Trib. Novara, sentenza 25/01/2024, n. 20

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Novara, sentenza 25/01/2024, n. 20
Giurisdizione : Trib. Novara
Numero : 20
Data del deposito : 25 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 699/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Il Giudice dott. A B, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 699/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), tutte con il patrocinio dell'avv. ILARIA CAPPELLI, elettivamente C.F._3 domiciliate presso il difensore in Milano, Viale Piave n. 17
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. R B e dell'avv. F A, elettivamente domiciliata presso i difensori in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 28 nonché contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. R B e dell'avv. F A, elettivamente domiciliata presso i difensori in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 28
SA. (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_4 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. SANDRO RISALITI e dell'avv. LETIZIA LIGUORI, elettivamente domiciliata presso i difensori in Prato, via Armando Spadini n. 29
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_4 tempore, con il patrocinio dell'avv. ANNAMARIA PEDRONI, dell'avv. ANDREA NICOLO'
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dell'avv. SIMONA DESTEFANI e dell'avv. LUCIANO CODINI, elettivamente CP_4 domiciliata presso l'avv. Codini in Novara, via Dolores Bello 3
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti di costituzione, richiamati a verbale dell'odierna udienza
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.12.2021, e Parte_5 Parte_2
hanno convenuto in giudizio , Parte_3 Controparte_5 [...]
e esponendo: Controparte_2 CP_6 Controparte_7
- di avere tutte prestato attività lavorativa, in via esclusiva da anni e senza soluzione di continuità, alle dipendenze delle cooperative indicate nel ricorso e da ultimo, dal

3.9.2018 al 31.12.2019, alle dipendenze di nell'ambito del subappalto CP_1 avente ad oggetto le lavorazioni inerenti la gestione dell'invenduto giornaliero di libri, giornali e pubblicazioni varie e conferito da che a sua Controparte_2 volta le ha ottenute in appalto da la quale le ha appaltate da CP_6 [...]
Controparte_7
- di avere stipulato, in particolare, con quali socie lavoratrici, contratto CP_1 subordinato a tempo pieno e indeterminato, ricevendo inquadramento nel livello 6J e qualifica di operaie addette ai magazzini di Organizzazione_1 gestione dei resi siti a Caltignaga (NO), in viale Italia 8 e in viale Industria 1, e a Momo
(NO), in via Circonvallazione 3;

- che nei contratti di lavoro, di identica formulazione, è stato espressamente previsto il mantenimento dell'anzianità maturata con la precedente datrice di lavoro ;
CP_8
- di avere sempre svolto mansioni di addette allo sconfezionamento dell'invenduto di giornali, riviste e pubblicazioni reso dai distributori (e, in taluni periodi dell'anno, di libri scolastici) e al successivo smistamento sui bancali rispediti agli editori;

- che le buste paga delle ricorrenti riportano spesso un monte ore mensile ordinario, alla voce “retribuzione”, inferiore al monte ore previsto dal contratto di lavoro individuale stipulato dalle parti (39 ore settimanali, 168 ore mensili), ripercuotendosi sugli istituti di retribuzione indiretta (tredicesima e quattordicesima mensilità, ex festività, permessi);

- che per le giornate di malattia ha corrisposto unicamente la retribuzione CP_1 CP_1 poi posta a conguaglio con l' mentre non ha corrisposto la retribuzione dovuta Org_2 per i primi tre giorni di carenza, né alcuna integrazione dell'indennità pagata dall' Org_2
- che non ha corrisposto l'EDR né gli scatti di anzianità;
CP_1
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- che anche il TFR è stato accantonato e corrisposto in misura inferiore a quella spettante, sia perché calcolato sulle sole ore di lavoro indicate alla voce “retribuzione”, sia perché è stato calcolato senza tenere conto di scatti di anzianità e dell'EDR;

