Trib. Minorenni Milano, sentenza 26/04/2024, n. 189
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Testo completo
N. 60000041/2021 R. Gen. ADS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dott.ssa Maria Stella Cogliandolo Presidente
Dott.ssa Rosa Muscio Giudice delegato
Dott.ssa Paola Penati Giudice Onorario
Dott. Andrea Belloni Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento indicato in epigrafe, promosso in data 13.5.2021 dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 8 della legge 184/1983 a tutela del minore
nato a [...] il [...], attualmente collocato con la madre in Persona_1
comunità, con il curatore speciale avvocato costituito in data Parte_1
30.6.2021
figlio di:
nata a [...] il [...] residente Parte_2 anagraficamente a Milano via Gran Sasso 5, assistita e difesa dall'avvocato Ilaria
VENTURA presso il cui studio in Milano corso Buenos Aires 77 è elettivamente
pagina 1 di 14
domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, depositata in data
5.7.2021
e di
nato a [...] il [...] residente in [...], Parte_3
assistito e difeso dall'avvocato Cristina DAL MASO presso il cui studio in Milano via
Donati 12 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, depositata in data 18.7.2023
PARERI E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il Pubblico Ministero
“Esprime parere favorevole al non luogo a provvedere sulla richiesta di dichiarazione di adottabilità del minore, disponendo l'affido all'ente territorialmente competente del medesimo con incarico di garantire i necessari interventi di supporto psicologico ed educativo per il minore e di supporto alla genitorialità”.
Il curatore speciale del minore
“ESPRIME parere contrario all'adozione del piccolo e Per_1
“assume le seguenti
CONCLUSIONI
1. dichiarare il non luogo a provvedere sul procedimento di adottabilità del minore
nato a [...] il [...] non ricorrendone i presupposti di legge;
Persona_1
2.confermare l'affidamento del minore al Comune di Milano o ad altro Comune territorialmente competente in relazione a dove il nucleo trasferirà la residenza;
3. prevedere che l'ente affidatario provveda, come già sta avvenendo, al progressivo ampliamento dei tempi di permanenza del bambino con il padre e con la madre, con spazi di autonomia;
pagina 2 di 14
4. subordinare le dimissioni di madre e bambino dalla comunità solo a seguito della definizione della separazione legale del signor dalla moglie e al reperimento di Pt_3
idonea soluzione abitativa per il nucleo;
5. disporre il collocamento di presso i genitori al verificarsi delle condizioni di Per_1
cui al punto 4;
6. Incaricare l'ente affidatario di proseguire il supporto alla genitorialità sia con interventi di sostegno psicologico, che tramite un supporto di educativa domiciliare;
7. incaricare l'ente affidatario di un costante monitoraggio della crescita psico-fisica del minore presso l' territoriale di riferimento;
CP_1
8. disporre che il minore sostituisca il cognome paterno – – a Persona_1 Pt_3 quello attuale, come previsto dall'art. 262, II comma, c.c.”
L'Ente affidatario del minore
“Esprime parere favorevole alla chiusura del procedimento di adottabilità, visto
l'andamento positivo della situazione e chiede l'adozione dei provvedimenti in dettaglio indicati nella relazione del 5.2.2024, depositata in data 12.2.2024”.
Il difensore di fiducia della madre e il difensore di fiducia del padre congiuntamente
“Le parti, pertanto, chiedono congiuntamente, che la S.V.Ill.ma voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
In via preliminare:
1) Disporre l'archiviazione del procedimento di adottabilità in corso, non sussistendo i presupposti necessari per la dichiarazione dello stato di adottabilità del piccolo Per_1
In via principale:
2) Affidare al Comune di residenza affinché provveda all'ampliamento Per_1
progressivo dei tempi di permanenza del bambino con il padre e con la madre, con spazi di autonomia;
3) Prevedere che i Servizi collochino il minore presso i genitori, dopo le dimissioni dalla
pagina 3 di 14 Comunità, al verificarsi delle condizioni indicate nella relazione del 5 febbraio 2024;
4) Prevedere che i Servizi ASST e sociali avviino interventi di sostegno psicologico alla genitorialità a favore di entrambi i genitori;
5) Disporre un supporto educativo domiciliare fino all'inserimento al nido del bambino;
6) Incaricare la territoriale di riferimento di monitorare la crescita psico-fisica CP_1
del piccolo Per_1
7) Disporre che il minore sostituisca il cognome paterno – – a Persona_1 Pt_3 quello attuale, come previsto dall'art. 262, II comma, c.c.”.
pagina 4 di 14 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il processo: i provvedimenti provvisori e istruttori
Il Pubblico Ministero, con ricorso depositato in data 13.5.2021, chiedeva la dichiarazione di adottabilità del minore dando atto delle gravi fragilità della madre, Persona_1
che era priva di autonomia economica ed abitativa, era risultata al momento del parto positiva a benzodiazepine ed oppiacei e non aveva un progetto stabile di vita, non essendo neppure chiaro chi fosse il padre del bambino.
Con decreto presidenziale del 14.5.2021 veniva disposta l'apertura del procedimento per la dichiarazione di adottabilità, venivano nominati il difensore di ufficio della madre e il curatore speciale del minore e veniva designato il Giudice relatore.
Con decreto provvisorio del 18/20.5.2021 cron. 3647/2021 il Tribunale, per le motivazioni da intendersi qui integralmente richiamate, limitava la responsabilità genitoriale della madre, affidava il minore al comune di Milano, disponeva il collocamento del bambino con la madre in comunità, se la madre si fosse resa disponibile o il collocamento del solo minore in caso di rifiuto e/o di allontanamento materno, disponeva la regolamentazione della relazione tra il bambino e la madre in caso di collocamento comunitario del solo minore e/o di allontanamento della madre dalla comunità e con gli altri familiari materni che ne avessero fatto richiesta in Spazio Neutro e l'avvio di indagini sulla situazione psicofisica della madre anche in ordine all'uso di sostanze.
