Trib. Avellino, sentenza 04/11/2024, n. 1030

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Avellino, sentenza 04/11/2024, n. 1030
Giurisdizione : Trib. Avellino
Numero : 1030
Data del deposito : 4 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. EN Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 27/2024, introdotta
DA
LE GI (c.f.: [...]), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Ettore Freda, presso cui è elettivamente domiciliato;

RICORRENTE
CONTRO
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (c.f.: 97900660586), in persona del l. r.
p. t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LI, presso cui è domiciliato ex lege.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace il licenziamento intimato dall'I.N.L. e condannarlo alla reintegra nel posto di lavoro, fino alla quiescenza, ed al risarcimento dei danni mediante il pagamento di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della quiescenza, oltre contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello dell'inizio della quiescenza, ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in subordine, dichiarare nullo o annullare il licenziamento e condannare l'I.N.L. alla reintegrazione nel posto di lavoro fino alla quiescenza e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino alla quiescenza, in misura non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
in via di ulteriore subordine, previa declaratoria dell'illegittimità del licenziamento, condannare l'I.N.L. al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di
1
ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;

PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.1.2024, il dott. AO AO esponeva di essere stato dirigente di II fascia dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in sospensione dal servizio
(dal 5.3.2012), applicato alla Direzione di VE fino alla quiescenza (1.8.2023).
Riferiva di essere stato imputato in un procedimento penale nell'anno 2003, definito con sentenza di assoluzione della Corte di Appello di RA n. 510 del 22.2.2018, divenuta definitiva a seguito della sentenza della Corte di Cassazione Penale, sez. I, n.
51487 del 20.9.2019
.
Rappresentava che il procedimento disciplinare n. 1389, introdotto a suo carico per i fatti oggetto di detto giudizio, era stato definitivamente archiviato con D.D. n. 34 del
29.10.2020, con conseguente restitutio in integrum.
Aggiungeva che uno stralcio del procedimento penale detto era stato trasmesso a
Campobasso ex art. 11 c.p.p. (n. 631/06 R.G.N.R.;
n. 441/06 G.I.P.) e che, per i fatti oggetto di tale giudizio, veniva effettuata contestazione disciplinare con nota prot. n.
23477 del 13.12.2011, notificata il 16.12.2011, a firma del Direttore Generale del
Personale del Ministero del Lavoro dott.ssa Ferrari Concetta, procedimento disciplinare sospeso con nota prot. n. 14655 del 8.3.2012, in attesa della definizione di quello penale, con applicazione della sospensione facoltativa dal servizio e dall'incarico
a decorrere dal 5.3.2012 ex art. 11 co. 2 C.C.N.L. 2010, disposta con D.D. n. 19 del
2.3.2012, a firma dello stesso Direttore Generale e più volte reiterata.
Specificava che il giudizio penale dinanzi al Tribunale di Campobasso veniva definito con sentenza di condanna n. 111 del 17.2.2021 per i fatti di cui al capo B) dell'imputazione, riformata con sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 179 del 7.4.2022, che aveva dichiarato di non doversi procedere “perché il reato è estinto per prescrizione”, divenuta definitiva a seguito della sentenza della Corte Cassazione
Penale n. 24631 del 12.1.2023
, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso.
Precisava che, già prima, il Tribunale di Campobasso, con le sentenze n. 498 dell'8.11.2017 e n. 145 del 7.3.2018, aveva dichiarato non doversi procedere per i reati di cui, rispettivamente, ai capi C), D), H) e A) dell'imputazione “perché estinti per intervenuta prescrizione”.
Esponeva che, con nota prot. n. 4525 del 27.3.2023, il Direttore Centrate dell'I.N.L. aveva riattivato il procedimento disciplinare sospeso, reiterando le seguenti contestazioni di addebito: “In data 07.03.2023 la Corte d'Appello Penale di Campobasso, con PEC assunta al prot. INL_DCPers. n. 0003135, ha trasmesso la sentenza n. 179/2022 del 07.04.2022, depositata in data
19.04.2022, munita dell'annotazione di irrevocabilità dal 12.01.2023 per l'inammissibilità del ricorso proposto
2 davanti alla Suprema Corte di Cassazione in data 19.05.2022. Ciò premesso, essendo la S.V. transitata, a far data dal 01.01.2017, nei ruoli di questo Ispettorato Nazionale del Lavoro, per effetto del disposto dell'articolo 55 bis, co.
8 del d.lgs. n. 165/2001, il procedimento disciplinare n. 1533/MLPS, attivato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali nei confronti della S.V. con la ministeriale n. 23477 del 13.12.2011 e successivamente sospeso ai sensi dell'art. art. 55-ter, co. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 con la ministeriale n. 9426 del 15.02.2012, viene ripreso.
Queste le contestazioni d'addebito disciplinare, formalizzate con l'anzidetta nota MLPS n. 23477 del 13.12.2011, ritualmente notificata in data 16.12.2011 con nota n. 50/12-7-2011 del 19.12.2011 del Comando Carabinieri per la
Tutela del Lavoro, che vengono rinnovate con la riattivazione del procedimento disciplinare: < Con nota prot.
13817 del 08.11.2011, pervenuta alla Divisione VII di questa Direzione Generale in data 11.11.2011, la scrivente è venuta a conoscenza del decreto di rinvio a giudizio formulato nei suoi confronti dal Tribunale di Campobasso, in data 04.10.2011, nell'ambito del procedimento penale n.441/06 G.i.p. Nell'ambito di tale procedimento penale, Lei risulta essere imputato dei seguenti capi di accusa: 1) Del reato p.e p. dall'art. 416 commi 1 e 2 c.p. 2) Del reato
p.e p. dall'artt. 81 cpv e 110 c.p. e 12 c.3 e 4 bis del d.lgs. n. 286/1998 3) Del reato p.e p. dall'artt. 81 cpv, 49 e 479
c.p. 4) Del reato p.e p. dall'art. 319 c.p. In particolare, nel Decreto che dispone il giudizio emerge che Lei, in qualità di Direttore della TL di RA (già PL RA), si è stabilmente associato con altri soggetti, indicati nel citato decreto di rinvio a giudizio, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti e, segnatamente, di:
Procurato ingresso e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;
Altri delitti commessi in violazione delle norme disciplinanti l'immigrazione e la permanenza degli stranieri in Italia, di cui all'art. 12 e seg. D.lgs. n.

