Trib. Minorenni Sassari, sentenza 15/03/2024, n. 30

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Sassari, sentenza 15/03/2024, n. 30
Giurisdizione : Trib. Minorenni Sassari
Numero : 30
Data del deposito : 15 marzo 2024

Testo completo

N. 191/2023 R.G.
REPUBBLICAITALIANA

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI SASSARI
In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE, riunito in camera di consiglio, composto dai signori:
Dott. G V Presidente
Dott.ssa M S P Giudice rel.
Dott.ssa A.Genziana Lay Giudice onorario Dott. E L Giudice onorario
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento indicato in epigrafe relativo alla minore

, nata a Sassari il 1° ottobre 2008 , residente a Sassari, Via Colombo n.5 Persona_1
promosso dal P.M. in sede nei confronti di:

, nato a Sassari il 16 luglio 1971 e , nata a Sassari l'11 febbraio 1980 , entrambi Parte_1 Parte_2 residenti a Sassari, Via Colombo n. 5, rappresentati e difesi dagli avv.ti G.B. Luciano e C S presso
i quali sono elettivamente domiciliati, nello studio in Sassari Via Mazzini 2/D
Visto il ricorso depositato l'8 settembre 2023, unitamente agli atti ad esso allegati, con il quale il Pubblico Ministero in sede ha chiesto a questo Tribunale di voler :


1. Applicare ad entrambi i genitori idonee prescrizioni tra le quali:
- quella di cessare immediatamente ogni condotta pregiudizievole per il minore;

- quella di intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità per acquisire e/o rafforzare le proprie competenze genitoriali;



2. Nominare, ai sensi dell'art. 473-bis.8 c.p.c., un curatore speciale per la rappresentanza processuale e/o sostanziale del minore;



3. Incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti affinché, avvalendosi, se necessario, anche della collaborazione dei Servizi Specialistici, adottino gli interventi opportuni/necessari a sostegno del minore e monitorino costantemente la situazione socio-familiare A sostegno delle proprie richieste il ricorrente osservava che già nell'anno 2022 la Procura in sede aveva archiviato una segnalazione per mancata frequentazione scolastica della minore poiché dagli accertamenti successivamente svolti non era emersa una situazione di evidente pregiudizio per la minore e il Servizio Sociale già aveva adottato autonome iniziative per sostenere le criticità genitoriali. Gli interventi già attivati non si erano rivelati , tuttavia, efficaci a causa della resistenza del nucleo familiare al cambiamento. L'ultima relazione del Servizio Sociale evidenziava, in particolare, dinamiche di relazione intrafamiliari disfunzionali e l'incapacità dei genitori di porsi in termini normativi e autorevoli con la figlia che continuava a non adempiere all'obbligo scolastico.
Letta la memoria di costituzione con la quale i genitori della minore, a mezzo dei loro difensori, hanno chiesto:


