Trib. Pisa, sentenza 10/06/2024, n. 773

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pisa, sentenza 10/06/2024, n. 773
Giurisdizione : Trib. Pisa
Numero : 773
Data del deposito : 10 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Corinna Beconi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 34/2020 rg avente a oggetto opposizione
a precetto ex art. 615 cpc e vertente tra
Comune di Volterra c.f. 00183970508, attore, con avv.ti Silvia Traverso e Ottavia
Pizzo
Contro
Garante per la protezione dei dati personali c.f. 97139590588, convenuto, con
Avvocatura distrettuale dello Stato – Firenze e
Agenzia delle entrate – Riscossione, convenuta contumace,
la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note di deduzioni in sostituzione dell'udienza del 13.02.2024:
Conclusioni di parte attrice “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa: in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento N. 08720190013814914000 notificata in data 18/12/2019;
nel merito, previa occorrendo rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni incidentali di costituzionalità che con il presente atto vengono dedotte in giudizio, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza;
in via principale: accertata la illegittimità e/o nullità delia cartella di pagamento N. 08720190013814914000 qui impugnata per tutti i motivi di cui in narrativa, annullarla o dichiararla nulla, ed in ogni caso dichiarare che nulla

è dovuto dal Comune di Volterra con riferimento alla contestata sanzione per i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata, ridurre in ogni caso l'importo della sanzione secondo equità e/o ad importo prettamente simbolico rilevato il comportamento collaborativo e virtuoso del Comune, come in narrativa meglio decritto e attesa la gravità del danno a cui il Comune sarebbe esposto in caso di pagamento (anche in misura ridotta) della sanzione, escluse le maggiorazioni, gli interessi, gli oneri e gli accessori;
in via ulteriormente subordinata: ridurre in ogni caso la sanzione al minimo previsto, o a quanto ritenuto di giustizia per la violazione che occorrendo dovesse essere ravvisata in capo al Comune, escluse le maggiorazioni, gli interessi, gli oneri

e gli accessori. Con vittoria di spese, diritti e onorari. IN VIA ISTRUTTORIA: Il Comune di Volterra richiedere al Giudice di ordinare al Garante l'esibizione ex art. 210 c.p.c. del fascicolo 93904 relativo al procedimento avente ad oggetto la contestazione di violazione n. 27338/93904, nonché la produzione in giudizio di comunicazioni / notifiche inviate a soggetti parti di procedimenti presso di lui instaurate, contenenti avvisi relativi a modifiche legislative intervenute in pendenza di detti procedimenti”;

Conclusioni di parte convenuta “Si precisano le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta” [“Voglia il Tribunale adito: rigettare l'avversa domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva in quanto infondata;
respingere l'avversa opposizione in quanto inammissibile ed infondata. Con vittoria di compensi giudiziali”
].
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Comune di Volterra ha proposto opposizione alla cartella di pagamento N. 087
2019 00138149 14 000 notificata in data 18 dicembre 2019, chiedendone la dichiarazione di nullità e/o annullabilità, in ogni caso perché sia dichiarato che nulla è dovuto dal Comune con riferimento alla sanzione applicata, in subordine perché sia ridotta. Si è costituito il Garante per la protezione dei dati personali contestando
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