Trib. Lecco, sentenza 26/07/2024, n. 566
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Testo completo
N. R.G. 139/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Dario Colasanti Presidente dott. Edmondo Tota Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 139/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RAFFAELLA GAROLLA
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
LAURA GANDOLA
e nei confronti di
avv. SILVIA NATALIA CASTAGNA, in qualità di curatore speciale delle minori
in proprio Persona_1 Persona_2 con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per “Piaccia all'ill.mo Tribunale di Lecco, competente Parte_1 territorialmente per la residenza delle minori, previa ogni valutazione ed approfondimento ritenuto opportuno, contrariis reiectis, a parziale modifica della sentenza n. 2287/2022 pubblicata il 21/12/2022 emessa dall'ill.mo Tribunale di Verona, così giudicare: In via provvisoria ed urgente: dichiarare il divieto di espatrio delle minori a fronte del franco pericolo di sottrazione da parte del padre, sig. CP_1
Nel merito ed in principalità: disporre la migliore modalità di affidamento, valutando la possibilità di attribuire – quantomeno in via provvisoria ed urgente - la responsabilità genitoriale in via esclusiva in capo alla sola sig.ra con affido super esclusivo in Parte_1 capo a costei e possibilità di assumere le scelte educative, scolastiche, sanitarie in via esclusiva, con conferma del collocamento di e presso la madre;
Per_1 Per_2
2) Disporre – quantomeno fatta salva ogni e diversa e migliore valutazione per la tutela del superiore interesse delle figlie minori – che e incontrino il padre a fine Per_1 Per_2 settimana alternati con la madre, prelevandole all'uscita da scuola il venerdì e riaccompagnandole presso la casa materna la domenica sera alle ore 21.00, con incarico all'Ente territorialmente competente del Comune di Lecco di regolamentare tempi e modalità con cui e incontreranno il padre, con lo stringente monitoraggio Per_1 Per_2 dei servizi sociali territorialmente competenti, così da garantire il rispetto delle statuizioni dell'Autorità Giudiziaria, con possibilità che detti incontri avvengano alla presenza di un educatore, con facoltà per l'Ente territorialmente competente, individuato nel Comune di
Lecco (luogo di residenza abituale delle minori) di ampliare gli incontri ovvero di ridurli o sospenderli, anche in relazione ad una sola delle figlie, il tutto ove ritenuto necessario per il benessere delle minori;
3) prevedere un sostegno psicologico a e la ripresa di quello già intrapreso da Per_2 con il dr. o con altro professionista scelto dalla sig.ra Per_1 Controparte_2 di concerto con la figlia (ormai sedicenne), per poter elaborare questo Parte_1 Per_1 momento di particolare difficoltà;
4) Ordinare al Sig. di versare mensilmente alla sig.ra a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e l'importo ritenuto Per_1 Per_2 equo e di giustizia – data la rilevante capacità economica del sig. rispetto a quella CP_1 della sig.ra - importo comunque non inferiore ad € 503,00 (ovvero la somma di Parte_1 euro cinquecento/00 rivalutata al 31 maggio 2024) mensili (ma si auspica in una maggior somma) per dodici mensilità, sino al compimento della piena e completa autonomia reddituale di ciascuna figlia;
detto importo dovrà essere corrisposto, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra alle coordinate bancarie già note Parte_1 al padre, entro il giorno 10 di ogni mese e sarà rivalutato ogni anno secondo gli indici Istat
– costo vita.
5) Disporre la compartecipazione al 50% ciascuno o in diversa misura (30% in capo alla madre e 70% in capo al padre in proporzione al reddito) alle spese relative alle figlie, conformemente al Protocollo del Tribunale di Lecco, da intendersi qui per integralmente richiamato e trascritto ad eccezione delle spese relative all'equitazione e le eventuali rette,
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impposte e tasse delle scuole private, di cui continuerà a farsi carico il solo sig. CP_1 come
da impegno già assunto in sede di coordinazione genitoriale.
