Trib. Latina, sentenza 10/12/2024, n. 2333
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Testo completo
R.G. 2788 del 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa AU Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2788 del 2021 promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Irene De Carlo Parte_1 C.F._1
e dell'Avv. Maria Federica D'Agostino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Ariccia, Viale dei Castani n. 25, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Nicola Minniti Controparte_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina, Corso Matteotti, n. 61, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti in sede di udienza di p.c.: per parte ricorrente: “I procuratori di parte ricorrente insistono per la pronuncia di separazione con addebito al marito, con conferma dell'assegno di mantenimento della figlia minore di € 300,00,
e che venga corrisposto anche un assegno di mantenimento per la ricorrente di € 200,00 o nella misura ritenuta di giustizia, e il 70% delle spese straordinarie per i figli a carico del …I CP_1
procuratori di parte ricorrente si riportano alle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1” conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.: “Voglia
Pagina 1 l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: / 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito della ricorrente per comportamento contrario ai doveri familiari, con l'obbligo di mutuo rispetto e con diritto di fissare liberamente la propria residenza, comunicando ogni variazione del proprio recapito;
/ 2) Affidare i figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della figlia minore presso l'abitazione Persona_1
della madre sita in Sermoneta (LT) alla Via Norbana n.4 (piano terra), e degli altri figli presso
l'abitazione paterna sita in Sermoneta (LT) alla Via Norbana n.4 (piano primo con mansarda, ex casa coniugale);
/ 3) Confermare a carico del resistente l'obbligo di corrispondere euro 300,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per la figlia minore , e porre a Persona_1
carico dello stesso euro 200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per la moglie
per un totale di euro 500,00 (cinquecento/00) mensili;
e/o diversa somma che Parte_1
l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, che dovrà essere corrisposto ogni mese in giorno da pattuire e nelle modalità richieste dalla IG.ra / 4) Ripartire fra i coniugi le spese medico-sanitarie e quelle Parte_1 relative all'attività scolastica/sportiva dei figli in misura percentuale proporzionale alla capacità economica e reddituale di ciascuno, ossia determinare il contributo al 70% in capo al padre e al
30% in capo alla madre;
statuendo che le spese ordinarie concernenti la quotidianità siano sostenute dal genitore presso cui permangono i figli;
/ 5) Rigettare la richiesta di addebito della separazione avanzata dal IG. in quanto infondata in fatto e in diritto;
/ 6) Con Controparte_1 vittoria di spese e compensi di giudizio.”. per parte resistente: “L'Avv. Minniti chiede il rigetto delle richieste di parte ricorrente e si riporta alle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione con addebito della separazione alla ricorrente e nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.” conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.: “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie per comportamento contrario ai doveri familiari;
/ 2) Confermare tutti i provvedimenti emessi dal Presidente alla udienza del 17/02/2022;
/ 3) rigettare la richiesta di controparte di assegno di mantenimento, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
/ 4) rigettare la richiesta di addebito della separazione avanzata dalla IG.ra , in quanto infondata Parte_1
in fatto ed in diritto. / 5) condannare la IG.ra al pagamento delle spese e dei Parte_1 compensi professionali del presente giudizio.”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Pagina 2
In sede di udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. SULLO STATUS.
Il matrimonio trova conferma nell'estratto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Aprilia (LT) in data 30 agosto 1992, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 17, parte II, serie A, ufficio 2, anno 1992, e che le parti, con atto notarile del 20 giugno 2007, Notaio dott. , hanno scelto il regime di Persona_2
separazione dei beni.
Il fallito tentativo di conciliazione in sede presidenziale, le reciproche domande di addebito e le allegazioni di entrambe le parti, rese dalle stesse anche personalmente, in sede di udienza presidenziale, inducono il Tribunale a ritenere che sussistano con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
Va pertanto pronunciata la separazione personale delle parti.
2. SULLE RECIPROCHE DOMANDE DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE.
Il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo Collegio, ha
l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza.
Ciò in generale per qualsiasi violazione degli obblighi, ivi compreso quello relativo all'assistenza morale e materiale al coniuge e ai figli (cfr., tra le molte, Cass. ord. n. 25966 del 2016, Cass. sent.
