Trib. La Spezia, sentenza 13/12/2024, n. 846
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1416 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1416/2022 promossa da:
(c.f. , nata a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. DELLA GATTA ALEX (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente in [...]n. 28, rappresentato e difeso dall'Avv. GABRIELLINI LUCA (c.f.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
RESISTENTE
e
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO pag. 1 di 7
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: voglia il Tribunale disporre: “l'affidamento del minore al Servizio, con collocamento del minore presso la madre;
assegno di mantenimento per a carico del padre Per_1
e in favore della madre pari a € 150 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (come da protocollo in vigore presso questo tribunale);
incontri padre/figlio come da ultima relazione depositata dai Servizi sociali in data 3.12.2024 nelle modalità ivi indicate;
predisporre per il padre un percorso e una rivalutazione presso il NOA;
con vittoria di spese di lite;
dichiara di rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Per parte resistente: voglia il Tribunale disporre: “affidamento del minore al Servizio, con collocamento del minore presso la madre;
assegno di mantenimento per a carico del padre Per_1
e in favore della madre pari a € 150 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (come da protocollo in vigore presso questo tribunale), in particolare chiede che quelle superiori ai € 200 siano tempestivamente e previamente comunicate e concordate con il padre in quanto il padre versa in condizioni economiche non floride;
incontri padre/figlio come da ultima relazione depositata dai Servizi sociali in data 3.12.2024 nelle modalità ivi indicate e con possibilità per il
Servizio di gestire in modo elastico i rapporti padre/figlio;
nulla osta a predisporre per il padre un percorso e una rivalutazione presso il NOA;
con compensazione delle spese di lite per assenza di sostanziale soccombenza;
dichiara di rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 20/07/2022 e regolarmente notificato, ha dedotto di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario in Lerici (SP) in data 12.5.2007 con e che Controparte_1 dall'unione è nato il figlio (a Genova in data 5.4.2010), attualmente minorenne. I coniugi Per_1
sono in regime di separazione dei beni.
Si è costituito depositando memoria di costituzione, con cui ha contestato Controparte_1
tutto quanto ex adverso dedotto, nulla opponendo quanto alla separazione personale, ma proponendo domande diverse con riferimento alle altre questioni.
Con ordinanza presidenziale del 24.1.2023, è stato disposto - in via provvisoria - l'affidamento del minore al Servizio sociale del Comune della Spezia con collocamento dello stesso presso la madre, un determinato regime di frequentazione padre/figlio, la somma di € 150,00 mensili a carico del
pag. 2 di 7
padre per il mantenimento in via indiretta di , nonché il riparto delle spese straordinarie al Per_1
50% tra i genitori.
Con sentenza non definitiva n. 258/2023, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
La causa è stata assegnata, quale Giudice istruttore, al dott. Drigani.
Le parti hanno rinunciato ai termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. (cfr. verbale di udienza del 13.4.2023 e ordinanza collegiale del 14.4.2023).
In corso di istruttoria è stato disposto l'ascolto del minore , nonché la partecipazione alle Per_1
udienze anche del Servizio sociale del Comune della Spezia (in quanto ente affidatario del minore) il quale ha altresì provveduto a depositare relazioni aggiornate sul minore. In atti sono state riversate anche relazioni del N.o.a. e degli educatori che hanno partecipato agli incontri protetti padre/figlio.
All'udienza del 4.12.2024 dinanzi al Giudice Istruttore, le parti hanno precisato le proprie conclusioni (ut supra riportate) e rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c.;
anche il Servizio sociale (in qualità di ente affidatario del minore) ha formulato le proprie istanze conclusive (segnatamente, ha chiesto di: “confermare l'affidamento del minore al Servizio, dovendosi ancora affrontare e gestire
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1416/2022 promossa da:
(c.f. , nata a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. DELLA GATTA ALEX (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente in [...]n. 28, rappresentato e difeso dall'Avv. GABRIELLINI LUCA (c.f.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
RESISTENTE
e
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO pag. 1 di 7
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: voglia il Tribunale disporre: “l'affidamento del minore al Servizio, con collocamento del minore presso la madre;
assegno di mantenimento per a carico del padre Per_1
e in favore della madre pari a € 150 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (come da protocollo in vigore presso questo tribunale);
incontri padre/figlio come da ultima relazione depositata dai Servizi sociali in data 3.12.2024 nelle modalità ivi indicate;
predisporre per il padre un percorso e una rivalutazione presso il NOA;
con vittoria di spese di lite;
dichiara di rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Per parte resistente: voglia il Tribunale disporre: “affidamento del minore al Servizio, con collocamento del minore presso la madre;
assegno di mantenimento per a carico del padre Per_1
e in favore della madre pari a € 150 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (come da protocollo in vigore presso questo tribunale), in particolare chiede che quelle superiori ai € 200 siano tempestivamente e previamente comunicate e concordate con il padre in quanto il padre versa in condizioni economiche non floride;
incontri padre/figlio come da ultima relazione depositata dai Servizi sociali in data 3.12.2024 nelle modalità ivi indicate e con possibilità per il
Servizio di gestire in modo elastico i rapporti padre/figlio;
nulla osta a predisporre per il padre un percorso e una rivalutazione presso il NOA;
con compensazione delle spese di lite per assenza di sostanziale soccombenza;
dichiara di rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 20/07/2022 e regolarmente notificato, ha dedotto di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario in Lerici (SP) in data 12.5.2007 con e che Controparte_1 dall'unione è nato il figlio (a Genova in data 5.4.2010), attualmente minorenne. I coniugi Per_1
sono in regime di separazione dei beni.
Si è costituito depositando memoria di costituzione, con cui ha contestato Controparte_1
tutto quanto ex adverso dedotto, nulla opponendo quanto alla separazione personale, ma proponendo domande diverse con riferimento alle altre questioni.
Con ordinanza presidenziale del 24.1.2023, è stato disposto - in via provvisoria - l'affidamento del minore al Servizio sociale del Comune della Spezia con collocamento dello stesso presso la madre, un determinato regime di frequentazione padre/figlio, la somma di € 150,00 mensili a carico del
pag. 2 di 7
padre per il mantenimento in via indiretta di , nonché il riparto delle spese straordinarie al Per_1
50% tra i genitori.
Con sentenza non definitiva n. 258/2023, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
La causa è stata assegnata, quale Giudice istruttore, al dott. Drigani.
Le parti hanno rinunciato ai termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. (cfr. verbale di udienza del 13.4.2023 e ordinanza collegiale del 14.4.2023).
In corso di istruttoria è stato disposto l'ascolto del minore , nonché la partecipazione alle Per_1
udienze anche del Servizio sociale del Comune della Spezia (in quanto ente affidatario del minore) il quale ha altresì provveduto a depositare relazioni aggiornate sul minore. In atti sono state riversate anche relazioni del N.o.a. e degli educatori che hanno partecipato agli incontri protetti padre/figlio.
All'udienza del 4.12.2024 dinanzi al Giudice Istruttore, le parti hanno precisato le proprie conclusioni (ut supra riportate) e rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c.;
anche il Servizio sociale (in qualità di ente affidatario del minore) ha formulato le proprie istanze conclusive (segnatamente, ha chiesto di: “confermare l'affidamento del minore al Servizio, dovendosi ancora affrontare e gestire
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi