Trib. Nola, sentenza 14/01/2025, n. 50

TRIB Nola
Sentenza
14 gennaio 2025
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TRIB Nola
Sentenza
14 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nola, sentenza 14/01/2025, n. 50
Giurisdizione : Trib. Nola
Numero : 50
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 14.01.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5184/2023 R.G.
TRA
VI AR, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Cesareo, con cui elettivamente domicilia
Ricorrente
E

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo
Romano, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena n. 55.
Resistente

FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 26.09.2023, la parte ricorrente in epigrafe ha premesso: di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, in qualità di docente di scuola primaria in virtù di una serie di contratti a tempo determinato a decorrere dall'
a.s. 2018/2019 e fino all' a.s. 2022/2023;
di non aver usufruito, nonostante abbia svolto le medesime mansioni del personale docente di ruolo, del bonus cd. carta docenti, pari ad euro
500,00, da destinare all'acquisto di beni e servizi strumentali alla formazione ed allo sviluppo delle competenze professionali, previsto dall'art. 1 co 121 l. 107/2015, in combinato disposto con i DPCM del 29.09.2015 e del 28.11.2016, a causa della preclusione normativa in forza della quale tale beneficio era riservato esclusivamente ai docenti di ruolo.
Ha argomentato che tale limitazione normativa si pone in contrasto con l'art 4 dell'Accordo
Quadro sul Lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, sì come interpretato dalla CGUE, con l'art 14 CDFUE, con l'art 10 della Carta Sociale Europea, con la clausola 6 dell'accordo quadro sul diritto dovere di formazione e aggiornamento professionale del personale in servizio, con gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria nonché, da ultimo, con gli artt. 3, 11, 35, 97 e 117 Cost.
Tutto ciò premesso, ha così concluso: «1) previa dichiarazione di illegittimità e disapplicazione degli atti richiamati in narrativa, disciplinanti la Carta del Docente, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del Docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost., accertare il diritto della ricorrente a percepire la carta del docente, pari ad € 500,00 annuali, per gli aa.ss.
2018/2019;
2019/2020;
2020/2021;
2021/2022 e 2022/2023;
2) per l'effetto, condannare l'amministrazione scolastica al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad € 2.500,00 a titolo di Carta Docenti;
3) condannare, in ogni caso, l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore che ne ha fatto anticipo;
4) munire l'emananda sentenza di clausola esecutiva, come per legge
».
Istauratosi ritualmente il contraddittorio si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il quale, preliminarmente, ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del
Giudice Amministrativo e, nel merito, ha dedotto l'infondatezza in diritto degli assunti attorei, insistendo per il rigetto del ricorso.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il GL, all'udienza del 14-01-2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., provvede con sentenza e contestuale motivazione, da comunicarsi.
In via preliminare, avuto riguardo all'eccezione di difetto di giurisdizione, occorre – in conformità agli insegnamenti della giurisprudenza di Cassazione – applicare il criterio del petitum sostanziale che va identificato 'non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione' (ex multis: Cass. civ. sez. un., 19.4.2022, n.12441).
Inoltre occorre capire se, alla luce della prospettazione complessiva di parte ricorrente, il bene della vita che il ricorrente chiede di conseguire discenda direttamente da una norma di fonte primaria (o anche sub-primaria), rispetto alla quale atti amministrativi generali adottati dalla
P.A. in senso eventualmente contrario costituiscano meri ostacoli da disapplicare, oppure possa essere ottenuto solo annullando/modificando l'atto a contenuto generale/normativo adottato dalla P.A. Nel primo caso, la situazione giuridica soggettiva vantata dall'interessato è di pieno diritto e sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, mentre nel secondo è di interesse legittimo e sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ebbene, nel caso di specie la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, dal momento che la parte ricorrente non chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il diritto all'emolumento previsto dalla c.d. carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio discende direttamente dall'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 in presenza di determinati presupposti, senza dunque che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A., risulta a tal fine evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Venendo al merito, la domanda è fondata e va accolta entro i limiti tracciati dalla seguente motivazione.
Preliminarmente, la domanda deve essere qualificata - in base al complessivo contenuto del ricorso - come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo.
Difatti, l'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» e nel precedente comma 121 che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
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