2059 del 2012, Cass. sent. 9074 del 2011, da ultimo Cass. ord. 3923 del 2018).
Per quanto attiene, poi, alla violazione dell'obbligo di fedeltà, citando le parole della Suprema Corte
“secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare
l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618;
ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859;
n. 917 del 2017);
b) la relazione di un coniuge con estranei rende
Pagina 3 addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. (Cass. n. 15557 del 2008;
n. 8929 del 2013;
n. 21657 del 2017);c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059)” (così Cass. ord. n. 3923 del
2018, v. anche Cass. ord. n. 14591 del 2019, nel senso che non basta provare la violazione dell'obbligo di fedeltà e di coabitazione, ma anche l'efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza).
Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo, la ricorrente ha imputato la responsabilità della crisi matrimoniale all'incompatibilità caratteriale e a radicate incomprensioni, risalenti a vent'anni orsono, nonché al comportamento prevaricatore e autoritario del marito perpetrato negli anni e sostanziatosi in violenze morali e psicologiche, anche di carattere economico, volte a sottomettere la moglie e a farle svolgere esclusivamente lavori di “mera cura dell'ordine domestico”;
fin quando
“nel 2020, durante il lock-down generato dall'emergenza Covid-19, la crisi coniugale diveniva sempre più forte, e i coniugi decidevano di coabitare da separati “in casa”, dormendo separati in camere differenti, per eIGenze di logistica e per il bene dei figli” (v. ricorso introduttivo, pag, 3).
Ha poi allegato che, dopo aver chiesto all'Istituto bancario l'estratto del c/c cointestato ai coniugi, aveva appreso dall'istituto bancario, in data 8 aprile 2021, che il resistente aveva effettuato nei giorni immediatamente precedenti giroconti per l'importo complessivo di € 150.000,00 verso un conto corrente personale del resistente, sicché, la ricorrente, temendo per sé e per i propri figli, aveva a sua volta con giroconto versato la somma residua di € 138.000,00 su un conto personale della stessa contestualmente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa AU Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2788 del 2021 promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Irene De Carlo Parte_1 C.F._1
e dell'Avv. Maria Federica D'Agostino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Ariccia, Viale dei Castani n. 25, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Nicola Minniti Controparte_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina, Corso Matteotti, n. 61, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti in sede di udienza di p.c.: per parte ricorrente: “I procuratori di parte ricorrente insistono per la pronuncia di separazione con addebito al marito, con conferma dell'assegno di mantenimento della figlia minore di € 300,00,
e che venga corrisposto anche un assegno di mantenimento per la ricorrente di € 200,00 o nella misura ritenuta di giustizia, e il 70% delle spese straordinarie per i figli a carico del …I CP_1
procuratori di parte ricorrente si riportano alle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1” conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.: “Voglia
Pagina 1 l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: / 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito della ricorrente per comportamento contrario ai doveri familiari, con l'obbligo di mutuo rispetto e con diritto di fissare liberamente la propria residenza, comunicando ogni variazione del proprio recapito;
/ 2) Affidare i figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della figlia minore presso l'abitazione Persona_1
della madre sita in Sermoneta (LT) alla Via Norbana n.4 (piano terra), e degli altri figli presso
l'abitazione paterna sita in Sermoneta (LT) alla Via Norbana n.4 (piano primo con mansarda, ex casa coniugale);
/ 3) Confermare a carico del resistente l'obbligo di corrispondere euro 300,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per la figlia minore , e porre a Persona_1
carico dello stesso euro 200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per la moglie
per un totale di euro 500,00 (cinquecento/00) mensili;
e/o diversa somma che Parte_1
l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, che dovrà essere corrisposto ogni mese in giorno da pattuire e nelle modalità richieste dalla IG.ra / 4) Ripartire fra i coniugi le spese medico-sanitarie e quelle Parte_1 relative all'attività scolastica/sportiva dei figli in misura percentuale proporzionale alla capacità economica e reddituale di ciascuno, ossia determinare il contributo al 70% in capo al padre e al
30% in capo alla madre;
statuendo che le spese ordinarie concernenti la quotidianità siano sostenute dal genitore presso cui permangono i figli;
/ 5) Rigettare la richiesta di addebito della separazione avanzata dal IG. in quanto infondata in fatto e in diritto;
/ 6) Con Controparte_1 vittoria di spese e compensi di giudizio.”. per parte resistente: “L'Avv. Minniti chiede il rigetto delle richieste di parte ricorrente e si riporta alle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione con addebito della separazione alla ricorrente e nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.” conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.: “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie per comportamento contrario ai doveri familiari;
/ 2) Confermare tutti i provvedimenti emessi dal Presidente alla udienza del 17/02/2022;
/ 3) rigettare la richiesta di controparte di assegno di mantenimento, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
/ 4) rigettare la richiesta di addebito della separazione avanzata dalla IG.ra , in quanto infondata Parte_1
in fatto ed in diritto. / 5) condannare la IG.ra al pagamento delle spese e dei Parte_1 compensi professionali del presente giudizio.”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Pagina 2
In sede di udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. SULLO STATUS.
