Trib. Fermo, sentenza 03/12/2024, n. 760
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Testo completo
N. R.G. 232/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente relatore dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 232/2024 promossa da:
(C.F. , nata il [...] a [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], C.F. rappresentata e difesa, in virtù di C.F._1 procura alle liti rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, inserita nella busta telematica contenente il presente atto, dall'Avv. Egle Asciutti del foro di Macerata,
C.F. , elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Recanati (MC), Via C.F._2
Nazario Sauro n. 62, con recapito telefax fax 0719251404, PEC Email_1
Ricorrente contro
(C.F. , nato il [...] a [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente a[...] (C.F. rappresentato e difeso C.F._3 dall'Avv. Simona Cardinali (C.F. fax 0734.227384, PEC: C.F._4
e con lei elettivamente domiciliato presso lo Studio sito in Fermo, Email_2 al Viale Trento n. 98, giusta delega rilasciata in calce alla memoria di costituzione e risposta;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero OGGETTO: “separazione giudiziale” CONCLUSIONI : All'udienza a trattazione scritta del 3/10/2024 il Giudice ha preso atto delle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, come di seguito trascritte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione collegiale, dichiarare con sentenza la separazione dei coniugi e alle seguenti Parte_1 Controparte_1
CONDIZIONI 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare, sita in Montegranaro (FM) via Fermana Nord n. 24 rimane assegnata alla ricorrente ed alle due figlie minori, ivi collocate.
pagina 1 di 5 Si dà atto che il SI. ha già trasferito il proprio domicilio in altro immobile, sito in CP_1
Montegranaro alla Via Guazzetto n. 208 adeguato alle eSIenze morali e materiali delle minori, ed ha restituito alla moglie le chiavi di casa, del garage e della cassetta postale.
Il SI. si impegna a trasferire la propria residenza entro e non oltre un mese dalla data di CP_1 omologa della separazione.
Ogni eventuale cambiamento di residenza di un coniuge dovrà essere comunque prontamente comunicato all'altro. 3) Le figlie saranno affidate ad entrambi i genitori, secondo i principi dell'affidamento condiviso. Le decisioni più importanti nel loro interesse, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo fra i genitori, tenuto conto di quelle che sono capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni delle figlie.
Nei rispettivi periodi di convivenza, i genitori eserciteranno sulle figlie la responsabilità separata per le questioni ordinarie.
Per autorizzare le figlie minori alla gestione di un qualsivoglia profilo social personale, sarà comunque necessario il consenso espresso di entrambi i genitori e salvo, in ogni caso, il raggiungimento dell'età minima prevista dalla legge. I genitori vigileranno in ogni caso sull'impiego di detti strumenti, da parte di entrambe le figlie. 4) Le comunicazioni tra genitori dovranno essere improntate a lealtà e collaborazione e ciascuno s'impegna a riscontrare le richieste e le comunicazioni dell'altro con tempestività. I coniugi eviteranno di esprimere giudizi lesivi dell'uno e dell'altra e/o della rispettiva famiglia d'origine, soprattutto in presenza delle figlie, le quali dovranno essere tassativamente tenute estranee a discussioni, litigi e, in generale, a questioni e/o a decisioni che attengono ai rapporti tra gli adulti ed a loro esclusiva responsabilità.
5) Le figlie trascorrano col padre due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì allorché torneranno a casa dalla madre per il pernottamento.
Le figlie resteranno col padre anche due sabati e due domeniche alternati al mese, dalle ore 11.00 fino alle ore 21.15, allorché torneranno a casa dalla madre, dunque sempre senza pernottamento. Giorni ed orari potranno essere variati di comune accordo e con congruo preavviso con messaggio telefonico, salvo urgenze ed imprevisti.
6) Per il periodo estivo, è garantita a ciascun genitore la possibilità di trascorrere con le figlie un periodo di vacanza di 7 giorni anche non consecutivi, da comunicarsi all'altro entro il 31 maggio di ogni anno e concordato in maniera tale da garantire l'effettivo godimento del periodo di riposo ed evitare il sovrapporsi dei rispettivi periodi di ferie.
Per le principali festività annuali (1° Novembre, 8 dicembre, 25 Aprile, 1° maggio e 2 giugno) e per il periodo pasquale, si seguirà il normale calendario già stabilito, senza variazioni;
durante le festività natalizie le figlie trascorreranno i giorni 23-24 e 1 gennaio col padre e i giorni 25 e 26 e 31 dicembre con la madre, mentre per i restanti giorni si seguirà il calendario normale. Per eventuali variazioni del calendario in particolari circostanze (es. malattia del genitore o delle figlie, compleanni dei genitori, ecc.), le Parti si accorderanno in maniera collaborativa e flessibile, salvo comunque il diritto di ciascuno di recuperare la giornata persa.
7) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, nonché a comunicarsi reciprocamente i luoghi di vacanza e/o viaggio con le minori. Ognuno dei genitori avrà facoltà di comunicare telefonicamente con le
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente relatore dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 232/2024 promossa da:
(C.F. , nata il [...] a [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], C.F. rappresentata e difesa, in virtù di C.F._1 procura alle liti rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, inserita nella busta telematica contenente il presente atto, dall'Avv. Egle Asciutti del foro di Macerata,
C.F. , elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Recanati (MC), Via C.F._2
Nazario Sauro n. 62, con recapito telefax fax 0719251404, PEC Email_1
Ricorrente contro
(C.F. , nato il [...] a [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente a[...] (C.F. rappresentato e difeso C.F._3 dall'Avv. Simona Cardinali (C.F. fax 0734.227384, PEC: C.F._4
e con lei elettivamente domiciliato presso lo Studio sito in Fermo, Email_2 al Viale Trento n. 98, giusta delega rilasciata in calce alla memoria di costituzione e risposta;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero OGGETTO: “separazione giudiziale” CONCLUSIONI : All'udienza a trattazione scritta del 3/10/2024 il Giudice ha preso atto delle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, come di seguito trascritte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione collegiale, dichiarare con sentenza la separazione dei coniugi e alle seguenti Parte_1 Controparte_1
CONDIZIONI 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare, sita in Montegranaro (FM) via Fermana Nord n. 24 rimane assegnata alla ricorrente ed alle due figlie minori, ivi collocate.
pagina 1 di 5 Si dà atto che il SI. ha già trasferito il proprio domicilio in altro immobile, sito in CP_1
Montegranaro alla Via Guazzetto n. 208 adeguato alle eSIenze morali e materiali delle minori, ed ha restituito alla moglie le chiavi di casa, del garage e della cassetta postale.
Il SI. si impegna a trasferire la propria residenza entro e non oltre un mese dalla data di CP_1 omologa della separazione.
Ogni eventuale cambiamento di residenza di un coniuge dovrà essere comunque prontamente comunicato all'altro. 3) Le figlie saranno affidate ad entrambi i genitori, secondo i principi dell'affidamento condiviso. Le decisioni più importanti nel loro interesse, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo fra i genitori, tenuto conto di quelle che sono capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni delle figlie.
Nei rispettivi periodi di convivenza, i genitori eserciteranno sulle figlie la responsabilità separata per le questioni ordinarie.
Per autorizzare le figlie minori alla gestione di un qualsivoglia profilo social personale, sarà comunque necessario il consenso espresso di entrambi i genitori e salvo, in ogni caso, il raggiungimento dell'età minima prevista dalla legge. I genitori vigileranno in ogni caso sull'impiego di detti strumenti, da parte di entrambe le figlie. 4) Le comunicazioni tra genitori dovranno essere improntate a lealtà e collaborazione e ciascuno s'impegna a riscontrare le richieste e le comunicazioni dell'altro con tempestività. I coniugi eviteranno di esprimere giudizi lesivi dell'uno e dell'altra e/o della rispettiva famiglia d'origine, soprattutto in presenza delle figlie, le quali dovranno essere tassativamente tenute estranee a discussioni, litigi e, in generale, a questioni e/o a decisioni che attengono ai rapporti tra gli adulti ed a loro esclusiva responsabilità.
5) Le figlie trascorrano col padre due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì allorché torneranno a casa dalla madre per il pernottamento.
Le figlie resteranno col padre anche due sabati e due domeniche alternati al mese, dalle ore 11.00 fino alle ore 21.15, allorché torneranno a casa dalla madre, dunque sempre senza pernottamento. Giorni ed orari potranno essere variati di comune accordo e con congruo preavviso con messaggio telefonico, salvo urgenze ed imprevisti.
6) Per il periodo estivo, è garantita a ciascun genitore la possibilità di trascorrere con le figlie un periodo di vacanza di 7 giorni anche non consecutivi, da comunicarsi all'altro entro il 31 maggio di ogni anno e concordato in maniera tale da garantire l'effettivo godimento del periodo di riposo ed evitare il sovrapporsi dei rispettivi periodi di ferie.
Per le principali festività annuali (1° Novembre, 8 dicembre, 25 Aprile, 1° maggio e 2 giugno) e per il periodo pasquale, si seguirà il normale calendario già stabilito, senza variazioni;
durante le festività natalizie le figlie trascorreranno i giorni 23-24 e 1 gennaio col padre e i giorni 25 e 26 e 31 dicembre con la madre, mentre per i restanti giorni si seguirà il calendario normale. Per eventuali variazioni del calendario in particolari circostanze (es. malattia del genitore o delle figlie, compleanni dei genitori, ecc.), le Parti si accorderanno in maniera collaborativa e flessibile, salvo comunque il diritto di ciascuno di recuperare la giornata persa.
7) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, nonché a comunicarsi reciprocamente i luoghi di vacanza e/o viaggio con le minori. Ognuno dei genitori avrà facoltà di comunicare telefonicamente con le
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