Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 12

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 12
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 12
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 15859/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE

in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15859 del ruolo generale dell'anno 2019 vertente tra

ON RO VO, TI EL LA attori, con l'avv. Bartolomeo Falcone
e
UNICREDIT S.P.A. opposta, con l'avv. Andrea Fioretti
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 27.6.2024 e perciò, per entrambe, come da rispettivi fogli di p.c. depositati telematicamente.

MOTIVAZIONE

1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato in data 31.10.2019, IO ER VO e IN AN
AR hanno convenuto in giudizio RE s.p.a. (da ora, RE), esponendo che: a) con contratto di mutuo ipotecario a rogito notaio Luosi, in data 4.7.2002, nn. 44229 rep. - 16573 racc., pagina 1 di 12
RE aveva loro concesso a mutuo “l'importo di € 85.000,00, da rimborsarsi in 25 anni ed in n.
300 rate mensili posticipate a tasso fisso per le prime 36 rate e successivamente variabile, ciascuna comprendente gli interessi e la parte capitale”;
b) l'esame del contratto rivelava varie patologie inerenti le pattuizioni relative agli interessi;
c) in particolare, gli interessi pattuiti dovevano ritenersi eccedenti la soglia usuraria, con conseguente gratuità del contratto e diritto di essi attori alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di interessi;
d) le pattuizioni relative agli interessi risultavano altresì viziate, sotto vari profili, per indeterminatezza, con conseguente necessità di applicazione del tasso sostitutivo BOT.
Ciò premesso, gli attori hanno rassegnato articolate conclusioni, dirette ad ottenere, in sostanza:
a) in via principale, l'accertamento della pattuizione di interessi usurari, con conseguenti: a-i) diritto alla restituzione “degli interessi corrisposti ed indebitamente percepiti e comprovati in atti” per complessivi € 46.996,53= (o nella diversa misura da accertare in corso di causa);
a-ii) conversione del mutuo da oneroso a gratuito e rideterminazione del piano di ammortamento con riferimento al residuo importo dovuto esclusivamente in linea capitale;

b) in via subordinata, l'accertamento della indeterminatezza delle pattuizioni relative agli interessi, con conseguenti: b-i) condanna della società convenuta al pagamento della somma “di € 25.999,87, pari alla differenza tra gli interessi corrisposti alla convenuta e quelli che gli attori avrebbero dovuto corrispondere sulla base dell'art. 117 TUB, o della maggiore o minore somma risultante in corso di causa”;
b-ii) rideterminazione del piano di ammortamento in applicazione del tasso sostitutivo ex art.
117 TUB
;

c) in via ulteriormente subordinata, l'accertamento de “la responsabilità precontrattuale della Banca convenuta per avere falsamente rappresentato un TAN diverso da quello applicato e non aver rappresentato alcun TAEG” con conseguente condanna della banca “al risarcimento del danno in via equitativa ovvero pari alla differenza tra gli interessi corrisposti e quelli che gli attori avrebbero dovuto corrispondere secondo le pattuizioni convenute”;

d) in ogni caso, con vittoria di spese.
pagina 2 di 12
RE si è costituita in giudizio, contestando sotto vari profili la fondatezza delle domande attrici e ha quindi concluso per il rigetto delle stesse con vittoria di spese.
La causa, istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di c.t.u. contabile è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.6.2024 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.

2. Nullità degli interessi pattuiti per superamento della soglia usuraria.
Le domande proposte dagli attori sono infondate e devono essere perciò respinte.
Il tribunale condivide le conclusioni cui è giunto il c.t.u. che, all'esito delle verifiche operate, ha rilevato che: “la verifica sopra illustrata ha portato all'individuazione di un T.E.G. alla stipula del finanziamento pari al 6,139% (Allegato n. 9).
Il T.E.G. effettivo alla stipula del contratto (pari al 6,139%) risulta conforme ai parametri stabiliti dalla legge in quanto inferiore al T.S.U. (pari al 8,430%), rilevato alla data di sottoscrizione del contratto di mutuo (4 luglio 2002) per la categoria “Mutui”, come di seguito rappresentato […]” (così
a pag. 19 dell'elaborato).
Analoghe le conclusioni cui è giunto il c.t.u. quanto alla misura degli interessi di mora, ove ha rilevato che: “considerato che il contratto di mutuo prevede l'applicazione del tasso di mora, la scrivente ha verificato separatamente anche la conformità di tale tasso.
In particolare, si è giunti alla quantificazione del tasso di mora partendo dal tasso annuo nominale del
5,690% e aggiungendo 1,5 punti percentuali (come indicato nel contratto).
Il tasso di mora così determinato è stato confrontato con il T.S.U. rilevato dalle Istruzioni di Banca
d'Italia e non ha portato all'individuazione di pattuizioni contra legem, come di seguito esemplificato:
Usura ab origine tasso di mora
Tasso di Mora 7,190% (5,690% + 1,5%)
T.S.U. 8,430%”.
pagina 3 di 12
Ed ha quindi concluso rilevando che “al termine dell'analisi condotta si esclude quindi l'esistenza di qualsiasi pattuizione usuraria ab origine”.
Il c.t.u. ha poi correttamente escluso la possibilità di calcolare il tasso degli interessi pattuiti operando il cumulo dei tassi degli interessi corrispettivi e di mora, rilevando come la clausola contrattuale preveda, come di consueto, la maturazione degli interessi moratori esclusivamente su “ogni somma dovuta a qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e del capitolato [..] dal giorno della scadenza”.
Trova pertanto applicazione il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (condiviso da questo tribunale), secondo cui “in tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto. […]” (di recente, Cass. 14214/2022, da cui è tratta la massima).
Conclusione (di erroneità dell'operazione di mera sommatoria dei tassi) che merita conferma anche alla luce dell'ulteriore rilievo secondo cui gli interessi corrispettivi sono destinati a maturare sull'intero importo oggetto di finanziamento, mentre quelli moratori risultano dovuti sulla sola porzione del debito scaduta e non pagata, con la conseguente – ulteriore - necessaria eterogeneità delle due categorie di interessi.
Solo per completezza si rileva quindi che, sempre per giurisprudenza costante, la pattuizione
(eventualmente viziata) relativa alla misura degli interessi moratori ha carattere autonomo rispetto a quella relativa agli interessi corrispettivi;
il vizio che investe la prima pattuizione non si estende pertanto
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi