Trib. Minorenni Sassari, sentenza 21/06/2024, n. 100
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Testo completo
n. 375/23
C.C. dell'11.06.24
Tribunale per i Minorenni di Sassari
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale per i Minorenni di Sassari riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori:
Dott. M S P Presidente
Dott. E M Giudice est
Dott. L A Giudice onorario
Dott.G L Giudice onorario
Letti gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento nell'interesse del minore nato a nato a Olbia il 22 agosto 2019 ed Persona_1
ivi residente, promosso con ricorso depositato in data 10 novembre 2023 dai Signori Controparte_1
nata a La Maddalena l'11.11.59 e nato a La Maddalena il 5 .10.1949 elettivamente Controparte_2
domiciliati presso lo studio dell'Avvocato M A G e S T del foro di
Milano che li rappresentano e difendono
Ricorrenti nei confronti della madre del minore
nata a la Maddalena il 7.11.1993, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Persona_2
avv.ti G s e F U che la rappresentano e difendono in forza di delega allegata in calce alla comparsa di costituzione
Resistente
e l'intervento per legge del Pubblico Ministero in sede sulle seguenti conclusioni per i ricorrenti : “stabilire che il ricorrenti possano vedere e tenere con sé il nipote Persona_1 secondo le modalità ,relativamente ai giorni e agli orari, che codesto Tribunale riterrà opportune;
accertare se la condotta dalla signora madre del minore sia Persona_2 Persona_1 pregiudizievole per lo stesso e quindi adottare provvedimenti più opportuni nell'interesse del minore;
Con vittoria di spese e compensi” Per la resistente: “rigetto della domanda inerente alla frequentazione del minore da parte dei ricorrenti;
rigetto della domanda risvolta dai ricorrenti riguardo la condotta della madre pregiudizievole al minore poiché assolutamente generica non supportata da alcun elemento di prova e poiché totalmente infondata nel merito;
con vittoria di spese, diritti e onorari di lite” Per il Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso
OSSERVA
I signori e , nonni paterni del minore hanno adito questo Controparte_1 Controparte_2 Per_1
Tribunale esponendo di essere i genitori di , purtroppo prematuramente scomparso il Persona_3
28 novembre 2021, ed hanno soggiunto che, dall'unione tra il loro figlio defunto e la signora Per_2
è nato a Sassari, il 22 agosto 2022, il loro nipote lamentandosi del fatto che mere
[...] Per_1 pretese patrimoniali della madre del minore, legate alla eredità del figlio, hanno determinato la loro impossibilità di frequentare il nipote ed hanno quindi chiesto che venisse regolamentata la loro frequentazione con il minore.
Oltre a ciò, i ricorrenti lamentano che la avesse, in occasione della redazione dell'asse Per_2 ereditario, inserito dei beni che in realtà appartenevano ai ricorrenti, poiché da questi interamente saldati, nonché inserito dei dati errati riguardo la quota di una società posseduta, beni dei quali non veniva specificato se di proprietà della o del defunto e, infine, omesso di inserire la società Per_2
Bikers sas, di cui era socio accomandatario il defunto figlio . Secondo i ricorrenti, in Persona_3 sintesi, tali circostanze rappresentano il sintomo di una amministrazione dei beni del minore non diligente e, dunque, costituiscono motivo di intervento del giudice ex art 333 c.c.
La signora si è costituita sostenendo che il cattivo stato dei propri rapporti con i Persona_2 ricorrenti sarebbe addebitabile esclusivamente a questi ultimi i quali, dopo la morte del figlio, avrebbero con lei intrapreso una “lotta senza quartiere” per portare via quanto più possibile al nucleo familiare
C.C. dell'11.06.24
Tribunale per i Minorenni di Sassari
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale per i Minorenni di Sassari riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori:
Dott. M S P Presidente
Dott. E M Giudice est
Dott. L A Giudice onorario
Dott.G L Giudice onorario
Letti gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento nell'interesse del minore nato a nato a Olbia il 22 agosto 2019 ed Persona_1
ivi residente, promosso con ricorso depositato in data 10 novembre 2023 dai Signori Controparte_1
nata a La Maddalena l'11.11.59 e nato a La Maddalena il 5 .10.1949 elettivamente Controparte_2
domiciliati presso lo studio dell'Avvocato M A G e S T del foro di
Milano che li rappresentano e difendono
Ricorrenti nei confronti della madre del minore
nata a la Maddalena il 7.11.1993, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Persona_2
avv.ti G s e F U che la rappresentano e difendono in forza di delega allegata in calce alla comparsa di costituzione
Resistente
e l'intervento per legge del Pubblico Ministero in sede sulle seguenti conclusioni per i ricorrenti : “stabilire che il ricorrenti possano vedere e tenere con sé il nipote Persona_1 secondo le modalità ,relativamente ai giorni e agli orari, che codesto Tribunale riterrà opportune;
accertare se la condotta dalla signora madre del minore sia Persona_2 Persona_1 pregiudizievole per lo stesso e quindi adottare provvedimenti più opportuni nell'interesse del minore;
Con vittoria di spese e compensi” Per la resistente: “rigetto della domanda inerente alla frequentazione del minore da parte dei ricorrenti;
rigetto della domanda risvolta dai ricorrenti riguardo la condotta della madre pregiudizievole al minore poiché assolutamente generica non supportata da alcun elemento di prova e poiché totalmente infondata nel merito;
con vittoria di spese, diritti e onorari di lite” Per il Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso
OSSERVA
I signori e , nonni paterni del minore hanno adito questo Controparte_1 Controparte_2 Per_1
Tribunale esponendo di essere i genitori di , purtroppo prematuramente scomparso il Persona_3
28 novembre 2021, ed hanno soggiunto che, dall'unione tra il loro figlio defunto e la signora Per_2
è nato a Sassari, il 22 agosto 2022, il loro nipote lamentandosi del fatto che mere
[...] Per_1 pretese patrimoniali della madre del minore, legate alla eredità del figlio, hanno determinato la loro impossibilità di frequentare il nipote ed hanno quindi chiesto che venisse regolamentata la loro frequentazione con il minore.
Oltre a ciò, i ricorrenti lamentano che la avesse, in occasione della redazione dell'asse Per_2 ereditario, inserito dei beni che in realtà appartenevano ai ricorrenti, poiché da questi interamente saldati, nonché inserito dei dati errati riguardo la quota di una società posseduta, beni dei quali non veniva specificato se di proprietà della o del defunto e, infine, omesso di inserire la società Per_2
Bikers sas, di cui era socio accomandatario il defunto figlio . Secondo i ricorrenti, in Persona_3 sintesi, tali circostanze rappresentano il sintomo di una amministrazione dei beni del minore non diligente e, dunque, costituiscono motivo di intervento del giudice ex art 333 c.c.
La signora si è costituita sostenendo che il cattivo stato dei propri rapporti con i Persona_2 ricorrenti sarebbe addebitabile esclusivamente a questi ultimi i quali, dopo la morte del figlio, avrebbero con lei intrapreso una “lotta senza quartiere” per portare via quanto più possibile al nucleo familiare
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