Trib. Bari, sentenza 12/11/2024, n. 4340

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 12/11/2024, n. 4340
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 4340
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11578/2021 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. DE PASCALI ANNA MARIA Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CAMPOBASSO CP_1
VALERIA
Resistente
Oggetto: indennità di funzione;

***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 12.11.2021, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere alle dipendenze dell' a far tempo dal 17 maggio 2010, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo CP_1 indeterminato stipulato a Bari, con qualifica di operaio forestale specializzato, inquadrato al 4° livello del CCNL per gli Addetti ai Lavori di Sistemazione Idraulico Forestale, e Idraulico Agraria, come integrato dal CIRL 5 ottobre 2009, art. 11, per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria della ha chiesto che, per effetto delle funzioni di CP_2 coordinatore - “capo squadra” continuativamente svolte presso i vari cantieri di adibizione, -avendo egli diretto e coordinato una squadra composta da un numero di n. 11 unità lavorative oltre ad essere stato conferitario dell'incarico di caposquadra per il servizio antincendio boschivo -, previo
1
riconoscimento del ruolo di capo squadra di cui all'art. 11 del CIRL, il datore di lavoro fosse condannato a corrispondergli la corrispondente indennità di funzione, quantificata, per il periodo dal 17.05.2010 al 31.12.2021, nella somma di € 46.738,98, oltre ad accessori di legge, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
Tempestivamente costituitosi in giudizio, l'ente convenuto ha, in via preliminare, eccepito la prescrizione quinquennale, quantomeno parziale, dei diritti di credito azionati;
ha comunque contestato in fatto e in diritto le avverse pretese e concluso per il rigetto del ricorso. In particolare, ha specificamente evidenziato che il ricorrente “ha sempre percepito l'indennità di funzione ogni qualvolta ha ricoperto l'incarico di capo -squadra, tanto si evince dalle buste paga e dalla documentazione allegata alla presente memoria”;
inoltre, ha obiettato che “L'attribuzione d'incarico di capo squadra è un'attribuzione temporanea e non definitiva, tanto si evince proprio dalla definizione presente nel CIRL di riferimento” e che, in virtù di tanto, “da Luglio 2014 a Maggio 2020 il sig. non ha mai svolto alcuna funzione di capo squadra o capo operaio”, Pt_1 mentre “Successivamente, con disposizione di servizio del 17.06.2020, n. 34804(doc. 8) al
[...]
è stato conferito nuovo incarico di caposquadra per la raccolta e il trasporto di campioni Parte_1 vegetali afferenti la lotta alla xylella, per tale incarico percepisce da Giugno 2020 fino ad oggi, la relativa indennità di funzione come da buste paga (doc.10)” (cfr. pag. 9 della memoria difensiva).
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, la domanda è fondata nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Appare utile preliminarmente riportare quanto osservato relativamente alla natura dell'ente convenuto nell'arresto n. 10811/2023 del 24.04.2023 della Suprema Corte, secondo cui:
“3. Va intanto premesso come non possa esservi alcun dubbio rispetto al fatto che sia ente CP_1 pubblico non economico. La Legge Regionale n. 3 del 2010, istitutiva di esso, fa riferimento al trattarsi di persona giuridica
“di diritto pubblico” (art. 1, co. 2) e le attività svolte sono proprie del corrispondente settore di pertinenza della operando come mero “ente tecnico-operativo”, mediante attività e CP_2 CP_1 servizi “a connotazione non economica”, finalizzati al sostegno dell'agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo. Il tutto in un contesto in cui l'ente è soggetto ad un assai forte indirizzo regionale (v. la declinazione di esso nelle varie ipotesi regolate dall'art. 4 L. cit.), con nomina CP_2 parimenti regionale del Direttore Generale.
Tutti gli elementi di cui sopra sono palesemente ed univocamente convergenti nel senso della qualificazione in termini di ente pubblico non economico di , che va dunque ritenuta tale. CP_1

