Trib. Minorenni Campobasso, sentenza 26/07/2024, n. 11

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Campobasso, sentenza 26/07/2024, n. 11
Giurisdizione : Trib. Minorenni Campobasso
Numero : 11
Data del deposito : 26 luglio 2024

Testo completo


Tribunale per i Minorenni di Campobasso
Il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, riunito in Camera di Consiglio in
persona dei Signori:
Dr. Prospero Petti Presidente
Dr.ssa Maria Paola Vezzi Giudice estensore
Dr.ssa Giulia Leonelli Componente Privato
Dr. Paolo Panichella Componente Privato
ha emesso, nel procedimento n. 60000002/2020 R.G. (ex ruolo , relativo al minore CP_1
di nato a [...], il [...], la seguente Persona_1 Persona_2
SENTENZA
- letti gli atti, valutati gli esiti dell'attività istruttoria espletata, acquisite le necessarie informazioni da parte dei Servizi Sociali, ascoltati, nel corso della intera procedura, la madre del minore (sospesa dall'esercizio della responsabilità genitoriale), i suoi differenti Difensori di fiducia, il Tutore del minore, gli Assistenti sociali delegati alla gestione del caso, i
Responsabili delle strutture di accoglienza del minore e della diade;

- valutate le richieste finali formulate all'udienza del 16/5/2024 del Pubblico Ministero in sede, dr.ssa Maria Carmela Andricciola, del Difensore della madre, Avv. Cristina Castellano, del foro di Napoli, e del Tutore, Avv. Loredana Barca, del foro di Campobasso, i quali hanno concluso come segue:
- il Pubblico Ministero ha chiesto di emettersi sentenza di non doversi procedere in ordine alla domanda introduttiva di adottabilità, con prosecuzione del progetto in corso a sostegno di madre-minore in vista della sua autonomia;

- il Tutore si è associato alle conclusioni del P.M.M.;

