Trib. Modena, sentenza 26/01/2025, n. 109

TRIB Modena
Sentenza
26 gennaio 2025
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TRIB Modena
Sentenza
26 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 26/01/2025, n. 109
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 109
Data del deposito : 26 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 7684/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 7684/2020, promossa da:
VE AR (c.f. [...]), rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Setti e Sergio Paolo Setti ed elettivamente domiciliato presso la persona e lo studio dei medesimi, in Carpi (MO), Via Berengario n. 20, con indirizzi di posta elettronica certificata: paolo.setti@ordineavvmodena.it – settisergiopaolo@legalmail.it
ATTORE contro
GH AT (c.f. LGHMTA61CS1Z330L), e IF AT (c.f. [...]), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Lafiosca ed elettivamente domiciliati presso la persona e lo studio del medesimo, in Modena, via Emilia Est n. 343, con indirizzo di posta elettronica certificata: lafiosca0802@cert.avvmatera.it

GENERALI ITALIA S.p.A. (c.f. 00409920584), in persona dei suoi procuratori e legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Gagliardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Monica Arletti, in Carpi, via Fassi n. 1, con indirizzo di posta elettronica certificata: cagagliardi@pecdeloittelegal.it
CONVENUTI e
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L. (c.f.: 01165400589), in persona del Direttore Regionale pro tempore dell'Emilia-Romagna, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Silingardi ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura INAIL di Modena, in Modena Via Cesare Costa n. 29/31, con indirizzo di posta elettronica certificata: g.silingardi@postacert.inail.it
TERZA CHIAMATA pagina 1 di 9
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 27.9.2024 – 30.9.2024 – 3.10.2024.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. SA ED conveniva in giudizio i sig.ri TI GH e IM LI, rispettivamente conducente e proprietaria dell'autovettura marca Fiat, mod. Croma, targa EB 275 KC, unitamente alla loro Compagnia di Assicurazione, GE AL S.p.A. (polizza n. 006/276616655), al fine di ivi sentirli condannare, in solido tra loro, ciascuno per il proprio titolo di responsabilità, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro occorso, da quantificarsi nella complessiva somma di euro 40.994,30 ovvero in quella diversa somma, accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e onorari. Esponeva, al riguardo, l'attore che, in data 3.1.2019, verso le ore 17.35 circa, mentre stava percorrendo, a bordo della propria bicicletta, con le luci accese e con indosso un giubbotto rifrangente di colore giallo- rosso, tenendo la propria destra, la via Mulini Interna, in Carpi, una volta giunto in prossimità dell'intersezione con via Vasco De Gama, dovendo immettersi su tale via, provvedeva a spostarsi, come da segnaletica stradale orizzontale ivi presente, sulla corsia di sinistra, segnalando adeguatamente il cambio di direzione. Tuttavia, una volta terminata la manovra, lo stesso, veniva tamponato, all'altezza della ruota posteriore, dalla parte anteriore dell'autovettura Fiat Croma, targata EB275KC, di proprietà della sig.ra LI IM e condotta dal sig. GH TI, assicurata con GE AL S.p.A. (già Assicurazioni GE S.p.A..).
Del sinistro in questione veniva redatta apposita relazione dai Vigili Urbani di Carpi, intervenuti sul posto. In particolare, le dichiarazioni rilasciate, agli agenti verbalizzanti, dal sig. GH rappresentavano un'evidente ammissione di responsabilità relativamente a quanto accaduto. Invero, quest'ultimo, dovendo proseguire verso il centro città, avrebbe dovuto circolare in prossimità del margine destro della carreggiata anziché dirigersi verso la corsia di sinistra, peraltro ad una velocità inidonea a consentirgli il controllo dell'autovettura, anche considerando la scarsa visibilità e illuminazione presenti sul luogo dell'incidente. Infatti, a parte convenuta veniva contestata la violazione degli artt. 141, comma 2 e 11 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (CdS), per non aver, la stessa, mantenuto il controllo del veicolo durante la fase di arresto. In seguito all'urto, il sig. ED SA cadeva a terra e veniva immediatamente trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Carpi dove veniva accertata la “frattura traumatica di L1, infrazione estremo anteriore della decima costa sinistra”. La malattia cessava in data 16.7.2019 con autorizzazione alla ripresa del lavoro a partire dal 21.7.2019. Tuttavia, l'INAIL nulla elargiva all'attore per il periodo in questione.
