Trib. Latina, sentenza 03/06/2024, n. 1194
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Testo completo
R.g. 172 del 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 172 del 2019 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Maria Elena Parte_1
Ruggiero ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina (LT), via dei Volsini
n. 13, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Valentina Controparte_1
Paiella ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Viale America n. 111, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti in sede di precisazione delle conclusioni, per parte ricorrente: “precisa le conclusioni riportandosi agli atti difensivi, chiede la pronuncia di separazione con annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Priverno, con un assegno di mantenimento a favore della ricorrente di € 400,00 e di € 600,00 a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie, con indicizzazione Istat e con vittoria delle spese di lite”.
Pagina 1 per parte resistente: “si riporta agli atti difensivi, chiede la pronuncia di separazione, la riduzione dell'assegno di mantenimento per la ricorrente ad € 200,00 tenuto conto delle mutate condizioni reddituali del , la riduzione dell'assegno a titolo di mantenimento del figlio da € CP_1 Per_1
600,00 ad € 200,00 in virtù dell'attività lavorativa del ragazzo presso il Comune di Priverno e tenuto conto delle mutate condizioni reddituali del e con vittoria di spese di lite” CP_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
La causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nel corso del procedimento ha chiesto per due volte la modifica dei Controparte_1
provvedimenti temporanei e urgenti dando origine a due sub-procedimenti.
Con ordinanza del 7 luglio 2021 il G.I. ha ridotto l'assegno di mantenimento dovuto per la ricorrente da € 500,00 (come stabilito dal Presidente f.f. con i provvedimenti temporanei e urgenti) ad € 400,00 (come si evince chiaramente della motivazione del decreto e come riconosciuto da entrambe le parti, mentre per mero errore materiale nel dispositivo è stato scritto “da € 600,00 ad €
500,00”), e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte resistente, ha disposto ai sensi dell'art. 156 c.c. che all'epoca conduttore di un immobile locato dal Persona_2 resistente, versasse direttamente alla ricorrente ogni mese la somma di € 400,00.
Successivamente il resistente formulava ulteriore istanza qualificata ai sensi dell'art. 709 ultimo comma c.p..c rigettata dal G.I. con ordinanza dell'8 febbraio 2023.
***
Preliminarmente va rilevato che benché entrambe le parti si siano dilungate nei rispettivi atti difensivi sugli aspetti della crisi familiare, ciascuno imputando all'altro la responsabilità del fallimento del matrimonio, nessuna delle due parti ha formulato rituale istanza di addebito della separazione.
In particolare, pur insistendo parte ricorrente nella comparsa conclusionale a dilungarsi sugli aspetti per cui il matrimonio sarebbe da imputare a violazioni del resistente degli obblighi coniugali di cui all'art. 143 c.c., va rilevato che né nel ricorso introduttivo, né nella memoria integrativa, né nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. vi è una espressa richiesta di addebito della separazione al resistente, e anche in sede di precisazione delle conclusioni, il difensore non ha richiesto l'addebito della separazione al resistente. Seppure nel ricorso introduttivo siano allegati comportamenti del resistente che, a dire del difensore di parte ricorrente, avrebbero “reso assolutamente intollerabile
Pagina 2 la prosecuzione della convivenza”, non si ritiene che dall'atto emerga con evidenza la volontà della ricorrente di chiedere una pronuncia di addebito della separazione al resistente, né si ritiene che ciò emerga nella memoria integrativa, con la quale a pag. 1 sono state riassunte le richieste della Pt_1
di cui al ricorso, senza fare alcuna menzione ad una eventuale domanda di addebito.
Ritiene pertanto il Collegio che non sia ravvisabile alcuna effettiva rituale domanda di addebito della separazione al resistente su cui questo Tribunale debba pronunciarsi.
Pure in via preliminare va rettificato quanto indicato nell'ordinanza del 7 luglio 2021 che ha definito il sub-procedimento n. 1: in effetti, come rilevato dal nuovo difensore di parte resistente negli atti conclusivi, l'8 aprile 2020 c'è stato un accredito sul conto corrente intestato al resistente e acceso presso per bonifico proveniente da Org_1 CP_1 Parte_2
per regalia (come da estratto allegato al deposito telematico del 19.10.2020 del resistente nel procedimento portante) e non il contrario, come, per mera svista, indicato nel suddetto decreto.