286/98;
Delitti contro la fede pubblica;
Delitti contro la pubblica amministrazione e, segnatamente, abuso

d'ufficio e corruzione. Dalla documentazione acquisita in data 18.10.2021 [rectius: 2011] presso la Procura di
Campobasso, elencata in calce anche ai fini dell'accesso agli atti, è emerso che Lei ha posto in essere una serie di attività illecite, nella consapevolezza della loro antigiuridicità. In particolare, un primo filone di indagini ha riguardato il cd. “affare di via Tiburtina”, ovvero la costituzione fittizia di una filiale della società rumena “AP
ON srl” presso la società italiana Oma srl”. In sostanza, la AP ON s.r.l.”, pur avendo formalmente la sua sede principale in Romania a Bucarest e la sua sede secondaria in RA, e quindi presentando una compagine societaria autonoma della Oma s.r.l.”, di fatto costituiva, una vera e propria filiale di quest'ultima, da questa direttamente amministrata e gestita, allo scopo di far lavorare, in favore della Oma, personale proveniente dalla Romania. Per ottenere tale risultato le società risultavano con una compagine autonoma e legate solo da un contratto di appalto. Risulta agli atti che Lei ha materialmente predisposto il contratto di appalto tra la “Oma srl” e la “AP ON srl”;
in virtù di tale contratto è stata avviata

l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni all'ingresso per motivi di lavoro in favore di diversi cittadini stranieri rumeni. In tale contratto si legge che la AP RU si presenta ”per avere la necessaria professionalità e specializzazione in quanto occupa personale altamente specializzato ed idoneo per le esigenze della committente Oma in relazione alla esecuzione delle opere... omissis... che è in possesso delle necessarie competenze tecniche organizzative, finanziarie e giuridiche ed economiche tali da consentirgli l'assunzione in proprio di ogni rischio e responsabilità connessi alla realizzazione e fornitura di quanto richiesto”. In relazione a ciò, in data 13.07.2004, sono state rilasciate n. 30 autorizzazioni dalla TL di RA (già PL RA), di cui
Lei era Dirigente, nei confronti di cittadini extracomunitari rumeni;
in virtù di detti assensi, in data 11.09.2004,

a seguito dell'ingresso sul territorio italiano dei cittadini stranieri rumeni, sono stati rilasciati altrettanti permessi di soggiorno della durata di 12 mesi. L'attività criminosa è consistita nell'aver favorito l'ingresso di 30 cittadini extracomunitari senza che gli stessi avessero i requisiti professionali per usufruire del beneficio dell'ingresso e della permanenza nel territorio italiano. Infatti, questi ultimi solo apparentemente erano dotati di professionalità specializzate, perché in realtà si trattava di semplice manovalanza da poter impiegare, a favore della società italiana Oma srl, con condizioni contrattuali di gran lunga deteriori rispetto a quelle previste dalla Legge (orari di lavoro, contributi, retribuzione dello straordinario, condizioni lavorative in genere). In tal modo, Lei ha favorito non solo l'elusione di fatto delle quote che regolano l'ingresso di extracomunitari,
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