Trib. Avezzano, sentenza 29/11/2024, n. 331

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Avezzano, sentenza 29/11/2024, n. 331
Giurisdizione : Trib. Avezzano
Numero : 331
Data del deposito : 29 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 496/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 496/2021, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Lorenzo Parte_1 C.F._1
Ciccarelli e Sara De Santis
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Gianni Paris RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 08/10/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo adiva, con ricorso ex art. 414 c.p.c., l'intestato Tribunale per ivi sentir Parte_1 condannare al pagamento delle differenze retributive quantificate in € Controparte_1
32.291,26 nonché del trattamento di fine rapporto quantificato in € 5.779,71, asseritamente spettanti per la prestazione lavorativa effettivamente resa e dell'orario di lavoro effettivamente osservato.
Esponeva, in particolare, il ricorrente di aver prestato attività lavorativa nel periodo dal 15.10.2016 al 31.12.2020 in forza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di presso la stazione di rifornimento carburanti sita in Avezzano, Piazza Controparte_1
Tommaso da Celano s.n.c., con erroneo inquadramento nel livello 5 del CCNL Commercio e
Terziario, qualifica di pompista, con orario di lavoro part-time al 50%;
che, tuttavia, nel corso del predetto rapporto di lavoro svolgeva mansioni - quali rifornimento di carburante, incasso dei relativi corrispettivi, tenuta della contabilità nel c.d. giornale di cassa o in brogliacci dello stesso, attività
accessorie quali la vendita al pubblico di piccoli accessori per auto e relativo incasso dei corrispettivi, lavaggio dei veicoli - in ragione delle quali avrebbe dovuto essere correttamente inquadrato nel superiore livello 4 del CCNL Commercio e Terziario, con qualifica di pompista specializzato con responsabilità di cassa;
che, inoltre, il veva osservato, per l'intero periodo, un orario Parte_1
di almeno 36 ore settimanali, dal lunedì al sabato, dalle ore 7,30 alle ore 13,30, con riposo settimanale di domenica;
che il rapporto di lavoro cessava il 31.12.2020 per licenziamento, senza che tuttavia la vesse corrisposto al lavoratore il saldo della retribuzione di dicembre Controparte_1
2020, della tredicesima 2020 e dei ratei di quattordicesima 2020, avendo lo stesso percepito solo un acconto di € 1.541,87 e dovendo ancora percepire l'importo di € 123,60, oltre al T.F.R. ed alle differenze spettanti in ragione dell'orario di lavoro osservato, a titolo di retribuzione, tredicesime e quattordicesime mensilità e T.F.R.
Si costituiva eccependo la nullità del ricorso per carenza di specifica Controparte_1 esposizione dei fatti ai sensi dell'art. 414, n. 4, c.p.c.;
nel merito, contestando lo svolgimento di mansioni rientranti in qualifica superiore rispetto a quella dell'inquadramento contrattuale e
l'osservanza di un orario superiore a quello contrattualmente stabilito. Osservava, inoltre, di non aver provveduto al saldo delle competenze di fine rapporto nonché del proprio a causa CP_2 dell'insorgere della controversia.
Nel corso del giudizio venivano acquisiti i documenti ritualmente depositati dalle parti ed assunte le prove orali ritenute ammissibili.
Motivi della decisione
Il ricorso proposto da è solo parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti Parte_1
di quanto segue.
Giova preliminarmente osservare che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il principio generale, desumibile dall'art. 2697 c.c., secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, si modula diversamente a seconda del petitum oggetto della domanda: se è vero, infatti, che, ove il lavoratore chieda la retribuzione dovuta in base al contratto, il fatto costitutivo è rappresentato dal contratto stesso e graverà così sul datore di lavoro
l'onere di aver adempiuto alle proprie obbligazioni ovvero che è intervenuta una causa estintiva, impeditiva o modificativa dell'obbligazione, allorquando, invece, il lavoratore deduca
l'inadeguatezza della retribuzione contrattualmente prevista rispetto all'attività lavorativa effettivamente prestata, è il lavoratore ad essere onerato della prova del fatto costitutivo di tale pretesa.
Per quanto attiene, in particolare, alla domanda diretta al riconoscimento delle differenze retributive derivanti da un inquadramento superiore rispetto a quello formalmente attribuito nel contratto di
lavoro, inquadramento superiore nel quale il lavoratore assuma rientranti le mansioni effettivamente svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, i fatti costitutivi che il lavoratore è tenuto ad allegare e provare, vertendo la pretesa su circostanze estranee ed anzi contrastanti rispetto alla formale regolamentazione del contratto individuale, riguardano le concrete modalità dello svolgimento dell'attività lavorativa, ossia l'effettiva adibizione del lavoratore a mansioni diverse da quelle appartenenti alla qualifica contrattualmente attribuita e rientranti, invece, in qualifica superiore.
Più specificamente, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare
e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto, ed
a fornirne la prova (Cass., Sez. Lav. 21.5.2003, n. 8025;
Trib. Bari, Sez. Lav. 20.11.2014).
Nella richiamata pronuncia, in particolare, la Suprema Corte ha confermato il difetto di allegazione
– ritenuto dalla sentenza colà impugnata – per la “assenza di comparazione fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate”, posto che il lavoratore non aveva dato conto di quali fossero le caratteristiche delle mansioni proprie della qualifica superiore vantata, non aveva prodotto il contratto collettivo invocato, non
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