Trib. Minorenni Bologna, sentenza 13/03/2025, n. 41

TRIBMIN Bologna
Sentenza
13 marzo 2025
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TRIBMIN Bologna
Sentenza
13 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Bologna, sentenza 13/03/2025, n. 41
Giurisdizione : Trib. Minorenni Bologna
Numero : 41
Data del deposito : 13 marzo 2025

Testo completo

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA IN BOLOGNA

REPUBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Anna Filocamo Presidente
Dott.ssa Carmela Italiano Giudice rel.
Dott.ssa Daniela di Fine Giudice on.
Dott. Alberto Bertocchi Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.91/2023 Vol. relativo ai minori
, nata a [...] il [...], c.f. Persona_1
C.F._1
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._2
, nata a [...] il [...] Parte_2
Tutti residenti in [...], rappresentati e difesi dal curatore speciale Avv.Simona Brianti del foro di Parma.

PROMOSSA DALLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI
BOLOGNA

NEI CONFRONTI DI
, madre Controparte_1
padre di e Controparte_2 Per_1 [...]
, padre di , rappresentato e difeso dall'avv. Aniello Schettino Persona_2 Per_3
Oggetto: filiazione minori. Procedimento de potestate.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “come da ricorso introduttivo”.
CONCLUSIONI DEL DIFENSORE DELLA MINORE E CURATORE SPECIALE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale per i Minorenni adito, riunito in camera di consiglio, chiede che Ill.ma Autorità adita confermi l'affido di , e Persona_4 Persona_5 Parte_1 ai Servizi Sociali territorialmente competenti, con collocazione prevalente presso i nonni
[...] materni e residenti in [...] con Persona_6 Persona_7
incarico all'Ente affidatario: di favorire il rapporto con i genitori con le modalità che riterranno opportune. Quanto a e , l'ente affidatario valuterà se e Controparte_1 Persona_8 quando i genitori saranno in grado di avere rapporti liberi con le figlie qualora ne sussistano i presupposti e -in base all'andamento delle visite- l'ente affidatario potrà valutare un ampliamento o la riduzione con le modalità ritenute opportune on-de evitare qualsiasi pregiudizio;
compito di monitoraggio della situazione famigliare e supporto alle necessità del nucleo. Liquidare le spese al curatore speciale a carico dell'erario, attesa l'ammissione al gratuito patrocinio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con ricorso proposto in data 3.5.2023 ai sensi degli artt.473bis.13 e ss. c.p.c., il Pubblico Ministero chiedeva l'adozione dei provvedimenti ex art.333 c.c. a tutela dei minori, assumendo che la madre aveva denunciato il compagno per maltrattamenti in famiglia avvenuti a La Spezia in Parte_3
data 30 ottobre 2022; la scuola frequentata da riferiva che la madre non aveva mai avuto Per_3
alcun contatto con i docenti e non aveva mai provveduto a prelevare o accompagnare la figlia, gestita in via esclusiva dai nonni materni e dai bisnonni paterni con esito molto positivo e con adeguatezza;
il percorso scolastico di era positivo;
non frequentava la scuola, essendosi presentata Per_3 Per_1
solo il primo giorno e dal 26.1.2023 al 3.2.2023; in data 11.4.2023 i Carabinieri di Colorno aveva scoperto un allaccio abusivo delle utente e riscontravano la precarietà delle condizioni igieniche dell'alloggio di tal che segnalavano la situazione pregiudizievole per i minori, che vivevano con il padre, cercando di coinvolgere anche la madre, che dimorava con il compagno a La Spezia;
il nonno materno dava disponibilità all'accoglienza, evidenziando che le minori trascorrevano la maggior parte del loro tempo con i nonni, vista l'assenza della madre e l'inaffidabilità del padre Persona_8
; anche il servizio sociale riscontrava l'estrema incuria e la mancanza di igiene, a fronte della
[...] piena adeguatezza dell'ambiente domestico dei nonni e della confidenza delle minori con gli spazi di vita dei predetti;
successivamente la madre e si rendevano irreperibili con Persona_8
il servizio sociale;
riferiva di vedere la madre sporadicamente;
il padre di era Per_3 Per_3
stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti ed era ristretto in carcere mentre la compagna era agli arresti domiciliari in quanto nel nucleo erano presenti due minori;
sussisteva un forte legame affettivo tra le minori e i nonni materni, posto che anche e frequentavano Per_1 Pt_1
i nonni specialmente dopo la separazione dei genitori ed il trasferimento del padre a Parma dalla nonna paterna e della madre a La Spezia presso il suo compagno;
i nonni criticavano e prendevano le distanze dall'atteggiamento sfuggente della madre, dal suo stile di vita improntato ad abitudini e frequentazioni non idonee e da un probabile uso di sostanze stupefacenti;
Persona_8
era una persona con evidenti limiti personali e quasi analfabeta.

2.Con decreto presidenziale del 15.5.2023 veniva nominato il giudice relatore, il curatore speciale e fissata l'udienza di prima comparizione delle parti.
Notificato ritualmente il decreto, si costituiva in giudizio il curatore speciale e venivano sentiti i genitori (i due padri e la madre) e lo stesso curatore speciale.
Preso atto dell'affido consensuale delle tre minori ai nonni materni disposto in via amministrativa dal
Comune di Colorno in data 21.4.2023 e reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Parma del 9.5.2023 con termine fino al 31.12.2023, all'udienza del 22.1.2024 il Tribunale in composizione monocratica pronunciava l'ordinanza ex art.473bis.22 cpc con la quale, visto l'art.473bis.22 c.p.c. e art.333 c.c.,art.5
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