5) Disporre che gli assegni unici e/o familiari e/o i bonus che verranno erogati verranno percepiti al 100% dalla sola sig.ra in quanto collocataria prevalente delle figlie Parte_1
In via subordinata : disporre l'affidamento delle minori e all'Ente Per_1 Per_2 territorialmente competente, individuato nel Comune di Lecco (luogo di residenza abituale delle minori) per la durata di ventiquattro mesi, con attribuzione in merito alle scelte scolastiche e sanitarie e conseguente limitazione della responsabilità genitoriale sabilità genitoriale, con conferma del collocamento di e presso la madre. Per_1 Per_2
In via istruttoria:
Si chiede venga dato incarico ai servizi sociali territorialmente competenti (già individuati in quelli del servizio tutela minori presso il Comune di Lecco per la sig.ra Parte_1
e e presso il Comune di Buttapietra per il padre) di monitorare il nucleo Per_1 Per_2 familiare e ascoltato il CTU dr. che già ha effettuato valutazione peritale Persona_3 sul nucleo familiare e – solo occorrendo - venga eventualmente ammessa la sua audizione e
l'eventuale espletamento di supplemento di CTU psicodiagnostica della capacità genitoriale del sig. volta ad approfondire le sue capacità genitoriali e di tutela delle due figlie CP_1 minori, valutazione eventualmente estesa alla coppia genitoriale ed alla nuova compagna convivente del sig. tale sig.ra per la migliore comprensione CP_1 Controparte_3 delle dinamiche familiari e delle migliori modalità di affidamento di e ed Per_1 Per_2 ogni elemento ritenuto utile alle determinazioni in ordine ad affido, collocamento ed esercizio del diritto di visita.
Sempre in via istruttoria:
Ordinare al sig. l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi Controparte_1 degli ultimi tre anni, nonché degli estratti dei conti correnti ad esso intestati o cointestati relativi all'ultimo triennio, visure del PRA, contratti di leasing, fondi di investimento, polizze, accantonamenti degli ultimi tre anni.
In mancanza di spontanea produzione si chiede che venga autorizzato l'accesso al cassetto fiscale ovvero all'Agenzia delle Entrate effettuando i doverosi accertamenti anche all'INPS territorialmente competente di produrre la dichiarazione contributiva del sig. CP_1 dell'ultimo triennio e tutte le doverose indagini attraverso la Polizia Tributaria, la Guardia di Finanzia e l'Agenzia delle Entrate.
Si chiede venga prodotto in giudizio anche il certificato dei carichi pendenti avanti alla
Procura della Repubblica ed il Tribunale di Lecco, Verona, Venezia e Napoli e del casellario giudiziale aggiornato del sig. con richiesta ex art 201 c.p.c. di CP_1
pagina 3 di 17
trasmissione da parte degli uffici competenti Procura della Repubblica ed il Tribunale di
Lecco, Verona, Venezia e Napoli in caso di mancata spontanea produzione.
Con ogni e più ampia riserva di dedurre, allegare, produrre a seguito delle difese e delle argomentazioni ed istanze avversarie.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre a magg. 4% c.p.a. e 22% iva, rimb. forf. 15% come per legge.”
