Trib. Trento, sentenza 02/12/2024, n. 411
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
4609/2024 R.G.
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4609/2024 R.G. promossa
da
– nata in [...] il [...] – cittadina rumena-moldava, residente Parte_1 in 38121 TRENTO – Via Bolzano n.
7 - C.F. C.F._1
e
nato in [...] il [...] – cittadino rumeno-moldavo – C.F. Parte_2
residente in [...] C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in 38122 TRENTO – Via San Francesco d'Assisi n. 14, presso lo studio dell'avv. Lara Settanni ( – C.F. Email_1
) che li rappresenta e difende giusta mandato alle liti allegato al ricorso C.F._3
e con l'intervento del PM in sede
OGGETTO: ricorso per la modifica consensuale delle condizioni di divorzio, riqualificato come ricorso per la regolamentazione delle condizioni di divorzio.
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 15 ottobre 2024, premettevano di avere contratto matrimonio in Moldavia in data 10.12.2006 e che, dopo alcuni anni, la famiglia aveva deciso di trasferirsi in Italia ove si era pienamente integrata, stabilendo la residenza da ultimo in Trento – Via alla Formigheta n. 44;
che, in data 05.03.2011, era nato,
a Trento, il figlio , oggi tredicenne, ed, in data 22.12.2012, sempre a Trento, era nata Per_1
la figlia , quasi dodicenne;
che, venuta meno l'affectio maritalis, i coniugi avevano Per_2 consensualmente divorziato secondo il rito moldavo, con atto di divorzio annotato al n. 11 del
17.05.2022;
che la sentenza straniera, munita di traduzione e legalizzazione, era stata poi trascritta nei registri dello stato civile del Comune di Trento in data 03.01.2023;
che, poiché la sentenza divorzile straniera, aveva statuito solo in ordine allo status personale dei coniugi, nulla prevedendo in relazione alla prole, nell'esclusivo interesse di essa, veniva, in tale sede, avanzata domanda di modifica del provvedimento reso dal Tribunale moldavo, affinchè fossero regolamentate le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori alle condizioni di seguito indicate: “1) I figli minori e saranno affidati Per_1 Persona_3 ad entrambi i genitori in modo condiviso, collocati in via principale presso la residenza della madre con la quale manterranno la residenza anagrafica, attualmente in Trento – Via Bolzano
n.
7. Eventuali spostamenti di residenza dei figli dovranno comunque avvenire nel loro esclusivo interesse e senza che ciò ne pregiudichi la continuità con il contesto abitativo ove sono nati e cresciuti, né tale da pregiudicare la frequentazione con il padre. 2) Tutte le decisioni relative ai figli saranno prese congiuntamente dai genitori che dovranno confrontarsi, comunicare e collaborare fattivamente per la loro crescita ed educazione ed entrambi si assumono l'onere ed obbligo di comunicare all'altro genitore qualsiasi evento e/o circostanza, fatto e/o decisione riguardanti i figli. I genitori si impegnano a compiere ogni sforzo per risolvere, attraverso il dialogo ed il confronto, eventuali controversie. Ove uno dei genitori non rispetti tale impegno, il suo comportamento sarà valutato dal giudice, nell'ambito delle previsioni di cui agli articoli 473 bis 38 e 39, di cui resta facoltà di ciascuna parte richiedere l'attuazione. 3) Il padre avrà diritto/dovere di visita dei figli ogniqualvolta essi lo desiderino, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extra scolastici e con gli impegni lavorativi dei genitori ed in ogni caso secondo il seguente calendario: -un giorno a settimana
(da concordarsi tra genitori) ed un week-end alternato
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