Trib. Rovigo, sentenza 02/12/2024, n. 298

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rovigo, sentenza 02/12/2024, n. 298
Giurisdizione : Trib. Rovigo
Numero : 298
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2951/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c., e 473 bis.51 c.p.c. n. RG 2951/2024 promosso con ricorso depositato da
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Bisin, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Rovigo, via X luglio, 1/A
RICORRENTE
E DA
(CF: ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Katty CP_1 C.F._2
Gerardo e Linda Brentaro, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in Legnago,
Piazza Garibaldi, 4
RICORRENTE visto l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“La figlia minore dei ricorrenti viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
residenza e collocamento prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere la CP_1
figlia con sé a fine settimana alterni, dal venerdì alle ore 16.00 sino alla domenica sera alle ore 21.00 nel periodo scolastico e alle 22.00 nel periodo estivo. Nel fine settimana in cui la figlia resterà col
padre costui si impegna ad accompagnare a scuola il sabato mattina e ad andare a riprenderla Per_1 all'uscita da scuola. Il padre trascorrerà con un pomeriggio la settimana individuato nella Per_1
1


giornata del mercoledì, dall'uscita da scuola della bimba sino al giovedì mattina quando la accompagnerà a scuola. Il padre trascorrerà con la figlia una settimana per le festività del Per_1
Natale e tre giorni per le festività di Pasqua, curando che i giorni di Natale e Capodanno e Pasqua
vengano trascorsi ad anni alterni con i due genitori e 15 giorni, anche non consecutivi, durante le
vacanze estive. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di ferie entro il
31 maggio di ogni anno. Il Signor terrà con sé la figlia anche tre settimane CP_1 Per_1
durante il mese di giugno di ogni anno. In tale periodo trascorrerà con la madre i fine Per_1
settimana dal sabato alle ore 12.00 sino alla domenica alle ore 22.00 quando la madre riaccompagnerà
dal padre. Le parti si impegnano a collaborare nel superiore interesse della figlia concordando, Per_1 ove ne manifesti la volontà, anche diversi e/o ulteriori periodi di permanenza con
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