Tuttavia, si ritiene che ciò non abbia inficiato la correttezza della statuizione che ha definito il sub- procedimento n. 1, considerato che, come correttamente riportato nel suddetto decreto: “già nel
2019 lo stipendio mensile del ricorrente si aggirava intorno ai 1.800,00 euro;
da tale estratto si evince altresì che a marzo 2020 lo stesso abbia percepito regolare stipendio di € 1770,00, e in data
25 marzo 2020, un risarcimento per sinistro di € 1.000,00” e che “Il 17 aprile 2021 il ricorrente ha percepito uno stipendio di € 1561,00 e solo per i mesi di maggio e giugno 2020 le entrate reddituali sono state particolarmente basse (€ 985,00 ed € 946,00). A partire dal mese di luglio come dimostra la documentazione prodotta dalla stessa difesa di parte ricorrente, il reddito stipendiale è ritornato ai livelli precedenti (busta paga di luglio € 1.767,00). Inoltre dal conto si Org_2 evince la regolarità del pagamento del canone da parte di al ricorrente di € Persona_2
850,00 al mese”. Dunque, si ritiene che il fatto che i genitori abbiano versato 5.000,00 euro a titolo di regalia l'8 aprile 2020 non inficia in alcun modo la correttezza del dato che “l'unica effettiva sopravvenienza rispetto a quanto valutato in sede presidenziale è l'esistenza di un contratto di locazione (con canone mensile di € 400,00) e importi accessori che non sono stati documentati da parte resistente. In sede di udienza presidenziale, infatti, il ricorrente abitava con i genitori. A fronte di” tali “oneri abitativi, va rilevato che parte ricorrente non ha contestato l'incremento del patrimonio mobiliare come evidenziato dalla resistente nella memoria depositata il 24 febbraio
2021 e come sopra indicato, ricchezza non indicata e di cui pertanto non ha tenuto conto il
Presidente in sede presidenziale.”. Anzi a ben vedere, il contributo offerto dai genitori (precedente alla diminuzione degli stipendi) palesa come il ricorrente non abbia avuto concrete ripercussioni negative per la breve contrazione reddituale degli stipendi.
1. SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE.
Pagina 3
Dalle allegazioni delle parti, dalla volontà comune di ottenere una pronuncia di separazione, dal fallimento del tentativo di conciliazione in sede presidenziale, ritiene il Tribunale che emergano con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi ai sensi dell'art.
151 c.c.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto degli atti di matrimonio del Comune di
Priverno (LT), agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in
Priverno (LT) il 13 settembre 1997, atto trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio al n.
92, parte II, serie A, anno 1997, e che con rogito del Notaio Rep. N. 3352 Racc. n. Persona_3
2502 dell'11 gennaio 2017, le parti hanno scelto il regime di separazione dei beni.
La domanda sullo status, pertanto, merita accoglimento.
SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL FIGLIO MAGGIORE.
Come noto ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”;
“le risorse economiche di entrambi i genitori”;
“la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”;
correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018). Anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno, valutate le circostanze.
Ciò premesso, pur essendo a conoscenza il Collegio di recenti pronunce della Cassazione (v. ordinanza n. 17183/2020) che ponendosi in termini distonici rispetto al pregresso consolidato orientamento giurisprudenziale anche di legittimità, ritengono che l'onere della prova sia a carico della parte richiedente l'assegno, questo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 172 del 2019 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Maria Elena Parte_1
Ruggiero ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina (LT), via dei Volsini
n. 13, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Valentina Controparte_1
Paiella ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Viale America n. 111, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti in sede di precisazione delle conclusioni, per parte ricorrente: “precisa le conclusioni riportandosi agli atti difensivi, chiede la pronuncia di separazione con annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Priverno, con un assegno di mantenimento a favore della ricorrente di € 400,00 e di € 600,00 a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie, con indicizzazione Istat e con vittoria delle spese di lite”.
Pagina 1 per parte resistente: “si riporta agli atti difensivi, chiede la pronuncia di separazione, la riduzione dell'assegno di mantenimento per la ricorrente ad € 200,00 tenuto conto delle mutate condizioni reddituali del , la riduzione dell'assegno a titolo di mantenimento del figlio da € CP_1 Per_1
600,00 ad € 200,00 in virtù dell'attività lavorativa del ragazzo presso il Comune di Priverno e tenuto conto delle mutate condizioni reddituali del e con vittoria di spese di lite” CP_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
La causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nel corso del procedimento ha chiesto per due volte la modifica dei Controparte_1
provvedimenti temporanei e urgenti dando origine a due sub-procedimenti.
Con ordinanza del 7 luglio 2021 il G.I. ha ridotto l'assegno di mantenimento dovuto per la ricorrente da € 500,00 (come stabilito dal Presidente f.f. con i provvedimenti temporanei e urgenti) ad € 400,00 (come si evince chiaramente della motivazione del decreto e come riconosciuto da entrambe le parti, mentre per mero errore materiale nel dispositivo è stato scritto “da € 600,00 ad €
500,00”), e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte resistente, ha disposto ai sensi dell'art. 156 c.c. che all'epoca conduttore di un immobile locato dal Persona_2 resistente, versasse direttamente alla ricorrente ogni mese la somma di € 400,00.
Successivamente il resistente formulava ulteriore istanza qualificata ai sensi dell'art. 709 ultimo comma c.p..c rigettata dal G.I. con ordinanza dell'8 febbraio 2023.
***
Preliminarmente va rilevato che benché entrambe le parti si siano dilungate nei rispettivi atti difensivi sugli aspetti della crisi familiare, ciascuno imputando all'altro la responsabilità del fallimento del matrimonio, nessuna delle due parti ha formulato rituale istanza di addebito della separazione.
