Trib. Latina, sentenza 07/12/2024, n. 2322

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 07/12/2024, n. 2322
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 2322
Data del deposito : 7 dicembre 2024

Testo completo

R.G. 3312 del 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3312 del 2020 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Pietro Ceccano ed CP_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Sezze, Vicolo Tirletti n. 2, giusta procura speciale in atti;

RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
Maddalena Di Girolamo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina,
Piazza Dante 2, giusta procura speciale in atti;

RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: “Ci si riporta alle conclusioni dei propri atti e scritti difensivi che qui si hanno per trascritti di cui si chiede l'integrale accoglimento con conseguente rigetto di ogni avversa pretesa. / Con vittoria di spese e compensi professionali.”;
conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “Che questo Ecc.mo
Tribunale, previa fissazione dell'udienza per la loro comparizione, esperito il tentativo di conciliazione e previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi stessi, nonché rimettere le parti innanzi al Giudice Istruttore, che sarà designato, per la
Pagina 1 prosecuzione del giudizio, affinchè sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra il Sig. e la Sig.ra in Sezze (LT) in data 08.01.1994 e trascritto CP_1 Controparte_2
nel registro dello Stato Civile del Comune di Sezze al n. 1, parte I, dell'anno 1994, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti, alle seguenti condizioni: / Dichiarare il Sig. non più tenuto a corrispondere l'assegno di CP_1 mantenimento di € 250.00 a favore della figlia in quanto quest'ultima divenuta Persona_1
economicamente indipendente con un autonomo nucleo famigliare;
/ Dichiarare il Sig. CP_1

tenuto a corrispondere l'assegno di mantenimento di € 250,00 a favore dell'altra figlia
[...]
direttamente nelle mani della medesima figlia maggiorenne. / Con ogni più ampia Per_2
riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi istruttori, nel prefiggendo termine di legge. / Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario.”;

Conclusioni di parte resistente all'udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.:
“Pertanto, con le presenti note, in ossequio a quanto richiesto da questo Tribunale la sottoscritta procuratrice, si riporta alle conclusioni di cui ai propri atti e scritti difensivi chiedendone
l'integrale accoglimento”;
conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta: “CHIEDE
/ contrariis reiectis, All'Ill.mo Tribunale adito affinchè voglia, / “Dichiarare, ai sensi della Legge
898/70 e successive modificazione, lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi
e , anche con emissione di sentenza parziale sullo status, contratto Controparte_2 CP_1 in data 08.01.1994, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio, presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di Sezze, al n. 1 Uff. Unico Anno 1994 Parte I, disponendone la trascrizione dell'emananda sentenza. / Porre l'obbligo, in capo al signor di corrispondere la somma CP_1 mensile di € 500,00, oltre aumento Istat come per legge, a titolo di contributo al mantenimento Per_ della figlia da corrispondersi alla signora entro il giorno 5 di ogni mese. / Controparte_2
Ordinare al datore di lavoro del signor che detta somma venga decurtata dal compenso CP_1
dovuto al in virtù di lavoro dipendente, somma da versarsi annualmente secondo gli CP_1
indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. / Porre l'obbligo in capo al signor
Per_ di corrispondere il 50% delle spese straordinarie necessarie alla figlia come da CP_1 protocollo sottoscritto dal Tribunale di Latina e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Latina.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Pagina 2
Si dà atto che con sentenza parziale n. 1262/2021 emessa dal Tribunale di Latina il 16 giugno 2021
è stato già pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e che con contestuale separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per istruire le ulteriori domande.
Esaurita l'istruttoria, le parti hanno chiesto rinvio per precisazione delle conclusioni e in tale sede, precisate le conclusioni come riportato in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
***


1. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LE FIGLIE MAGGIORENNI.

Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”;
“le risorse economiche di entrambi i genitori”
;
“la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”;
correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
Anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno di mantenimento, valutate le circostanze.
Ciò premesso, pur essendo a conoscenza il Collegio di recenti pronunce della Cassazione (v. ordinanza n. 17183/2020) che ponendosi in termini distonici rispetto al pregresso consolidato orientamento giurisprudenziale anche di legittimità, ritengono che l'onere della prova sia a carico della parte richiedente l'assegno, questo Collegio aderisce invece al pregresso costante indirizzo giurisprudenziale, anche della Cassazione, secondo cui l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, sicché il genitore che agisce nei confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, mentre incombe sul genitore che chiede di essere esonerato dall'obbligazione ex lege, l'onere di dimostrare che la prole sia divenuta autosufficiente ovvero che il mancato svolgimento dell'attività lavorativa sia imputabile alla prole (cfr. Cass. sent. 24018 del 2008, Cass. sent. 11828 del 2009).
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Quest'ultimo orientamento è stato recentemente ribadito dalla I sezione della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8892 del 2024, che ha chiarito come l'obbligo “del genitore separato, o divorziato, di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (Cass. n. 1773/12;
n. 1830/11;
n. 6509/17).

Nel caso di specie, il ricorrente nell'atto introduttivo ha dedotto che la figlia ha raggiunto Per_1
l'indipendenza economica, ha costruito un proprio nucleo familiare ed ha avuto un figlio (v. pag. 3 del ricorso introduttivo), sicché ha chiesto che fosse dichiarato che il ricorrente non è più tenuto a corrispondere l'assegno per il mantenimento della primogenita per l'importo di € 250,00 e che, per
l'effetto, si stabilisse a suo carico solo l'assegno di mantenimento di € 250,00 da versare Per_ direttamente all'altra figlia pure lei maggiorenne, ma ancora economicamente non autosufficiente (si specifica che, in sede di separazione consensuale, al punto 3) del ricorso, era stato così concordato dalle parti: “il marito verserà (ed anzi già versa) alla moglie entro e non oltre
i primi cinque giorni di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, un assegno mensile, di euro 500,00- Il padre provvederà altresì al pagamento delle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente, se non in casi di
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