Trib. Bergamo, sentenza 15/01/2025, n. 57

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 15/01/2025, n. 57
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 57
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 4733 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da
PI LE ([...]), rappresentato e difeso dall'avv. MICHELE
MIRANTE per procura allegata all'atto di citazione in appello con domicilio digitale michelemirante@ordineavvocatiroma.org
- appellante - contro
AI DA (08060470963), in persona del procuratore speciale JU Komorek, rappresentata e difesa dall'avv. MATTEO CASTIONI per procura generale allegata alla comparsa di costituzione con domicilio digitale matteo.castioni@pec.it
- appellata - avente ad OGGETTO: compensazione pecuniaria ai passeggeri in caso di cancellazione del volo ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004 (appello).
CONCLUSIONI
Per PI LE: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e domanda disattesa, in accoglimento del proposto gravame, per i motivi sopra esplicitati, A) in via principale, ed in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni come dappresso formulate: 1) accertare e dichiarare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del vettore aereo convenuto Ryanair per tutte le causali di cui in narrativa (cancellazione del volo originario e sostitutivo);
2) per l'effetto condannare il medesimo, al pagamento a favore di parte appellante della somma pari ad 500,00€ (cinquecento/00) a titolo di due compensazioni pecuniarie per ciascuno dei due voli cancellati (250 euro per ciascun volo cancellato);
3) Con

1 vittoria si spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e
c.p.a. come per legge, e del contributo unificato pagato nei due giudizi, da distrarsi tutto a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per AI DA: Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n.
509 del 17 aprile 2023 emessa dal Giudice di Pace di Bergamo, dichiarando in ogni caso nulla
è dovuto da Ryanair per il ritardo del volo FR 4190 del 24 giugno 2022;
Con il favore delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
LE PI ha convenuto in giudizio AI TD. davanti al Giudice di Pace di Bergamo esponendo che: in data 14/4/2022 aveva acquistato, al prezzo di € 291,28, il biglietto aereo di andata e ritorno sulla tratta Bergamo-Ibiza per i voli rispettivamente del 24 e del 27/6/2022 operati da AI TD.;
il giorno della partenza, il volo di andata FR4190 delle 19.45 veniva cancellato;
anche il volo FR6366 delle 23.15 da Bergamo a Barcellona, offerto dal vettore in sostituzione, veniva cancellato;
quindi, aveva dovuto rinunciare al viaggio;
che, in base al Regolamento (CE) n. 261/2004, aveva diritto al pagamento, per ciascuna cancellazione, della compensazione pecuniaria di € 250,00 e al rimborso del prezzo del biglietto;
il vettore, nonostante la richieste, era rimasto inadempiente.
Tanto esposto, ha chiesto di condannare AI TD al pagamento della somma di €
791,98 di cui € 500,00 per la doppia compensazione pecuniaria e € 291,98 per il rimborso del prezzo del biglietto.
AI DA (già AI TD.) si è costituita esponendo che: aveva già provveduto al rimborso;
la cancellazione era stata determinata da una circostanza eccezionale costituita dalle avverse condizioni metereologiche (nella specie, un forte temporale) presenti sull'aeroporto di
Bergamo nella data prevista per il volo di andata;
pertanto, la
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