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Interpellata la compagnia assicuratrice, quest'ultima corrispondeva la somma di €. 1.400,00 che veniva accettata dal sig. ED quale acconto sul maggior danno sofferto. In particolare, i postumi invalidanti riportati dall'attore, all'epoca del sinistro, di anni 53 e operaio agricolo, venivano valutati come produttivi di un danno biologico, nella misura del 10-11%, suscettibile di personalizzazione in ragione delle ripercussioni, da questi, avute nella sua sfera lavorativa nonché di un'invalidità temporanea totale per giorni 1 e parziale al 75% per mesi 5, parziale al 25%, per 45 gg. Dunque, i danni, non patrimoniali e patrimoniali, subiti dall'attore in conseguenza delle lesioni riportate, come sopra accertate, ammonterebbero a complessivi euro 40.994,30.
1.2 - In data 23.2.2021 si costituivano, nell'intestato giudizio, i sig.ri GH-LI contestando, integralmente, l'avversa pretesa risarcitoria in quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare, i convenuti eccepivano la loro carenza di legittimazione passiva in ragione dell'insussistenza di qualsivoglia loro responsabilità nella causazione nel sinistro e, gradatamente, il concorso causale dell'attore nella verificazione dell'evento lesivo. Infatti, contrariamente alla ricostruzione avversaria, lo spostamento di carreggiata sarebbe avvenuto con modalità talmente repentine e improvvise da non lasciare margini di arresto alle autovetture presenti. La manovra improvvida, compiuta dal sig. ED, sarebbe corroborata anche dagli accertamenti effettuati, in loco, dalla Polizia Locale, i quali avrebbero appurato come, lo stesso, stesse circolando alla guida di un veicolo non a motore, senza tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, e per tanto in violazione dell'art. 143, co. 2 C.d.S. Dunque, data l'imprudenza del sig. SA ED, i sig.ri GH-LI non potrebbero essere ritenuti responsabili di quanto accaduto, specie considerando il diritto degli stessi di essere garantiti e manlevati dalla loro compagnia di assicurazione, alla quale sola dovrebbe essere rivolta la richiesta risarcitoria di controparte, comunque non provata anche relativamente al quantum. In conclusione, dunque, parte convenuta insisteva, in via principale, per il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, per la condanna di GE AL S.p.A. al pagamento delle somme eventualmente dovute nei limiti delle responsabilità accertate in ragione della corresponsabilità dell'attore e previa detrazione delle somme già corrisposte ante causam;
il tutto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
1.3 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.3.2021, si costituiva, l'ulteriore convenuta, GE AL S.p.A. contestando gli assunti avversari in quanto infondati, non adeguatamente provati nonché in contrasto con le evenienze documentali, acquisite agli atti. Inoltre, trattandosi di un infortunio in itinere - come da ammissioni dello stesso sig. ED SA contenute nel rapporto del sinistro, nel verbale di pronto soccorso nonché nella comunicazione del proprio legale del 20.05.2019 - la stessa, chiedeva l'autorizzazione ad integrare il contraddittorio nei confronti dell'INAIL, quale ente deputato ex lege al risarcimento dei danni lamentati dall'attore.
1.4 – Autorizzata la chiamata in causa dell'INAIL e, per l'effetto, disposto il differimento della prima udienza di comparizione delle parti, con memoria difensiva, depositata in data 21.9.2021, si costituiva l'Ente previdenziale summenzionato, eccependo l'inammissibilità, oltre che l'infondatezza della domanda di manleva formulata nei suoi confronti da GE AL S.p.A. in quanto in contrasto con il quadro normativo disciplinante l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in ogni caso non invocabile nella fattispecie in esame, non sussistendone i relativi presupposti.
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