Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/01/2025, n. 129

TRIB Torre Annunziata
Sentenza
16 gennaio 2025
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Sentenza
16 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/01/2025, n. 129
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 129
Data del deposito : 16 gennaio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNIATA Seconda Sezione Civile
****** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario di Pace, dott.sa Silvia Pirone, nella funzione di G.M., ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile n. 2937 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA Società EL.C.I. impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante, SI CA, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via F. Giordani n. 23, presso lo studio dell'avv. Stefano Rocco che la rappresenta e difende in virtù del mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione OPPONENTE E NOLEGGITALIA S.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t., Raffaele IE, elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla via Cappella degli Orefici n. 37/B, presso lo studio dell'avv. Edoardo De Simone che la rappresenta e difende in virtù della procura a margine della comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte all'udienza cartolare dell'8.11.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con il decreto ingiuntivo n. 662/2023, la Società EL.C.I. impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante, è stata condannata al pagamento in favore di NOLEGGITALIA S.r.l.s., della somma di euro 11.886,80, oltre interessi e spese di lite liquidate in euro 712,50, per il mancato pagamento del noleggio di attrezzature e macchinari di cantiere, come indicato nelle fatture in atti. Avverso detto decreto, la Società EL.C.I. impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante, ha spiegato formale opposizione, eccependo in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torre Annunziata e, nel merito, l'infondatezza della pretesa avanzata dalla NOLEGGITALIA S.r.l.s. per inesistenza del rapporto tra le parti, chiedendo pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese e competenze di lite.


Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la NOLEGGITALIA S.r.l.s. che, contestando quanto sostenuto da controparte, ha concluso per il rigetto dell'opposizione, con la conseguente conferma del decreto impugnato e vittoria di spese e competenze di lite. Accolta l'istanza di provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note scritte all'udienza cartolare dell'8.11.2024, è stata assegnata a sentenza alla successiva udienza del 13.12.2024 ex art. 281 quinques cpc. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente, la quale, sia nell'atto di opposizione che nella prima udienza, ha eccepito l'incompetenza per territorio di questo giudice poiché in base a tutti i criteri concorrenti di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. sarebbe competente a decidere la presente controversia il Tribunale di Napoli. L'opposta ha contestato decisamente tale eccezione, deducendo che, nel caso concreto, la competenza
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