Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 9

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 9
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 9
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano Sezione II civile
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
Dott. Luisa Vasile Presidente Relatore
Dott. Guandalina Pascale Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
R.G. 1494/2024 Pre-Liquidazione Giudiziale promosso su istanza depositata in data 25-11-24 DA AN DE PA, ER IG, SI OV PARENTE
NEI CONFRONTI DI
FLYTRENDY GROUP S.R.L. [C.F. 02609800699 ], con sede legale in Milano via dell'Annunciata 2
***** Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con primo ricorso in data 25-11-24, la ricorrente De AO ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa FLYTRENDY GROUP S.R.L., vantando crediti derivanti da rapporto di lavoro, ricorso cui seguivano altre due istanze delle ricorrenti in epigrafe indicate (il totale dei crediti vantati è di 93.715,26);

• fissata udienza con decreto del 10-12-24, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione, notifica avvenuta in data 11-12-24, mediante PEC inviata dalla Cancelleria all'indirizzo pec della società;

• la resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza;
osservato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 regolamento UE 848 del 2015 la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in MILANO via dell'Annunciata 2 e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art.121 CCII, occorre preliminarmente precisare che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2 co.1 lettera d) e che siano in stato di insolvenza” (art. 121 ccii) ciò comportando che gravi sul soggetto la

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
cui liquidazione sia richiesta, l'onere di provare il mancato superamento delle cd. soglie di cui all'art. 2 co.1 lett.d) (ossia, è impresa minore l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei
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