Trib. Minorenni Genova, sentenza 03/12/2024, n. 205

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Genova, sentenza 03/12/2024, n. 205
Giurisdizione : Trib. Minorenni Genova
Numero : 205
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA
riunito in camera di consiglio il 28\10\2024 nella persona dei signori:
Dott . Daniel Verrina Presidente Dott. Nadia Guerrieri Giudice estensore Dott. Sara Di Stefano Giudice onorario Dott. Claudio Marcenaro Giudice onorario
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella procedura n. 33\23 ADS a nome della minore
, nata a [...], il 24\6\2023, assistita dal curatore speciale avv. Persona_1
Giacomo Sottocasa del foro di Imperia, di
, nato a [...], il 21\8\1976, residente a [...]
Renzi 7, domiciliato a Costa d'Oneglia, via Lascaris 4, rappresentato e difeso d'ufficio dall'avv. Elena Pezzetta del foro di Imperia, e di
nata a [...], il 17\8\1987, residente a [...]
Nazionale 44, domiciliata a Costa d'Oneglia, via Lascaris 4 rappresentata e difesa di fiducia dall'avv. Loredana Modaffari del foro di Imperia;

CONCLUSIONI: Pubblico Ministero: parere favorevole alla dichiarazione dello stato di adottabilità per la minore, al fine di mettere in sicurezza la stessa. Curatore speciale della minore: Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, - disporre la decadenza dalla responsabilità genitoriale rispetto a della madre e del padre;
dichiararne lo stato di PE adottabilità, ai sensi dell'art. 15 L. 184/83.
IF : Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via principale dichiarare la Parte_1 non adottabilità della minore e conseguentemente affidare la stessa a entrambi genitori naturali;
in via di subordine mantenere l'affidamento della minore ai servizi sociali del Comune di Imperia concedendo al signor la possibilità di continuare a vedere la figlia con Parte_1 PE incontri protetti con cadenza settimanale e o mensile, secondo i tempi e le modalità ritenute dal TM imponendo al servizio sociale competente per territorio di promuovere un sostegno psicologico, educativo al fine di garantire al medesimo un miglioramento delle proprie condizioni di vita e consentirgli di poter svolgere il ruolo genitoriale che necessita per garantire alla propria figlia la soddisfazione dei propri bisogni di vita.
IF di : chiede il disporsi di ogni migliore forma di sostegno psicologico, educativo, Parte_2 economico in favore della signora affinché questa possa conseguire una condizione di vita PE tale da garantire a una crescita sana e serena e si oppone fermamente alla richiesta della PE separazione della diade madre-figlia con contestuale collocamento di quest'ultima in contesto extra familiare. IF del nonno materno : prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialita' Persona_2 della signora presso il Dipartimento donna-bambino almeno fino al compimento dei due PE

anni della minore;
la prosecuzione del percorso comunitario della diade madre-bambino presso l' attuale comunità “Regina Pacis" o altra eventuale ritenuta più idonea;
la prosecuzione degli incontri protetti nonno materno-nipote.