in via principale
1) ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta,
2) non doversi procedere nei confronti dei due genitori, non sussistendo allo stato le condizioni di cui agli artt.
333 e ss c.c. In via subordinata
1) ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta,
2) nella denegata ipotesi in cui il TM ritenga di accogliere il ricorso del Pm, i convenuti si dichiarano disponibili
a seguire i percorsi alla genitorialità che il orrà loro indicare continuando a collaborare con i Servizi Pt_3
Territoriali. I resistenti osservavano di essere stati sempre collaborativi con il Servizio Sociale compatibilmente con le condizioni di salute del signor che aveva subito due delicati interventi di chirurgia addominale, che Per_1 CP_ avevano certamente influito su tutte le dinamiche intrafamiliari. riconoscendo di essere stati in passato Per_ poco autorevoli ed efficaci con la figlia , i signori evidenziavano un cambiamento nelle Parte_4 abitudini della figlia che comunque era stata promossa alla classe terza con un rendimento più che sufficiente
e stava frequentando con maggiore regolarità.
Sentiti personalmente i genitori della minore che hanno ribadito le circostanze già esposte dal loro difensore all'atto della costituzione, aggiungendo che la minore già aveva iniziato a frequentare il Org_1
Sentita la minore che ha ricondotto la mancata frequenza scolastica alla difficoltà di reinserirsi nel contesto scolastico dopo la prima bocciatura e al rapporto conflittuale con il padre che influiva sul suo umore e alla successiva preoccupazione per i suoi problemi di salute. Adesso la minroe si sente più serena, percepisce come migliorati i suoi rapporti con il padre e si sente pronta a impegnarsi per frequentare con regolarità e puntualità la scuola.
Letta la relazione d'aggiornamento inviata nel mese di gennaio 2024 dal Servizio Sociale che comunica il persistere delle criticità già rilevate e in particolare lo stato di demotivazione rispetto al percorso scolastico della minore, che nel corso del corrente anno scolastico, precisamente nel mese di dicembre 2023, è già stata ammonita per aver superato il numero di assenze consentite. Il Servizio ribadisce le scarse competenze educative dei genitori che continuano a proporre un modello inadeguato e non funzionale al percorso evolutivo Per_ della minore, segnalando comunque che, fin dal mese di novembre è stata inserita al per Org_1 ricevere un supporto educativo utile anche per il rendimento scolastico e che il percorso ha un andamento positivo.
Letta la relazione inviata al Servizio Sociale dall' nella quale Organizzazione_2 si descrivono le criticità che connotano il percorso scolastico della minore e si propone un intervento concertato tra Scuola , famiglia e Servizi per affrontare la sua condizione di persistente disagio personale.
Io ho avuto delle difficoltà personali che mi hanno portato a non avere l'umore giusto per andare a scuola. Dopo la prima bocciatura ho avuto difficoltà ad inserirmi nella nuova classe e mi sentivo molto sperduta. Poi ho avuto delle difficoltà nel rapporto con mio padre, perché noi abbiamo un rapporto conflittuale e anche questo mi creava tristezza e non riuscivo ad impegnarmi nella scuola. Lo scorso anno mio padre è stato molto male, ha avuto un intervento all'addome ed io avevo molta paura per lui, solo a pensarci mi viene l'ansia. Ora per fortuna sta meglio. Ma tutte queste cose insieme mi hanno creato uno stato di sofferenza che sto cercando di superare. Anche il rapporto con mio padre ora è molto migliorato perché gli sono stata molto vicina.
Mi voglio impegnare ad andare a scuola tutti i giorni cercando di superare le difficoltà incontrate fino ad ora.
Da domani mi impegno ad andare a scuola tutti i giorni in orario.
Rilevato che, all'esito dell'istruttoria il Pubblico Ministero ha concluso, riportandosi al ricorso originario e chiedendo altresì l'affidamento della ragazza al Servizio Sociale, ai sensi dell'art. 5 bis L. 4 maggio 1983 per la gestione dei rapporti con l'istituzione scolastica, e la predisposizione di un progetto educativo. Il difensore dei genitori , si è riportato , a sua volta, alle sue originarie conclusioni e ha evidenziato che il problema connesso alla frequenza scolastica è sopraggiunto a seguito dei problemi di salute del padre e che i genitori comunque intendono aderire alle prescrizioni che il Tribunale vorrà impartire loro e pertanto non appare l'affidamento al Servizio Sociale.
Ritenuto che a fronte del disagio della minore e delle sue persistenti difficoltà a impegnarsi nel percorso scolastico e formativo, sia necessario un intervento di sostegno strutturato che contempli supporto educativo, psicologico e alla genitorialità in favore della minore e dei genitori .La disponibilità dei genitori a collaborare ai necessari interventi di sostegno consente di soprassedere, allo stato, sull'affidamento della minore al Servizio Sociale , ai sensi dell'art. 5 bis. L.4 maggio 1983 n. 184. Si ritiene comunque necessaria l'applicazione di prescrizioni ai genitori affinchè la loro adesione agli interventi di sostegno non sia meramente formale ma implichi la condivisione degli obiettivi e un maggiore impegno rispetto al loro ruolo educativo.
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