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, Controparte_1
IN VIA PROVVISORIA ED URGENTE
Autorizzare l'espatrio delle figlie minori con il padre dal 10 al 24 agosto 2024 cioè nelle due settimane di vacanza del padre con le figlie per permettere al sig. di portare CP_1
e in vacanza in Grecia. Per_1 Per_2
NEL MERITO:
A) RIGETTARE la domanda ex adverso formulata di parziale modifica della sentenza di divorzio n. 2287/2022, emessa dal Tribunale di Verona in data 20.12.2022, domanda da intendersi integralmente richiamata, in particolare:
- rigettare la domanda (ex adverso formulata in via provvisoria ed urgente) di: “ordinare al sig. di riaccompagnare presso la casa materna la figlia primogenita , CP_1 Per_1 ammonendo costui dal porre in esser comportamenti atti ad ostacolare la permanenza di
e preso la madre, (…), nonché gli incontri tra costei e le figliolette”;
Per_1 Per_2 valutare se sussistono gli elementi per emettere provvedimenti previsti ex art. 473 bis 39 cpc di cui al primo comma lett. a), b) o c) ed anche ex art. 473 bis 39 di cui al secondo comma, c.p.c. in capo al sig. con eventuale condanna al risarcimento dei danni CP_1
(…)”;
domanda infondata in quanto da lunedì 12 febbraio u.s. la figlia è Per_1 tornata presso la casa materna e non sussistono gli elementi per ammonire il sig. CP_1 né emettere a suo carico provvedimenti sanzionatori, per tutti i fatti esposti nei precedenti atti di causa ed emersi in sede di giudizio;
- rigettare la domanda (ex adverso formulata in via provvisoria ed urgente) di: “dichiarare il divieto di espatrio delle minori con il padre”;
domanda infondata in quanto non sussiste alcun fondato pericolo di sottrazione da parte del sig. per tutte le ragioni esposte CP_1 nei precedenti atti di causa ed in sede di giudizio;
- rigettare le domande (ex adverso formulate nel merito ed in principalità) di:
1) “disporre la miglior modalità di affidamento, valutando la possibilità di attribuire la responsabilità genitoriale in via esclusiva in capo alla sola sig.ra con affido Parte_1 super esclusivo in capo a costei (…) consentendo l'immediato ri-collocamento di Per_1
e presso la madre”;
Per_2
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2) “disporre (…) che la regolamentazione delle visite e dei tempi di permanenza di
e con il padre avvenga con i tempi e le modalità nonché con lo stringente Per_1 Per_2 monitoraggio dei servizi sociali territorialmente competenti (…) con possibilità che avvengano alla presenza di un educatore (…)”;
domande entrambe infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte nei precedenti atti di causa ed in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Dario Colasanti Presidente dott. Edmondo Tota Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 139/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RAFFAELLA GAROLLA
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
LAURA GANDOLA
e nei confronti di
avv. SILVIA NATALIA CASTAGNA, in qualità di curatore speciale delle minori
in proprio Persona_1 Persona_2 con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per “Piaccia all'ill.mo Tribunale di Lecco, competente Parte_1 territorialmente per la residenza delle minori, previa ogni valutazione ed approfondimento ritenuto opportuno, contrariis reiectis, a parziale modifica della sentenza n. 2287/2022 pubblicata il 21/12/2022 emessa dall'ill.mo Tribunale di Verona, così giudicare: In via provvisoria ed urgente: dichiarare il divieto di espatrio delle minori a fronte del franco pericolo di sottrazione da parte del padre, sig. CP_1
Nel merito ed in principalità: disporre la migliore modalità di affidamento, valutando la possibilità di attribuire – quantomeno in via provvisoria ed urgente - la responsabilità genitoriale in via esclusiva in capo alla sola sig.ra con affido super esclusivo in Parte_1 capo a costei e possibilità di assumere le scelte educative, scolastiche, sanitarie in via esclusiva, con conferma del collocamento di e presso la madre;
Per_1 Per_2
