Trib. Napoli, sentenza 08/11/2024, n. 4864
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Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22/10/2024 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in data 04/11/2024 ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 8915 /2022 vertente
TRA UR TO, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELE PACILIO e POZIELLO CONCETTA, come in atti
RICORRENTE E INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA ALCIDE DE GASPERI, 55 80133 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI MARIA SOFIA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: NASPI CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/07/2022 parte ricorrente in epigrafe premetteva: di essere stato dipendente, quale addetto al rifornimento di carburante, della Società GE.MI. Petroli srl, con sede in Giugliano in Campania (Na) alla Via San Nullo, 103;
che in data 17.10.2018 il rapporto di lavoro cessava per licenziamento notificato dal datore di lavoro (doc.2: lettera licenziamento);
che in data 15.11.2018 il ricorrente presentava telematicamente all'Inps la domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione (NaSpI) n. 6114799000021
– 2018/946162;
che con provvedimento del 27.11.2018, l'Inps comunicava il totale accoglimento della domanda preavvisando, come indicato nella nota comunicata al OR ER (doc.3: provvedimento di accoglimento emesso dall'INps) che la prestazione, con decorrenza 16.11.2018, sarebbe stata corrisposta per 389 giorni;
che sebbene in presenza di un provvedimento di totale accoglimento da parte del resistente Ente previdenziale e nonostante i numerosi solleciti presentati allo 1
sportello territoriale di Giugliano in Campania, l'indennità Naspi riconosciuta in data 25.11.2018 non è mai stata materialmente liquidata ed accreditata in favore del ricorrente, risultando, a tutt'oggi, in “istruttoria”;
che in data 25.02.2022, per il tramite del proprio difensore, inviava una nota pec all'Inps nella quale richiedeva di poter accedere agli atti per comprendere le ragioni della mandata liquidazione della riconosciuta prestazione (doc.4: nota pec del 25.02.2022, con ricevute di accettazione e consegna);
che non ricevendo alcun riscontro in data 20.05.2022 il ricorrente, per il tramite del proprio difensore, inviava una ulteriore nota pec all'Inps nella quale diffidava l'Ente alla liquidazione della prestazione (doc.5: nota pec del 20.05.2022, con ricevute di accettazione e consegna);
che a fronte del persistente silenzio del resistente Ente previdenziale proponeva ricorso giurisdizionale al fine di vedere condannata l'INPS al pagamento della NASPI, quantificata in euro 8.166,34, oltre interessi come per legge, vinte le spese.
Si costituiva
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22/10/2024 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in data 04/11/2024 ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 8915 /2022 vertente
TRA UR TO, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELE PACILIO e POZIELLO CONCETTA, come in atti
RICORRENTE E INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA ALCIDE DE GASPERI, 55 80133 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI MARIA SOFIA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: NASPI CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/07/2022 parte ricorrente in epigrafe premetteva: di essere stato dipendente, quale addetto al rifornimento di carburante, della Società GE.MI. Petroli srl, con sede in Giugliano in Campania (Na) alla Via San Nullo, 103;
che in data 17.10.2018 il rapporto di lavoro cessava per licenziamento notificato dal datore di lavoro (doc.2: lettera licenziamento);
che in data 15.11.2018 il ricorrente presentava telematicamente all'Inps la domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione (NaSpI) n. 6114799000021
– 2018/946162;
che con provvedimento del 27.11.2018, l'Inps comunicava il totale accoglimento della domanda preavvisando, come indicato nella nota comunicata al OR ER (doc.3: provvedimento di accoglimento emesso dall'INps) che la prestazione, con decorrenza 16.11.2018, sarebbe stata corrisposta per 389 giorni;
che sebbene in presenza di un provvedimento di totale accoglimento da parte del resistente Ente previdenziale e nonostante i numerosi solleciti presentati allo 1
sportello territoriale di Giugliano in Campania, l'indennità Naspi riconosciuta in data 25.11.2018 non è mai stata materialmente liquidata ed accreditata in favore del ricorrente, risultando, a tutt'oggi, in “istruttoria”;
che in data 25.02.2022, per il tramite del proprio difensore, inviava una nota pec all'Inps nella quale richiedeva di poter accedere agli atti per comprendere le ragioni della mandata liquidazione della riconosciuta prestazione (doc.4: nota pec del 25.02.2022, con ricevute di accettazione e consegna);
che non ricevendo alcun riscontro in data 20.05.2022 il ricorrente, per il tramite del proprio difensore, inviava una ulteriore nota pec all'Inps nella quale diffidava l'Ente alla liquidazione della prestazione (doc.5: nota pec del 20.05.2022, con ricevute di accettazione e consegna);
che a fronte del persistente silenzio del resistente Ente previdenziale proponeva ricorso giurisdizionale al fine di vedere condannata l'INPS al pagamento della NASPI, quantificata in euro 8.166,34, oltre interessi come per legge, vinte le spese.
Si costituiva
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