Trib. Ferrara, sentenza 10/12/2024, n. 1204
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Testo completo
R.G. 1159 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. ROSSINI ANNA Parte_1
Ricorrente contro
con il patrocinio dell' Avv. RICCIUTI GIANNI _1 resistente
PUBBLICO MINISTERO intervenuto oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni per parte ricorrente:
Come da memoria ex art. 183 VI co n. 1 cpc
(Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, contrariis rejectis, pronunciare la separazione personale dei coniugi e con addebito in capo a Parte_2 _1 quest'ultimo per essersi reso gravemente inadempiente agli obblighi di cui all'art. 143 c.c., alle seguenti condizioni:
1- assegnare la casa familiare sita in Ferrara - Via Fossato di Mortara n. 41
[identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Ferrara al foglio 387 particella 14, cat. A/3, rendita € 1.053,57], unitamente agli arredi ed ai beni mobili ivi contenuti, alla madre la quale continuerà a risiedervi insieme ai figli Parte_2
(maggiorenni ma non economicamente autonomi);
2- disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli _1 [...]
e (entrambi maggiorenni ma non economicamente autonomi) Per_1 Per_2 mediante versamento in favore della madre - mediante bonifico Parte_2 bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese - della somma mensile di € 2.000,00 (€ 1.000,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero di quella diversa somma che verrà ritenuta equa in proporzione alle capacità economiche e reddituali delle parti;
3- disporre che il padre in ragione del 75%, al pagamento Controparte_2 delle seguenti spese da sostenersi nell'interesse dei figli: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche
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prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche
e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. La quota delle spese straordinarie andrà rimborsata entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso;
- disporre che _1 contribuisca al mantenimento della moglie mediante
[...] Parte_2 versamento in favore della stessa - mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese - della somma mensile di € 2.000,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero di quella diversa somma che verrà ritenuta equa in proporzione alle capacità economiche e reddituali delle parti;
5- rigettare integralmente le domande svolte dal resistente in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze)
In via istruttoria, si riporta alle istanze formulate nella II e III memoria ex art. 183 cpc
Conclusioni per parte resistente:
Come da comparsa di costituzione
(Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, nel preminente interesse dei figli;
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e _1 Parte_1 respingendo la domanda di addebito formulata dalla ricorrente per i motivi esposti in narrativa ed ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio;
- Disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori della figlia minore , Per_2 con collocazione prevalente presso la madre, prevedendo la facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé secondo i desideri e gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia stessa;
- Disporre secondo il prudente apprezzamento dell'Ill.mo Tribunale adito circa l'assegnazione della casa familiare sita in Ferrara, Via Fossato di Mortara n. 41, di proprietà esclusiva dell'NG. _1
- Disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia minore _1
e del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_2 Persona_1 indipendente, mediante versamento, in favore della madre Parte_1 dell'importo di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascuna mensilità;
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- Disporre che le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli
[...]
, maggiorenne ma non economicamente indipendente, e , minorenne, Per_1 Per_2 vengano suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara. La quota di spettanza delle predette spese straordinarie verrà rimborsata al genitore anticipatario da parte dell'altro genitore entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione attestante la spesa;
- Dichiarare la SInora economicamente indipendente ed in grado Parte_1 di provvedere al proprio personale mantenimento, rigettando pertanto la richiesta di un contributo al proprio mantenimento dalla medesima avanzata nei confronti del marito Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso _1 forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché oltre CPA e IVA di legge e successive occorrende)
In via istruttoria, si riporta alle istanze formulate nella II e III memoria ex art. 183 cpc
Conclusioni del PM: Visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la SI.ra esponeva: Parte_1 In data 12.05.2001 aveva contratto matrimonio concordatario con l'ing. _1
Dall'unione erano nati i figli , maggiorenne e non
[...] Persona_1 economicamente indipendente e , minorenne. Per_2
La famiglia si era trasferita a Ferrara dopo aver trascorso alcuni anni a Bologna. I coniugi avevano concordato che la moglie si sarebbe dedicata alla cura della famiglia, decisione che aveva permesso all' NG. -dirigente e procuratore della _1
Bureau Veritas Italia S.p.a- di dedicarsi pienamente al lavoro e di curare, al contempo, un'attività libero professionale nel settore della progettazione e dell'edilizia sostenibile.
Il matrimonio era entrato in crisi nel momento in cui la moglie aveva scoperto che dal 2015 il marito aveva stretto una relazione con la SI.ra Parte_3
La ricorrente si era così rivolta ad un legale di Bologna per addivenire ad una separazione ma aveva poi desistito a fronte delle rassicurazioni del marito e delle sue precarie condizioni di salute. Dopo la cessazione della relazione, avvenuta a fine 2017, i rapporti familiari erano apparentemente migliorati, visto che il
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