2) Disporre – quantomeno fatta salva ogni e diversa e migliore valutazione per la tutela del superiore interesse delle figlie minori – che e incontrino il padre a fine Per_1 Per_2 settimana alternati con la madre, prelevandole all'uscita da scuola il venerdì e riaccompagnandole presso la casa materna la domenica sera alle ore 21.00, con incarico all'Ente territorialmente competente del Comune di Lecco di regolamentare tempi e modalità con cui e incontreranno il padre, con lo stringente monitoraggio Per_1 Per_2 dei servizi sociali territorialmente competenti, così da garantire il rispetto delle statuizioni dell'Autorità Giudiziaria, con possibilità che detti incontri avvengano alla presenza di un educatore, con facoltà per l'Ente territorialmente competente, individuato nel Comune di
Lecco (luogo di residenza abituale delle minori) di ampliare gli incontri ovvero di ridurli o sospenderli, anche in relazione ad una sola delle figlie, il tutto ove ritenuto necessario per il benessere delle minori;
3) prevedere un sostegno psicologico a e la ripresa di quello già intrapreso da Per_2 con il dr. o con altro professionista scelto dalla sig.ra Per_1 Controparte_2 di concerto con la figlia (ormai sedicenne), per poter elaborare questo Parte_1 Per_1 momento di particolare difficoltà;
4) Ordinare al Sig. di versare mensilmente alla sig.ra a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e l'importo ritenuto Per_1 Per_2 equo e di giustizia – data la rilevante capacità economica del sig. rispetto a quella CP_1 della sig.ra - importo comunque non inferiore ad € 503,00 (ovvero la somma di Parte_1 euro cinquecento/00 rivalutata al 31 maggio 2024) mensili (ma si auspica in una maggior somma) per dodici mensilità, sino al compimento della piena e completa autonomia reddituale di ciascuna figlia;
detto importo dovrà essere corrisposto, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra alle coordinate bancarie già note Parte_1 al padre, entro il giorno 10 di ogni mese e sarà rivalutato ogni anno secondo gli indici Istat
– costo vita.
5) Disporre la compartecipazione al 50% ciascuno o in diversa misura (30% in capo alla madre e 70% in capo al padre in proporzione al reddito) alle spese relative alle figlie, conformemente al Protocollo del Tribunale di Lecco, da intendersi qui per integralmente richiamato e trascritto ad eccezione delle spese relative all'equitazione e le eventuali rette,
pagina 2 di 17
impposte e tasse delle scuole private, di cui continuerà a farsi carico il solo sig. CP_1 come
da impegno già assunto in sede di coordinazione genitoriale.
5) Disporre che gli assegni unici e/o familiari e/o i bonus che verranno erogati verranno percepiti al 100% dalla sola sig.ra in quanto collocataria prevalente delle figlie Parte_1
In via subordinata : disporre l'affidamento delle minori e all'Ente Per_1 Per_2 territorialmente competente, individuato nel Comune di Lecco (luogo di residenza abituale delle minori) per la durata di ventiquattro mesi, con attribuzione in merito alle scelte scolastiche e sanitarie e conseguente limitazione della responsabilità genitoriale sabilità genitoriale, con conferma del collocamento di e presso la madre. Per_1 Per_2
In via istruttoria:
Si chiede venga dato incarico ai servizi sociali territorialmente competenti (già individuati in quelli del servizio tutela minori presso il Comune di Lecco per la sig.ra Parte_1
e e presso il Comune di Buttapietra per il padre) di monitorare il nucleo Per_1 Per_2 familiare e ascoltato il CTU dr. che già ha effettuato valutazione peritale Persona_3 sul nucleo familiare e – solo occorrendo - venga eventualmente ammessa la sua audizione e
l'eventuale espletamento di supplemento di CTU psicodiagnostica della capacità genitoriale del sig. volta ad approfondire le sue capacità genitoriali e di tutela delle due figlie CP_1 minori, valutazione eventualmente estesa alla coppia genitoriale ed alla nuova compagna convivente del sig. tale sig.ra per la migliore comprensione CP_1 Controparte_3 delle dinamiche familiari e delle migliori modalità di affidamento di e ed Per_1 Per_2 ogni elemento ritenuto utile alle determinazioni in ordine ad affido, collocamento ed esercizio del diritto di visita.
Sempre in via istruttoria:
Ordinare al sig. l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi Controparte_1 degli ultimi tre anni, nonché degli estratti dei conti correnti ad esso intestati o cointestati relativi all'ultimo triennio, visure del PRA, contratti di leasing, fondi di investimento, polizze, accantonamenti degli ultimi tre anni.