Il matrimonio trova conferma nell'estratto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Aprilia (LT) in data 30 agosto 1992, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 17, parte II, serie A, ufficio 2, anno 1992, e che le parti, con atto notarile del 20 giugno 2007, Notaio dott. , hanno scelto il regime di Persona_2
separazione dei beni.
Il fallito tentativo di conciliazione in sede presidenziale, le reciproche domande di addebito e le allegazioni di entrambe le parti, rese dalle stesse anche personalmente, in sede di udienza presidenziale, inducono il Tribunale a ritenere che sussistano con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
Va pertanto pronunciata la separazione personale delle parti.
2. SULLE RECIPROCHE DOMANDE DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE.
Il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo Collegio, ha
l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza.
Ciò in generale per qualsiasi violazione degli obblighi, ivi compreso quello relativo all'assistenza morale e materiale al coniuge e ai figli (cfr., tra le molte, Cass. ord. n. 25966 del 2016, Cass. sent.
2059 del 2012, Cass. sent. 9074 del 2011, da ultimo Cass. ord. 3923 del 2018).
Per quanto attiene, poi, alla violazione dell'obbligo di fedeltà, citando le parole della Suprema Corte
“secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare
l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618;
ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859;
n. 917 del 2017);
b) la relazione di un coniuge con estranei rende
Pagina 3 addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. (Cass. n. 15557 del 2008;
n. 8929 del 2013;
n. 21657 del 2017);c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059)” (così Cass. ord. n. 3923 del
2018, v. anche Cass. ord. n. 14591 del 2019, nel senso che non basta provare la violazione dell'obbligo di fedeltà e di coabitazione, ma anche l'efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza).
Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo, la ricorrente ha imputato la responsabilità della crisi matrimoniale all'incompatibilità caratteriale e a radicate incomprensioni, risalenti a vent'anni orsono, nonché al comportamento prevaricatore e autoritario del marito perpetrato negli anni e sostanziatosi in violenze morali e psicologiche, anche di carattere economico, volte a sottomettere la moglie e a farle svolgere esclusivamente lavori di “mera cura dell'ordine domestico”;
fin quando
“nel 2020, durante il lock-down generato dall'emergenza Covid-19, la crisi coniugale diveniva sempre più forte, e i coniugi decidevano di coabitare da separati “in casa”, dormendo separati in camere differenti, per eIGenze di logistica e per il bene dei figli” (v. ricorso introduttivo, pag, 3).
Ha poi allegato che, dopo aver chiesto all'Istituto bancario l'estratto del c/c cointestato ai coniugi, aveva appreso dall'istituto bancario, in data 8 aprile 2021, che il resistente aveva effettuato nei giorni immediatamente precedenti giroconti per l'importo complessivo di € 150.000,00 verso un conto corrente personale del resistente, sicché, la ricorrente, temendo per sé e per i propri figli, aveva a sua volta con giroconto versato la somma residua di € 138.000,00 su un conto personale della stessa contestualmente
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