In particolare, pur insistendo parte ricorrente nella comparsa conclusionale a dilungarsi sugli aspetti per cui il matrimonio sarebbe da imputare a violazioni del resistente degli obblighi coniugali di cui all'art. 143 c.c., va rilevato che né nel ricorso introduttivo, né nella memoria integrativa, né nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. vi è una espressa richiesta di addebito della separazione al resistente, e anche in sede di precisazione delle conclusioni, il difensore non ha richiesto l'addebito della separazione al resistente. Seppure nel ricorso introduttivo siano allegati comportamenti del resistente che, a dire del difensore di parte ricorrente, avrebbero “reso assolutamente intollerabile
Pagina 2 la prosecuzione della convivenza”, non si ritiene che dall'atto emerga con evidenza la volontà della ricorrente di chiedere una pronuncia di addebito della separazione al resistente, né si ritiene che ciò emerga nella memoria integrativa, con la quale a pag. 1 sono state riassunte le richieste della Pt_1
di cui al ricorso, senza fare alcuna menzione ad una eventuale domanda di addebito.
Ritiene pertanto il Collegio che non sia ravvisabile alcuna effettiva rituale domanda di addebito della separazione al resistente su cui questo Tribunale debba pronunciarsi.
Pure in via preliminare va rettificato quanto indicato nell'ordinanza del 7 luglio 2021 che ha definito il sub-procedimento n. 1: in effetti, come rilevato dal nuovo difensore di parte resistente negli atti conclusivi, l'8 aprile 2020 c'è stato un accredito sul conto corrente intestato al resistente e acceso presso per bonifico proveniente da Org_1 CP_1 Parte_2
per regalia (come da estratto allegato al deposito telematico del 19.10.2020 del resistente nel procedimento portante) e non il contrario, come, per mera svista, indicato nel suddetto decreto.
Tuttavia, si ritiene che ciò non abbia inficiato la correttezza della statuizione che ha definito il sub- procedimento n. 1, considerato che, come correttamente riportato nel suddetto decreto: “già nel
2019 lo stipendio mensile del ricorrente si aggirava intorno ai 1.800,00 euro;
da tale estratto si evince altresì che a marzo 2020 lo stesso abbia percepito regolare stipendio di € 1770,00, e in data
25 marzo 2020, un risarcimento per sinistro di € 1.000,00” e che “Il 17 aprile 2021 il ricorrente ha percepito uno stipendio di € 1561,00 e solo per i mesi di maggio e giugno 2020 le entrate reddituali sono state particolarmente basse (€ 985,00 ed € 946,00). A partire dal mese di luglio come dimostra la documentazione prodotta dalla stessa difesa di parte ricorrente, il reddito stipendiale è ritornato ai livelli precedenti (busta paga di luglio € 1.767,00). Inoltre dal conto si Org_2 evince la regolarità del pagamento del canone da parte di al ricorrente di € Persona_2
850,00 al mese”. Dunque, si ritiene che il fatto che i genitori abbiano versato 5.000,00 euro a titolo di regalia l'8 aprile 2020 non inficia in alcun modo la correttezza del dato che “l'unica effettiva sopravvenienza rispetto a quanto valutato in sede presidenziale è l'esistenza di un contratto di locazione (con canone mensile di € 400,00) e importi accessori che non sono stati documentati da parte resistente. In sede di udienza presidenziale, infatti, il ricorrente abitava con i genitori. A fronte di” tali “oneri abitativi, va rilevato che parte ricorrente non ha contestato l'incremento del patrimonio mobiliare come evidenziato dalla resistente nella memoria depositata il 24 febbraio
2021 e come sopra indicato, ricchezza non indicata e di cui pertanto non ha tenuto conto il
Presidente in sede presidenziale.”. Anzi a ben vedere, il contributo offerto dai genitori (precedente alla diminuzione degli stipendi) palesa come il ricorrente non abbia avuto concrete ripercussioni negative per la breve contrazione reddituale degli stipendi.
1. SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE.
Pagina 3
Dalle allegazioni delle parti, dalla volontà comune di ottenere una pronuncia di separazione, dal fallimento del tentativo di conciliazione in sede presidenziale, ritiene il Tribunale che emergano con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi ai sensi dell'art.
151 c.c.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto degli atti di matrimonio del Comune di
Priverno (LT), agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in
Priverno (LT) il 13 settembre 1997, atto trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio al n.
92, parte II, serie A, anno 1997, e che con rogito del Notaio Rep. N. 3352 Racc. n. Persona_3
2502 dell'11 gennaio 2017, le parti hanno scelto il regime di separazione dei beni.
La domanda sullo status, pertanto, merita accoglimento.
SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL FIGLIO MAGGIORE.
Come noto ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”;
“le risorse economiche di entrambi i genitori”;
“la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”;
correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018). Anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno, valutate le circostanze.
Ciò premesso, pur essendo a conoscenza il Collegio di recenti pronunce della Cassazione (v. ordinanza n. 17183/2020) che ponendosi in termini distonici rispetto al pregresso consolidato orientamento giurisprudenziale anche di legittimità, ritengono che l'onere della prova sia a carico della parte richiedente l'assegno, questo
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