Trib. Pisa, sentenza 07/01/2025, n. 24

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pisa, sentenza 07/01/2025, n. 24
Giurisdizione : Trib. Pisa
Numero : 24
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro

N.R.G. 1743/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, all'udienza del 07.01.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Leoncini e Sergio Picchi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;

ricorrente

CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
contumace resistente
OGGETTO: Riconoscimento del beneficio economico della cd. “Carta del docente”
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “- Voglia accertare e dichiarare Parte_1 il diritto di parte ricorrente alla percezione della Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015, in relazione al servizio prestato in forza dei con-tratti a tempo determinato stipulati con
l'Amministrazione convenuta relativi agli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 e, per l'effetto, condannare il (c.f. Controparte_2
), in persona del pro-tempore, alla corresponsione della suddetta P.IVA_1 CP_3
Carta Elettronica con l'accredito della somma complessiva di € 1.500,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015 relativamente all'attività lavorativa espletata dal ricorrente negli anni scolastici innanzi citati. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.”
Per la parte resistente : contumace Controparte_2

FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22.12.2023, , in Parte_1 qualità di docente non di ruolo, conveniva in giudizio il Controparte_2
per sentire dichiarare e riconoscere il proprio diritto alla corresponsione del bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500 annui, avendo prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, come documentalmente risultanti in atti per i seguenti anni scolastici: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
2. Il ricorrente lamentava un trattamento differenziato e discriminante rispetto ai colleghi di ruolo che avevano svolto identiche mansioni, assunti con contratti a tempo indeterminato. Tanto premesso, chiedeva all'intestato Tribunale di voler condannare il resistente al pagamento della somma complessiva di € CP_2
1.500, pari all'importo della somma annua (500,00 euro) moltiplicata per il numero di anni interessati (3).
3. Parte ricorrente, illustrato il quadro normativo di riferimento, deduceva la violazione della disciplina nazionale e comunitaria in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato, eccependo, in particolare, la violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento
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di cui agli artt. 3, 35 e 97 Costituzione;
nonché la violazione del principio di non discriminazione sancita alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE.
4. Il non si costituiva in giudizio, nonostante Controparte_4
il perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza. Pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
5. Senza necessità di istruttoria, all'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
7. Per la definizione delle questioni di causa giova richiamare la normativa di riferimento.
In conformità al dettato dell'art. 35 Cost. in tema di formazione ed elevazione professionale dei lavoratori in genere, il C.C.N.L. Scuola, agli artt. 63 e 64 valorizza tali profili prevedendo l'impegno dell'amministrazione a “fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio (...)” nel contesto del diritto dei docenti di partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento considerato “funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
In questo quadro normativo è intervenuta la legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) che all'art. 1, comma 121, ha istituito la Carta elettronica del docente «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali». Essa «dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
Pag. 3 di 14 ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_2
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». La somma oggetto d'accredito «non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Nel dare attuazione alla previsione normativa del successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal
D.P.C.M. n. 28 settembre 2016;
quest'ultimo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente
(art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova , i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
8. In merito a questa previsione il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n.
7799/2016 del 7 luglio 2016
aveva respinto il ricorso proposto per
l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte CP_5 in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
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Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta del di CP_2
escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. In particolare, secondo il
C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97
Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Il Supremo Consesso amministrativo ha così sconfessato l'impianto ministeriale, che costituisce il portato di un sistema di formazione a “doppia trazione”: quella tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Da tale sistema a doppia trazione discenderebbe, infatti, un contrasto «con
l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità
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