccupato e percettore della sola pensione di invalidità, ha sempre contribuito al mantenimento del figlio, versando la somma mensile di euro 100,00 e provvedendo al pagamento delle utenze e all'acquisto diretto di quanto necessario per il medesimo.
2
Alla prima udienza è comparso soltanto il ricorrente, rappresentando la pendenza di trattative tra le parti. In seguito, si è costituita in giudizio
chiedendo il mantenimento CP_1 Controparte_1 delle modalità di visita paterna già stabilite dai servizi sociali, nonché l'affidamento esclusivo del minore o, in subordine, l'affido
Il TRIBUNALE DI VITERBO SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di
-dott. E M T -PRESIDENTE
-dott.ssa F C -GIUDICE
-dott. P B -GIUDICE REL.EST. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. 1956/2023, avente per oggetto: affidamento, collocazione e mantenimento di minore;
promossa da:
- ( , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. E F come da procura in atti
( ;
Email_1
RICORRENTE contro
- ( , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. D M come da procura in atti
( );
Email_2
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PM;
1
rimessa al Collegio sulle conclusioni congiunte delle parti all'udienza del 7/11/2024: come da verbale in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 12 cpc, ha Parte_1 chiesto di regolamentare l'affidamento, la frequentazione ed il mantenimento del figlio , Per_1 nato il 29/5/2021 dall'unione con Controparte_1
. Il ricorrente ha rappresentato che la crisi
[...] nella relazione con quest'ultima è culminata nella grave lite dell'ottobre 2022, a seguito della quale la medesima ha sporto querela nei suoi confronti;
che, nell'ambito del procedimento penale, gli è stata applicata la misura dell'allontanamento dalla casa familiare, presso cui la resistente è rimasta insieme al figlio;
che nel corso del tempo si è sempre attenuto alle indicazioni dei Servizi Sociali e che anche la relazione psicologica ha dato riscontro positivo, consentendo la definizione del procedimento minorile;
che, non di meno, il programma di incontri
è limitato a due ore al giorno per due giorni soltanto alla settimana;
che inoltre, sebbene disoccupato e percettore della sola pensione di invalidità, ha sempre contribuito al mantenimento del figlio, versando la somma mensile di euro 100,00 e provvedendo al pagamento delle utenze e all'acquisto diretto di quanto necessario per il medesimo.
2
Alla prima udienza è comparso soltanto il ricorrente, rappresentando la pendenza di trattative tra le parti. In seguito, si è costituita in giudizio
chiedendo il mantenimento CP_1 Controparte_1 delle modalità di visita paterna già stabilite dai servizi sociali, nonché l'affidamento esclusivo del minore o, in subordine, l'affido
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