In mancanza di spontanea produzione si chiede che venga autorizzato l'accesso al cassetto fiscale ovvero all'Agenzia delle Entrate effettuando i doverosi accertamenti anche all'INPS territorialmente competente di produrre la dichiarazione contributiva del sig. CP_1 dell'ultimo triennio e tutte le doverose indagini attraverso la Polizia Tributaria, la Guardia di Finanzia e l'Agenzia delle Entrate.
Si chiede venga prodotto in giudizio anche il certificato dei carichi pendenti avanti alla
Procura della Repubblica ed il Tribunale di Lecco, Verona, Venezia e Napoli e del casellario giudiziale aggiornato del sig. con richiesta ex art 201 c.p.c. di CP_1
pagina 3 di 17
trasmissione da parte degli uffici competenti Procura della Repubblica ed il Tribunale di
Lecco, Verona, Venezia e Napoli in caso di mancata spontanea produzione.
Con ogni e più ampia riserva di dedurre, allegare, produrre a seguito delle difese e delle argomentazioni ed istanze avversarie.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre a magg. 4% c.p.a. e 22% iva, rimb. forf. 15% come per legge.”
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, Controparte_1
IN VIA PROVVISORIA ED URGENTE
Autorizzare l'espatrio delle figlie minori con il padre dal 10 al 24 agosto 2024 cioè nelle due settimane di vacanza del padre con le figlie per permettere al sig. di portare CP_1
e in vacanza in Grecia. Per_1 Per_2
NEL MERITO:
A) RIGETTARE la domanda ex adverso formulata di parziale modifica della sentenza di divorzio n. 2287/2022, emessa dal Tribunale di Verona in data 20.12.2022, domanda da intendersi integralmente richiamata, in particolare:
- rigettare la domanda (ex adverso formulata in via provvisoria ed urgente) di: “ordinare al sig. di riaccompagnare presso la casa materna la figlia primogenita , CP_1 Per_1 ammonendo costui dal porre in esser comportamenti atti ad ostacolare la permanenza di
e preso la madre, (…), nonché gli incontri tra costei e le figliolette”;
Per_1 Per_2 valutare se sussistono gli elementi per emettere provvedimenti previsti ex art. 473 bis 39 cpc di cui al primo comma lett. a), b) o c) ed anche ex art. 473 bis 39 di cui al secondo comma, c.p.c. in capo al sig. con eventuale condanna al risarcimento dei danni CP_1
(…)”;
domanda infondata in quanto da lunedì 12 febbraio u.s. la figlia è Per_1 tornata presso la casa materna e non sussistono gli elementi per ammonire il sig. CP_1 né emettere a suo carico provvedimenti sanzionatori, per tutti i fatti esposti nei precedenti atti di causa ed emersi in sede di giudizio;
- rigettare la domanda (ex adverso formulata in via provvisoria ed urgente) di: “dichiarare il divieto di espatrio delle minori con il padre”;
domanda infondata in quanto non sussiste alcun fondato pericolo di sottrazione da parte del sig. per tutte le ragioni esposte CP_1 nei precedenti atti di causa ed in sede di giudizio;
- rigettare le domande (ex adverso formulate nel merito ed in principalità) di:
1) “disporre la miglior modalità di affidamento, valutando la possibilità di attribuire la responsabilità genitoriale in via esclusiva in capo alla sola sig.ra con affido Parte_1 super esclusivo in capo a costei (…) consentendo l'immediato ri-collocamento di Per_1
e presso la madre”;
Per_2
pagina 4 di 17
2) “disporre (…) che la regolamentazione delle visite e dei tempi di permanenza di
e con il padre avvenga con i tempi e le modalità nonché con lo stringente Per_1 Per_2 monitoraggio dei servizi sociali territorialmente competenti (…) con possibilità che avvengano alla presenza di un educatore (…)”;
domande entrambe infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte nei precedenti atti di causa ed in
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