Trib. Minorenni Torino, sentenza 04/01/2025, n. 11
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA
Riunito in camera di consiglio nella persona dei sottoindicati componenti:
PRESIDENTE dr.ssa Isabella TEDONE
GIUDICE REL. dr.ssa Giulia PREVITERA
GIUDICE ONORARIO dr. Stefano BUGIANI
GIUDICE ONORARIO dr.ssa Carmen DANIELE
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 453/2023 Reg. Cont. promosso dal PM sede nell'interesse della minore , nata a [...] il [...], Persona_1
figlia di e di Parte_1 Parte_2
causa passata in decisione nella camera di consiglio del 26 novembre 2024 sulle richieste delle parti:
Curatore Speciale della minore, avv.to Ilaria Basso:
“…chiede la conferma dei sostegni attualmente in atto sia da parte del Servizio Sociale che da parte del servizio di Psicologia affinché la minore possa continuare ad avere uno spazio per crescere e rendersi maggiormente autonoma dalle figure genitoriali, con mantenimento dell'intervento educativo così come suggerito dalla Psicologia”
Pubblico Ministero: non pervenute conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dato atto che questo Tribunale si era già occupato della situazione di
e della sorella all'epoca minorenne, nell'ambito del procedimento n. 259/2021 Per_1 Per_2
Reg. V.G. conclusosi con provvedimento datato 1 marzo 2022 che confermava il collocamento comunitario in corso di con possibilità per i servizi di sperimentare brevi rientri a casa della Per_2
minore secondo modi e tempi rimessi alla valutazione degli operatori coinvolti, disponeva il
1
mantenimento della presa in carico sociale, educativa e psicologica di da parte del servizio Per_2
sociale e del servizio di NPI/Psicologia per la prosecuzione di tutti gli interventi di sostegno ritenuti utili e nell'interesse della minore e per l'elaborazione di un progetto che vedesse coinvolta anche la psichiatria adulti al fine di accompagnare e sostenere la minore anche dopo il raggiungimento della maggiore età, nonché disponeva il mantenimento del monitoraggio della situazione familiare da parte dei competenti servizi, con cura da parte di questi di segnalare all'autorità competente ogni eventuale sopravvenuta criticità a danno delle minori.
Con successivo ricorso ai sensi dell'art. 330 c.c. depositato in data 20.06.2023 il PM chiedeva che venisse disposto il divieto di coabitazione tra la minore e il fratello maggiorenne Per_1
unitamente all'attivazione di massicci sostegni educativi, anche con eventuale affido Per_3
temporaneo;
in via ordinaria, chiedeva di pronunciare la decadenza dei genitori in caso di mancata collaborazione degli stessi, con nomina di un Curatore Speciale per la minore.
A fondamento del ricorso veniva rappresentato che a seguito della definizione del summenzionato procedimento aveva fatto riferimento ad asserite molestie e abusi sessuali Per_2
subiti da parte del fratello tale rivelazione aveva ingenerato nei genitori una reazione di Per_3
ridimensionamento delle dichiarazioni della figlia, i cui
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