Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/11/2024, n. 148

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/11/2024, n. 148
Giurisdizione : Trib. Lamezia Terme
Numero : 148
Data del deposito : 14 novembre 2024

Testo completo

1

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. G GO - Presidente rel.
2) dott.ssa T V GCO - Giudice
3) dott. S R - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 810 del 2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a LAMEZIA Parte_1 C.F._1
TERME (CZ) in data 12/04/1992, ivi residente in VIA FIUME, n. 10, elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. MAZZEI STEFANIA - CF - che la C.F._2 rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e sig. - CF Controparte_1
– nato a LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 01/01/1986, ivi residente in VIA GINEPRI, n. C.F._3
2, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. BILOTTA TERESA - CF - elettivamente C.F._4 domiciliato presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;

-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria in data 4 ed 8 novembre
2024”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 15/10/2024 - che i ricorrenti, in Lamezia Terme ed in data 14/07/2021, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del relativo Comune, atto n.
14, parte II, serie A, uff. 2, anno 2021 – optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e con unione dalla quale non venivano generati figli;
che, a causa del sopraggiungere di gravi contrasti legati ad insanabili incompatibilità caratteriali, tali da rendere non più tollerabile la prosecuzione della convivenza


2
coniugale e che aveva ormai da tempo determinato gli stessi a vivere separati anche solo di fatto, i coniugi erano alla fine addivenuto alla concorde volontà di separarsi, alle seguenti e concordate condizioni:
- I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;

- la casa coniugale, ubicata in Lamezia Terme alla via Ginepri n. 2, di proprietà della famiglia di origine del
, rimarrà nella disponibilità dello stesso;
Controparte_1
- l trasferirà il proprio domicilio in un'altra abitazione rimessa alla sua disponibilità e/o a sue spese;
Pt_1
- gli arredi sussistenti nella “casa coniugale” verranno così ripartiti tra i coniugi:
- i tratterà l'arredamento sussistente nella cucina e all'ingresso dell'abitazione;
CP_1
- l porterà con sé gli arredi della camera da letto, gli elettrodomestici consistenti in n. 2 lavatrici ed Pt_1 un televisore, i tendaggi, i lampadari, un armadietto, un divanetto e uno specchio;

- ciascuno dei coniugi
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