MOTIVI
La presente procedura si apriva il 24 giugno 2023 su ricorso del PM che chiedeva l'apertura procedura di adottabilità nei confronti della minore;
la sospensione immediata di entrambi i genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
l'affido della minore al servizio sociale territorialmente competente e mandato lo stesso di approfondire le condizioni del nucleo familiare e di elaborare il migliore progetto in suo sostegno, con inserimento in famiglia affidataria;
divieto di dimissioni della minore dalla struttura ospedaliera di Savona e la sua collocazione extra familiare;
prescrizioni ai genitori di seguire tutte le indicazioni del servizio;
convocazione dei genitori;
nomina di un curatore speciale/ tutore per la minore.
Le richieste del PM si basavano sulle segnalazioni del servizio sociale del Comune di Imperia relative alle forti criticità del contesto familiare della neonata, viste le grave difficoltà dei genitori emerse in altro procedimento aperto a tutela della primogenita , nata il 20\11\2020 (vg. n. 453/20), PE che, dopo un percorso fallimentare in comunità madre- bambino, dal dicembre 2021 era stata collocata in famiglia affidataria. Dalle informazioni pervenute dai servizi sociali del Comune di Napoli risultava che il era stato Pt_1 seguito “dall'Unità di strada per la prima volta nell'anno 2011 per interventi di assistenza, in quanto senza dimora e per un inserimento presso le strutture di accoglienza a bassa soglia. Il personale di strada ha supportato l'uomo per indirizzarlo all'autonomia attraverso la ricerca di un lavoro;
nell'anno 2014 l'uomo ha fatto perdere le sue tracce e per anni le unità di strada non hanno avuto sue notizie;
nel gennaio del 2022 l'uomo è stato aiutato nuovamente dal personale di strada per ottenere un duplicato della carta d'identità
”;
il era stato anche seguito dal Dipartimento di Salute Pt_1
Mentale e dalla documentazione del 2022, emergeva “Lamenta sintomatologia ansiosa generalizzata e somatizzata in parte reattiva alla sua attuale condizione di vita e la tendenza inveterata a manifestare intolleranza alla frustrazione cui seguirebbe un atteggiamento di aggressività sempre solo sul piano verbale. Racconta che tale atteggiamento avrebbe nel tempo comportato l'allontanamento da casa dalla famiglia di origine, da varie strutture presso cui era alloggiato (dalla Comunità di Sant'Egidio a vari dormitori pubblici) e nei posti di lavoro compromettendo notevolmente la sua capacità di sostentamento autonomo”. I genitori, al momento dell'apertura della presente procedura, erano privi di attività lavorativa e domiciliati in un monolocale ubicato in una frazione decentrata e priva di un mezzo per agevolare gli spostamenti;
la figura paterna aveva un pregresso di vita di strada in aggiunta a problemi di natura psichiatrica curati e seguiti con discontinuità, anche in ragione del fatto che l'uomo aveva lasciato la città di origine, Napoli, per trasferirsi a Imperia dove non aveva mai avviato un percorso di cura. Dalla valutazione genitoriale era emerso per entrambi un profilo complesso perché entrambi non avevano raggiunto la condizione di maturità necessaria per prendersi cura della bambina
A tutela della primogenita della coppia, , era stata aperta procedura di volontaria PE giurisdizione, nel corso della quale, dopo un fallimentare percorso in comunità. Madre bambino, la minore era stata collocata in famiglia affidataria dal 2021. Il procedimento di cui sopra veniva definito con decreto del 15.7.2024 che dichiarava Parte_1
e decaduti dall'esercizio dei diritti, doveri e facoltà inerenti alla
[...] Parte_2
responsabilità genitoriale sulla figlia, confermava l'affido della minore al servizio sociale di residenza abituale, determinato per 24 mesi;
incaricava il servizio sociale, di concerto con i servizi specialistici di mantenere la collocazione della minore presso gli attuali affidatari e di monitorare la situazione della minore garantendole gli eventuali sostegni specialistici occorrenti;
interrompeva gli incontri tra la minore e la madre e altri parenti;
rigettava l'istanza del padre di conoscere la minore. Persona_4
.
Dalla relazione di aggiornamento dei servizi sociali del 25.6.2023, risultava che nel corso dell'incontro organizzato dagli operatori con la coppia genitoriale, il era apparso emotivamente scosso PE ma era riuscito a contenere la propria emotività;
la aveva espresso pensieri ricorrenti su Pt_1 asseriti raggiri economici dei servizi sociali arrivando ad affermare che i bambini “fruttano soldi”.
Questo Tribunale, con decreto provvisorio del 27.6.2023, disponeva l'affido della minore al servizio sociale del Comune di Imperia, limitando l'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni inerenti agli incarichi affidati al servizio sociale che avrebbe potuto adottare anche le scelte sanitarie relative alla minore;
incaricava il servizio sociale, in collaborazione con le strutture specialistiche, di curare la collocazione della minore con la madre in comunità o in famiglia in caso di rifiuto della madre;
di organizzare gli incontri protetti fra la minore e il padre e con gli altri familiari che ne avessero fatto richiesta;
di curare la presa in carico del padre presso il centro di salute mentale per un inquadramento psico diagnostico e al consultorio per la valutazione delle competenze genitoriali;
confermava il divieto di dimissioni della minore dall'ospedale disposto in via d'urgenza fino alla consegna al servizio sociale per la sua collocazione;
prescriveva ai genitori di collaborare sottoponendosi a tutte le indagini e rispettando le regolamentazioni previste;
veniva nominava il curatore speciale e convocava i genitori ex art. 12 L. n. 184/83.
Dalla relazione dei servizi sociali del 7.7 2023 emergeva che, in seguito alla lettura del decreto, c'era stato un iniziale disorientamento da parte della coppia che si aspettava un ritorno della bambina a casa;
la madre aveva esternato le ricadute pratiche, ossia non poter più vivere con il compagno nell'appartamento da poco locato;
il padre, infastidito dai riferimenti alla sua condizione psicologica aveva dichiarato di non essere disposto ad alcuna presa in carico specialistica, che non si sarebbe presentato all'udienza in Tribunale e che era intenzionato a interrompere la relazione con la
e a rientrare a Napoli, visto che nessuna delle figli, era rimasta con loro;
la minore, che al PE momento si trovava al nido dell'ospedale di Imperia, era in buona salute e si alimentava con l'allattamento al seno;
la madre aveva accettato l'inserimento in una comunità con la figlia.
All'udienza di ascolto dei genitori dell'11.7.2023, la madre
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