4. Ciò posto, la disciplina normativa, nel periodo oggetto di causa e per la tipologia di dipendenti cui appartiene il … omissis …, è chiara. Si tratta infatti, come esplicitato dalla Corte di merito, di operaio proveniente dalla platea degli
«operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della
per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all' » (art. 12, CP_2 CP_3 co. 2, lett. b L. cit). CP_2
Ad essi, «si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale» (art. 12, co. 3, prima parte L. CP_2 cit.), mentre gli altri dipendenti di sono soggetti in pieno al regime dell'impiego pubblico CP_1 privatizzato (seconda parte del medesimo art. 12, co. 3). La previsione è stata poi abrogata dall'art. 32 L. n. 45/2012, ma ciò qui non rileva, CP_2 essendo la decisione di merito maturata rispetto ad una fattispecie definitasi all'ottobre 2010.
2


4.1 Dal punto di vista storico, come rilevato anche in altro precedente di questa S.C. riguardante la
«l'applicazione agli operai addetti a lavori di sistemazione idraulica e Parte_2 forestale del contratto collettivo di diritto privato affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il « , per fronteggiare le Controparte_4 esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione
e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato» ed era stato stabilito che «le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento» e “la richiamata disciplina, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 3465/1998 e Cass. S.U. n. 24670/2009) si poneva in continuità con le previsioni della legge n. 205/1962 che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato» (Cass. 1 marzo 2023, n. 6193). Si sono poi susseguite, anche all'interno della , varie vicende (d.p.r. 10 aprile 1979;
CP_2 L. n. 15 del 1994 etc.) rispetto all'utilizzazione del personale operaio salariato con CP_2 contratto di natura privatistica ed alla gestione di servizi di bonifica, irrigui, agricoli etc., che qui non mette conto approfondire, in quanto l'oggetto del contendere riguarda, più limitatamente, personale già a tempo determinato presso la Regione ed inquadrato in Arif a tempo indeterminato, con rinvio al CCNL di diritto privato per effetto dell'art. 12, comma 2, lett. b) e comma 3, prima parte, L. 3/2010 cit. CP_2

4.2 Ferma restando la discrezionalità del legislatore nel disciplinare secondo le modalità più opportune, nei limiti dei canoni costituzionali, la disciplina del rapporto di lavoro anche dei dipendenti degli enti pubblico non economici, la giurisprudenza di questa S.C. si è consolidata, proprio in relazione a normative analoghe di altri enti regionali di analoghi settori, nel senso che l'applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico. Ciò è stato detto fin dalla lontana Cass, S.U., 29 luglio 1998 n. 7419, a fini di riparto della giurisdizione, ma più di recente l'orientamento si è andato consolidando con pronunce riguardanti analoghi regimi degli operai forestali della Regione RD (Cass. 7 dicembre 2015, n. 24805 e poi, insieme ad altre, Cass. 2 dicembre 2016, n. 24666, al fine di escludere la conversione del rapporto a tempo determinato illegittimo in rapporto a tempo indeterminato, con applicazione piena dell'art. 36 d. lgs. 165/2001) e dei lavoratori addetti a sistemazione idraulica forestale e idraulica agraria della Val d'ST (Cass. 26 maggio 2020 n. 9786). Si può dunque ritenere che tale sia il principio generale vigente in materia, in sé tra l'altro coerente con la palese esigenza – a meno di esplicite e specifiche previsioni del legislatore rispetto
a singole situazioni – di tendenziale omogeneità nella disciplina del lavoro pubblico privatizzato.

4.3 Declinando tale principio rispetto al caso di specie, ne deriva che il richiamo dell'art. 12, co. 3, prima parte al “contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria” ed al relativo “trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale” va inteso come strettamente inerente, per quanto qui interessa, alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto.
Profili, questi ultimi che in qualche misura impattano meno, anche per gli adeguamenti normativi di cui si dirà, sulle caratteristiche centrali dell'assetto del pubblico impiego privatizzato. Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie dell'art. 52 d. lgs. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all'inquadramento per effetto dell'esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori. L'art. 52
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