- il Difensore di fiducia della genitrice si è associato alle conclusioni del PMM, con richiesta di chiusura della procedura di adottabilità con reintegrazione della propria assistita nella responsabilità genitoriale, nonché la prosecuzione del progetto in corso, chiedendo termine per deposito di memorie conclusionali, con le quali ha ribadito le richieste già formulate in udienza;
il Collegio osserva: con ricorso proposto ai sensi degli artt. 8 e 10, legge 184/1983, depositato il
22/4/2020, il PMM chiedeva l'apertura di procedimento volto a dichiarare lo stato di
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abbandono del minore all'epoca collocato d'urgenza, ai sensi dell'articolo Persona_1
403 c.c., presso la casa famiglia sita in Campobasso -con Controparte_2 sospensione dalla responsabilità genitoriale della madre e conseguente nomina di un tutore, oltre alla conferma del collocamento in struttura del bambino, previe contestazioni di rito.
Dal fascicolo formato presso la Procura e depositato unitamente al ricorso, emergeva una condotta gravemente pregiudizievole della genitrice in danno del figlio, il quale era stato rinvenuto dalla Polizia spaventato ed in lacrime, il 10/4/2020, presso l'abitazione familiare messa a disposizione della dal progetto SPRAR, completamente solo e chiuso a ER chiave in una camera. La genitrice, intervenuta mentre gli agenti stavano procedendo al collocamento d'urgenza del bambino in una struttura per minori, mostrava un atteggiamento che tradiva la sua consuetudine di lasciare solo il figlio presso l'appartamento;
dagli ulteriori atti presenti al fascicolo del PMM, inoltre, emergeva una condotta materna scarsamente accudente nei confronti del minore, dato che era stata rilevata una assenza di cura dell'ambiente familiare (trovato spesso sporco, maleodorante ed in disordine) ed uno sregolato stile di vita, non cadenzato neppure da orari fissi per i pasti della giornata. La genitrice, inoltre, era descritta come poco incline ad adeguarsi alle indicazioni ricevute dagli operatori e priva di qualsivoglia progettualità.
Con decreto del 23/4/2020, veniva quindi sospesa la dall'esercizio della ER responsabilità genitoriale sul figlio, con nomina del tutore nella persona dell'Avvocato
Loredana Barca, del foro di Campobasso, confermando il provvedimento del 10/4/2020 che aveva disposto il collocamento del suddetto minore nella comunità di tipo familiare come sopra già individuata, prevedendo inoltre la nomina di un interprete per la genitrice, in vista dell'udienza del 21/5/2020, ed al fine di spiegarle, in maniera per lei comprensibile, il contenuto del decreto.
Le informazioni trasmesse dall'ATS di Campobasso, successivamente a tale urgente intervento, non erano rassicuranti, dato che la genitrice mostrava scarsa aderenza al progetto multidisciplinare per lei definito, tenendo inoltre un atteggiamento oppositivo e manifestando fastidio in occasione degli stessi colloqui organizzati per sostenerla;
vi erano anche state lamentele di alcuni beneficiari del progetto, collocati nello stesso appartamento della madre del minore, che avevano rilevato la continua presenza di uomini e la mancanza di rispetto delle regole di convivenza della la donna, per di più, aveva anche evitato di ER ripresentarsi al lavoro, dopo il periodo di lock-down, giustificando la propria inadempienza con la necessità di attendere l'arrivo di prodotti ordinati on-line.
Alla luce di quanto emerso, nonché delle informazioni acquisite nel corso
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dell'udienza del 4/6/2020, con decreto del 2/7/2020, venivano confermate le statuizioni rese con il primo decreto emesso in via d'urgenza e veniva richiamata la genitrice ad una condotta maggiormente collaborante nei confronti degli operatori e degli interventi predisposti in suo favore, invitandola a riflettere sul significato del presente procedimento, con rinvio all'udienza collegiale del 5/11/2020.
All'esito dell'ulteriore istruttoria svolta in merito alle azioni disposte a tutela della madre, emergeva che la stessa, pur avendo mostrato iniziali aperture verso le attività propostele, aveva poi rivelato forte indolenza ed incapacità di cogliere le opportunità a lei offerte, frequentando in maniera saltuaria il percorso di inserimento lavorativo presso il vivaio Mignogna ed interrompendo la partecipazione al corso di lingua italiana, che pure aveva avviato. Pur dichiarando la stessa di voler reperire un'attività lavorativa per occuparsi adeguatamente del figlio, la condotta da lei tenuta, smentiva di fatto tale assunto, mostrando dunque la fragilità delle sue aspettative e delle sue stesse intenzioni.
Con decreto del 19/11/2020, veniva quindi nuovamente prescritto alla donna di frequentare un corso di alfabetizzazione della lingua italiana e di attenersi scrupolosamente alle indicazioni che avrebbe ricevuto dagli operatori e dagli assistenti sociali, nel superiore interesse del figlio, incaricando l'ATS di Campobasso di predisporre azioni in favore della stessa, volte a favorire il suo inserimento sociale e lavorativo e proseguendo l'attività di sostegno e monitoraggio in suo favore. Venivano inoltre confermati gli incontri protetti, con osservazione del rapporto madre e figlio, nel rispetto della normativa dettata in materia all'epoca per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 e rinvio del processo all'udienza dell'11/3/2021.
Sulla base dell'osservazione effettuata successivamente alle ulteriori disposizioni rese, valutati i timidi progressi compiuti dalla genitrice, al fine di acquisire una base di valutazione più ampia in merito alle competenza genitoriali della stessa, veniva dunque disposto il suo accoglimento presso la casa famiglia , unitamente al Controparte_2 figlio, laddove possibile, ovvero il trasferimento del minore presso una diversa comunità, che consentisse di ospitare anche la madre, prevedendo la prosecuzione degli interventi disposti
(decreto dell'11/3/2021). Si riteneva infatti necessaria un'osservazione dell'interazione della diade, al fine di stabilire in maniera più compiuta la capacità di accudimento della ER in autonomia e nell'intero arco della giornata, analizzando altresì la serietà del suo impegno per un significativo periodo di tempo. La donna, infatti, aveva iniziato a frequentare con impegno il corso di lingua italiana organizzato all'interno del progetto SPRAR e, pur non mostrando una valida capacità di percepire i bisogni reali del figlio (il quale, alcune volte
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preferiva giocare da solo), aveva poi compiuto dei progressi, cogliendo le indicazioni che le venivano fornite dall'équipe. Era emerso inoltre che la genitrice non aveva potuto partecipare ad un incontro con il figlio, a causa di un malessere fisico dovuto all'eccessiva assunzione di bevande alcoliche, in occasione del suo compleanno. La stessa, in udienza, oltre a confermare tale circostanza, aveva riferito di aver subito un intervento a causa di una gravidanza extrauterina scaturita dal rapporto con il suo compagno di allora (del quale non aveva saputo riferire molto) e con il quale, in ogni caso, aveva interrotto la relazione. Il bambino era descritto come sereno e ben integrato nel contesto comunitario e stava compiendo progressi nello sviluppo, proseguendo la terapia logopedica prescrittagli, risultando volenteroso e collaborativo.
Successivamente alla pronuncia di cui sopra, si aveva notizia della richiesta di rinvio
a giudizio della genitrice per il reato di cui all'articolo 591 c.p., in relazione dunque all'episodio che aveva dato avvio al presente procedimento.
Con il decreto del 13/5/2021, veniva rigettata l'istanza del tutore volta a consentire tempi di permanenza più lunghi all'esterno della comunità che accoglieva Parte_1
evitando quindi di allontanare il piccolo dalla zona ove era sino ad allora cresciuto, ER in considerazione del percorso terapeutico che stava seguendo presso il centro San Stefar, con sede a Campobasso, in considerazione della diagnosi di “disturbo nell'apprendimento del linguaggio e lieve ritardo delle tappe psicomotorie”. Veniva quindi confermato il collocamento del diade presso la diversa comunità mamma-bambino “La strada e la stella” con sede a Gragnano (Napoli), prevedendo che personale specializzato osservasse il rapporto fra i due, riferendo in merito, e che le uscite della madre con il bambino al di fuori della struttura, avvenissero alla presenza di un operatore, ferma restando la possibilità per la genitrice di allontanarsi autonomamente, nel rispetto della normativa sanitaria dettata all'epoca per
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