Trib. Torino, sentenza 08/01/2025, n. 81
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Testo completo
N. R.G. 21577/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21577/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PAGLIANO MONICA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MELISSANO Controparte_1
VERA MARIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile in MONCALIERI il 18/10/2003.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 64 parte I serie-) del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 17/04/2004 SS nato il [...] e nata Per_1
l'8/11/2013.
pagina 1 di 3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
26/05/2022.
Con ricorso depositato il 07/12/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21577/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PAGLIANO MONICA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MELISSANO Controparte_1
VERA MARIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile in MONCALIERI il 18/10/2003.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 64 parte I serie-) del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 17/04/2004 SS nato il [...] e nata Per_1
l'8/11/2013.
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I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
26/05/2022.
Con ricorso depositato il 07/12/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è
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