Trib. Monza, sentenza 31/05/2024, n. 314
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Testo completo
N. R.G. 2535/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. L G........................Presidente rel. dr. C C......................Giudice dr. E M A...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 15.04.2024 dai coniugi
(C.F. nata a Desio in data 18.04.1978 Parte_1 C.F._1
E
(C.F nato a Mariano Comense in data 19.04.1976 Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. C B ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 13.05.2024 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, non interferendo l'uno nella vita privata dell'altro.
Le parti danno atto che il sig. ha già provveduto a lasciare la casa familiare, trasferendosi Parte_2 nelle stanze poste al piano terra dell'unità immobiliare sita in Seveso, Via Col di Lana n. 8, di proprietà del padre , asportando tutti i propri effetti personali. Parte_3
Le parti danno atto, altresì, che la signora , attualmente residente presso la casa Parte_1
familiare insieme alla figlia , ha provveduto a reperire altra unità abitativa sita nel Comune Per_1
di Mariano Comense, Via De Gasperi n. 2/C;
b) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori - che eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, con autorizzazione all'esercizio disgiunto per le sole questioni attinenti
all'ordinaria amministrazione – e con collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione della madre;
c) La signora , che attualmente occupa la casa familiare, provvederà a trasferirsi insieme Pt_1
a nella propria abitazione in Mariano Comense, Via De Gasperi n. 2/C nel termine del Per_1
30.09.2024, asportando dalla casa familiare beni ed effetti personali propri e di e ciò che le Per_1
parti concorderanno;
d) Le parti danno atto e riconoscono che gli importi utilizzati dalla signora per il Parte_1
versamento dell'acconto inerente l'unità immobiliare in Mariano Comense, Via De Gasperi n. 2/C sono di esclusiva provenienza della stessa ed il signor non ha alcuna rivendicazione sul Parte_2
punto;
e) Le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé , con le modalità che di Per_1
seguito si espongono:
-due giorni infrasettimanali, indicativamente il lunedì ed il giovedì, dal termine dell'asilo nido e/o dalla mattina alle ore 9.00 sino alle ore 21.00 del lunedì o alle 18.30 del giovedì, allorquando il padre avrà cura di riaccompagnare a casa della madre;
Per_1
-a week end alternati, dalle ore 9.00 del sabato mattina sino alle 20.00 della domenica, allorquando il padre avrà cura di riaccompagnarla alla casa materna;
-per quanto concerne le festività, in ragione degli impegni lavorativi le parti hanno concordato che il signor terrà con sé nei giorni del 24 e 26 dicembre, 1° gennaio e lunedì di Parte_2 Per_1
Pasqua. trascorrerà, invece, con la mamma il giorno di Natale, il 31 dicembre, il 6 gennaio Per_1
ed il giorno di Pasqua
-Per i restanti ponti e festività i genitori si accorderanno di anno in anno, tenendo conto dei propri impegni lavorativi e del preminente interesse della figlia minore.
-Il padre potrà tenere con sé in ogni altro momento concordato tra i genitori nell'interesse Per_1
e per il benessere di . Per_1
-Per quel che concerne il periodo estivo, sino al compimento dei tre anni di età di , il padre Per_1
eserciterà il diritto di visita con le modalità sopra riportate. Successivamente il padre trascorrerà con 15 giorni, anche non consecutivi, in periodo da concordare con la madre entro il 31 Per_1
maggio di ciascun anno.
-La madre avrà facoltà di trascorrere con due settimane di vacanza, anche non consecutive, Per_1
in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno.
Ciascun genitore avrà cura di comunicare all'altro il luogo ove soggiornerà con la figlia. Durante il periodo di vacanza le visite saranno sospese e ciascun genitore avrà cura che senta Per_1 telefonicamente l'altro almeno una volta al giorno.
-I genitori si impegnano a non introdurre nuovi compagni/e nella vita di sino al compimento Per_1
dei tre anni di età della bambina. In ogni caso i genitori concordano sul fatto che