Trib. Messina, sentenza 24/04/2024, n. 1053
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. C B Presidente dott. C M Gdice est. dott. V C G riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 107 del Registro Generale contenzioso ordinario
2024
TRA
C.F.: , nato a Reggio Calabria il Parte_1 C.F._1
05/09/1965 e C.F.: , nata a Parte_2 C.F._2
Messina il 02/09/1967, coniugi, entrambi residenti in Messina ed elettivamente domiciliati in Roma via Cipro n. 12 presso lo studio dell'avv.
R M dal quale sono rappresentati come da procura
E con l'intervento del Pubblico Ministero nell'interesse di
, nata il 12 novembre del 2004 nel villaggio di Parte_3
Kashchino, regione di Vitebsk, in Bielorussia
avente per oggetto: adozione di maggiorenne.
1
Con ricorso depositato il 9 gennaio 2024, i coniugi e Parte_1
premesso di avere sviluppato sentimento filiale verso Parte_2
nata il 12 novembre del 2004 nel villaggio di Parte_3
Kashchino, regione di Vitebsk, in Bielorussia in quanto la ragazza dal luglio 2013 era stata accolta presso casa dei ricorrenti nell'ambito del progetto di accoglienza dei minori bielorussi “ , Organizzazione_1
istituito per facilitare le iniziative di accoglienza solidale rivolte ai bambini in condizioni disagiate provenienti dalle aree geografiche limitrofe a quella della famigerata tragedia nucleare del 1986;che con l'ausilio della
Associazione a vivere” di Terni, dal 2013, aveva Org_2 Pt_3
frequentato la famiglia degli odierni ricorrenti venendo da questa ospitata mediamente due volte l'anno: in occasione delle vacanze estive e delle festività natalizie;che la permanenza estiva si era protratta spesso anche oltre due mesi, quella invernale per un mese circa;che erano maturati intensi rapporti affettivi con la coppia e con i relativi parenti ed amici tanto che, raggiunta la maggiore età, aveva conseguito un permesso di Pt_3
studio per raggiungere i suoi cari, aveva seguito un master in ambito alberghiero e si era successivamente iscritta ad un liceo linguistico;che la ragazza non aveva mai coltivato rapporti significativi con la madre, la quale si era mostrata non in grado di occuparsi di lei e che era stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale mentre il padre era deceduto subito dopo il collocamento della figlia presso la famiglia affidataria dove sarebbe rimasta sino al raggiungimento della maggiore età;tutto ciò premesso, rilevavano la ricorrenza di tutti i presupposti di legge per dare corso all'adozione della giovane da parte della coppia ricorrente e chiedevano che l'adito Tribunale …volesse dichiarare l'adozione di
, nata il 12 novembre del 2004 nel villaggio di Parte_3
2 Kashchino, Regione di Vitebsk, in BielorussiaC.F. , C.F._3
da parte dei signori , C.F.: , nato a Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria il 05/09/1965 e C.F.: Parte_2
, nata a Messina il 02/09/1967,coniugi, entrambi C.F._2
residenti in Messina via Catania n. 497, ciò con ogni effetto di Legge, ivi compreso quello di ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente ogni conseguente adempimento.
All'udienza del 15 aprile 2024 il Giudice designato dal Presidente del Tribunale raccoglieva, ai sensi dell'art. 311 c.c., il consenso degli adottanti e dell'adottanda la quale ribadiva l'impossibilità dei propri genitori naturali di prestare l'assenso di cui all'art. 197 c.c.;quindi la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al
P.M.
Ritiene questo Tribunale che la domanda di adozione vada accolta.
Alla luce della documentazione prodotta, sussistono, infatti, tutte le condizioni legittimanti l'istituto in esame, sia riguardo agli adottanti che riguardo all'adottando.
I ricorrenti, come risulta dalla documentazione prodotta, hanno superato l'età di trentacinque anni, mentre il divario di età tra adottanti e adottando è superiore a diciotto anni.
L'adottando non è, inoltre, figlio dell'adottante ed ha già compiuto i diciotto anni.
Gli adottanti non hanno figli propri benchè la relativa presenza non sia preclusiva dell'adozione.
Sono state, poi, rese, in piena consapevolezza e libertà, le dichiarazioni di consenso richieste dalla legge.
Nella fattispecie, l'adottanda non è coniugata, la madre vive in luogo non conosciuto dalla giovane e la stessa non ha alcuna notizia della Pt_3
3
donna mentre il padre della stessa è deceduto sicchè non sussistono altri soggetti che debbano prestare l'assenso previsto dall'art. 297 c.c.
Infine, pare certo che l'adozione conviene all'adottanda anche perché la stessa potrà così beneficiare dei diritti successori mentre, dall'audizione delle parti, non è emerso in alcun modo che i ricorrenti intendano utilizzare
l'istituto dell'adozione in modo improprio, per conseguire finalità vietate dall'ordinamento o che l'ordinamento persegue con diversi istituiti.
Alla stregua delle superiori considerazioni va dichiarata l'adozione di
nata il 12 novembre del 2004 nel villaggio di Parte_3
Kashchino, regione di Vitebsk, in Bielorussia da parte di , nato Parte_1
a Reggio Calabria il 05/09/1965 e nata a Messina il Parte_2
02/09/1967.
Va, altresì, disposto -come richiesto da tutti gli interessati- che
l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo posponga al proprio: ciò in ossequio all'autorevole pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Tenuto conto della natura della causa e dell'esito della lite, non deve provvedersi sulle spese.