- che gli importi liquidati da alla cessazione del rapporto a titolo di CP_1 indennità per ferie e permessi maturate e non godute dalle ricorrenti sono inferiori a quanto spettante, in quanto verosimilmente calcolato sulla base delle sole ore indicate in busta.
Ciò premesso, le ricorrenti lamentano, in primo luogo, di avere percepito una retribuzione inferiore al dovuto poiché il datore di lavoro avrebbe indicato, in busta paga, un numero di ore da retribuire inferiore alle 168 mensilmente svolte dalle ricorrenti e, comunque, previste dalla contrattazione collettiva come normale orario nel settore in esame in relazione al contratto full time, monte ore di cui chiedono, pertanto, l'integrale retribuzione.
Le ricorrenti, inoltre, rivendicano il diritto agli scatti di anzianità maturati tenendo conto dell'intero servizio prestato, anche alle dipendenze dei precedenti subappaltatori e, in particolare, alle dipendenze di , alla quale è subentrata nella gestione CP_9 Controparte_1 dell'appalto in esame;
il diritto alle differenze retributive derivanti dall'incidenza della maggior retribuzione spettante sui ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
il diritto al pagamento delle maggiori indennità per ferie e permessi maturati e non goduti, come da calcolo contenuto nel ricorso;
l'applicazione del trattamento economico previsto dall'art. 63
CCNL, lett A per il caso di malattia, ad integrazione delle indennità dovute dall' le Org_2 uniche versate dal datore di lavoro in anticipazione del pagamento spettante da parte dell'ente previdenziale;
l'applicazione dell'EDR, con la relativa incidenza sulla retribuzione indiretta, nonché dell'EAR;
il ricalcolo del TFR includendo nella base di computo tutte le voci indicate ai punti precedenti.
Complessivamente, dunque, le ricorrenti hanno richiesto nell'atto introduttivo il pagamento da parte della datrice di lavoro quanto a della somma di € 4.062,82;
CP_1 Pt_1 quanto a , della somma di € 3.900,17;
quanto a della somma di € Pt_2 Pt_3
5.203,70, come da conteggio inserito nel ricorso, azionando altresì la responsabilità solidale di di e di per i crediti Controparte_7 Controparte_2 CP_6 retributivi delle ricorrenti nei confronti di come sopra specificati, ai sensi dell'art. 29, CP_1 comma 2 D. Lgs. 276/2003.
Si sono costituite le convenute, resistendo integralmente alle domande delle ricorrenti sulla base delle difese che verranno di seguito esaminate e, quanto a e a CP_6 Controparte_7 svolgendo domanda di manleva la prima nei confronti di e di e CP_2 CP_1 la seconda di CP_6
La causa è stata istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti in allegato ai rispettivi atti.
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Previo deposito di memorie autorizzate contenenti specificazione e rimodulazione, da parte delle ricorrenti, dei conteggi di cui al ricorso e le relative repliche da parte delle resistenti, la causa è stata discussa all'odierna udienza e, all'esito, posta in decisione.
***
Le domande delle ricorrenti sono parzialmente fondate, nei termini e per le ragioni che di seguito si espongono.
1.
Le ricorrenti lamentano, in primo luogo, che il datore di lavoro abbia CP_1 mensilmente loro corrisposto, a titolo di retribuzione ordinaria, un importo inferiore al dovuto, indicando nelle buste paga un numero di ore da retribuire inferiore a quelle realmente prestate dalle lavoratrici e, comunque, inferiore al minimo tabellarmente previsto dal CCNL di riferimento, pacificamente individuato in quello stipulato per il settore trasporti e logistica.
Le stesse si dolgono, in particolare, del fatto che, sebbene assunte con contratto di lavoro a tempo pieno e sebbene, per tutto il periodo in cui sono state alle dipendenze di CP_1 abbiano reso una prestazione mensile mai inferiore a 168 ore, la cooperativa abbia conteggiato e retribuito come lavoro ordinario, in plurime mensilità, un numero di ore inferiore al monte ore contrattuale spettante (pari a 39 ore settimanali e a 168 ore mensili), così applicando una retribuzione mensile inferiore al minimo tabellare previsto dal CCNL di riferimento, nelle sue versioni succedutesi nel tempo.
Poiché la “sezione cooperazione” contenuta nel CCNL prevede espressamente la mensilizzazione della retribuzione, con la conseguenza che risulta irrilevante il numero di ore effettivamente lavorate in conseguenza delle variazioni di calendario, piuttosto che delle variazioni unilateralmente decise dal datore di lavoro, le ricorrenti concludono che CP_1 avrebbe dovuto calcolare la retribuzione ordinaria sulla base di un monte ore mensile pari a 168, in quanto dovuto a prescindere dalle eventuali variazioni di calendario o dalle variazioni decise unilateralmente dal datore di lavoro.
A sostegno della propria pretesa, le ricorrenti invocano l'applicazione dell'art. 3 L. 142/01, il quale sancisce il diritto dei soci lavoratori ad un “trattamento economico complessivo”, comprensivo di tutti gli elementi della retribuzione come definiti dalla contrattazione collettiva, non inferiore a quello previsto per i lavoratori subordinati dalla contrattazione collettiva del settore nel quale la cooperativa opera.
Le ricorrenti richiamano, inoltre, a sostegno della suddetta conclusione il disposto dell'art. 1 comma 3 L. 142/2001, secondo il quale “dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”, rilevando come uno degli
effetti giuridici” derivanti “da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”, certamente non incompatibili con la posizione del socio lavoratore, sia quello riguardante la disciplina dell'orario di lavoro e il regime
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