Trib. Salerno, sentenza 13/01/2025, n. 48
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello
scambio delle note scritte disposto con ordinanza del 4.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione del 7.1.2025, ha pronunziato e pubblicato
mediante deposito telematico, fuori udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 6147 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
MI NC, nato a [...] il [...] (C.F.: [...]),
rapp.to e difeso, in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo, dagli avv.ti Sabato
Barra e Rosalia Forte, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Salerno,
alla Via Luigi Liguori, n. 56;
PEC: avvsabatobarra@legalmail.it;
Ricorrente
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S. (C.F. 80078750587),
in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso, giusta procura
generale alle liti del 23.1.2023 per AR RO IN di Fiumicino, dall'avv. NC
Bove e con questo elett.te dom.to in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso l'Ufficio
Legale della Sede provinciale dell'Istituto, nonché presso il domicilio digitale
1
PEC: avv.francesco.bove@postacert.inps.gov.it;
Resistente
OGGETTO: Pensione e handicap grave ex art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92
(opposizione ad A.T.P.)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 3.11.2023, EL NC esponeva che,
versando nelle condizioni mediche per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile con
riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 100%, avendo diritto alla
pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 della L. n. 118/71, nonché dello status di portatore
di handicap grave e, dunque, dei benefici di cui all'art. 3 comma 3, L. n. 104/92, aveva
presentato domanda amministrativa per il riconoscimento degli invocati diritti e, a seguito
del rigetto dell'istanza da parte della Commissione, aveva chiesto l'accertamento delle
sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P., all'esito del quale il
C.T.U. nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione dei
summenzionati benefici.
In ragione delle non soddisfacenti – per il ricorrente – risultanze dell'A.T.P., il medesimo
proponeva ricorso, previo deposito di atto di dissenso, con il quale, impugnando le
conclusioni del C.T.U., chiedeva accogliersi il ricorso previo accertamento della
sussistenza del suo diritto alle prestazioni richieste, valutando debitamente
l'aggravamento delle sue condizioni di salute, come da certificati medici allegati.
Con vittoria di spese ed onorari di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi
antistatario.
2
Con memoria depositata telematicamente il 5.2.2024 si costituiva in giudizio l'I.N.P.S., il
quale concludeva per l'infondatezza ed il rigetto nel merito del ricorso avverso, il tutto con
le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio.
Nel corso del giudizio veniva, quindi, conferito incarico integrativo al C.T.U. per
l'effettuazione di un supplemento di consulenza volta ad attualizzare la valutazione
medico-legale alla luce delle sopravvenienze documentate, nonché ad approfondire
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