In data 5.7.2021 veniva sentita ai sensi dell'art. 12 della legge 184/83 la madre e la responsabile della comunità ove il bambino con la madre erano stati collocati.
Con decreto provvisorio del 21.6.2023 cron. 6099/2023 il Tribunale, atteso l'intervento riconoscimento del bambino da parte del padre, avvenuto il 21.6.2022 e comunicato dall'Ente affidatario solo in data 16.3.2023, estendeva le statuizioni assunte anche al padre, delegando una valutazione della situazione psicofisica dello stesso e delle sue competenze genitoriali.
Con decreto provvisorio del 15/20.11.2023 cron. 295/2023, il Tribunale, per le motivazioni da intendersi qui integralmente richiamate, disponeva che l'Ente affidatario desse corso ad
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un progressivo ampliamento dei tempi di permanenza del bambino con il padre e con la madre con spazi di autonomia, in funzione del progetto di convivenza che i genitori erano intenzionati ad avviare, previa verifica dell'idoneità dell'appartamento ove il nucleo intendeva trasferirsi e avviasse gli interventi di sostegno psicologico alla genitorialità per i genitori e il supporto alla madre per l'inserimento lavorativo e fissava la convocazione del padre ai sensi dell'art. 12 della legge 184/83.
In data 16.1.2024 si procedeva all'audizione del padre e all'esito dell'udienza, attese le richieste dei procuratori delle parti e del curatore speciale del minore, il Giudice relatore fissava l'udienza del 28.2.2024 a trattazione scritta per acquisire il parere dell'Ente affidatario e del curatore speciale del minore, una relazione conclusiva da parte dell'Ente affidatario e per la precisazione delle conclusioni.
Depositati i pareri e precisate le conclusioni dal curatore speciale e dalle parti congiuntamente come in epigrafe riportate, con ordinanza in data 29.2.2024 il Giudice relatore tratteneva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dott.ssa Maria Stella Cogliandolo Presidente
Dott.ssa Rosa Muscio Giudice delegato
Dott.ssa Paola Penati Giudice Onorario
Dott. Andrea Belloni Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento indicato in epigrafe, promosso in data 13.5.2021 dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 8 della legge 184/1983 a tutela del minore
nato a [...] il [...], attualmente collocato con la madre in Persona_1
comunità, con il curatore speciale avvocato costituito in data Parte_1
30.6.2021
figlio di:
nata a [...] il [...] residente Parte_2 anagraficamente a Milano via Gran Sasso 5, assistita e difesa dall'avvocato Ilaria
VENTURA presso il cui studio in Milano corso Buenos Aires 77 è elettivamente
pagina 1 di 14
domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, depositata in data
5.7.2021
e di
nato a [...] il [...] residente in [...], Parte_3
assistito e difeso dall'avvocato Cristina DAL MASO presso il cui studio in Milano via
Donati 12 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, depositata in data 18.7.2023
PARERI E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il Pubblico Ministero
“Esprime parere favorevole al non luogo a provvedere sulla richiesta di dichiarazione di adottabilità del minore, disponendo l'affido all'ente territorialmente competente del medesimo con incarico di garantire i necessari interventi di supporto psicologico ed educativo per il minore e di supporto alla genitorialità”.
Il curatore speciale del minore
“ESPRIME parere contrario all'adozione del piccolo e Per_1
“assume le seguenti
CONCLUSIONI
1. dichiarare il non luogo a provvedere sul procedimento di adottabilità del minore
nato a [...] il [...] non ricorrendone i presupposti di legge;
Persona_1
2.confermare l'affidamento del minore al Comune di Milano o ad altro Comune territorialmente competente in relazione a dove il nucleo trasferirà la residenza;
3. prevedere che l'ente affidatario provveda, come già sta avvenendo, al progressivo ampliamento dei tempi di permanenza del bambino con il padre e con la madre, con spazi di autonomia;
pagina 2 di 14
4. subordinare le dimissioni di madre e bambino dalla comunità solo a seguito della definizione della separazione legale del signor dalla moglie e al reperimento di Pt_3
idonea soluzione abitativa per il nucleo;
5. disporre il collocamento di presso i genitori al verificarsi delle condizioni di Per_1
cui al punto 4;
6. Incaricare l'ente affidatario di proseguire il supporto alla genitorialità sia con interventi di sostegno psicologico, che tramite un supporto di educativa domiciliare;
7. incaricare l'ente affidatario di un costante monitoraggio della crescita psico-fisica del minore presso l' territoriale di riferimento;
CP_1
8. disporre che il minore sostituisca il cognome paterno – – a Persona_1 Pt_3 quello attuale, come previsto dall'art. 262, II comma, c.c.”
L'Ente affidatario del minore
“Esprime parere favorevole alla chiusura del procedimento di adottabilità, visto
l'andamento positivo della situazione e chiede l'adozione dei provvedimenti in dettaglio indicati nella relazione del 5.2.2024, depositata in data 12.2.2024”.
Il difensore di fiducia della madre e il difensore di fiducia del padre congiuntamente
“Le parti, pertanto, chiedono congiuntamente, che la S.V.Ill.ma voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
In via preliminare:
1) Disporre l'archiviazione del procedimento di adottabilità in corso, non sussistendo i presupposti necessari per la dichiarazione dello stato di adottabilità del piccolo Per_1
In via principale:
2) Affidare al Comune di residenza affinché provveda all'ampliamento Per_1
progressivo dei tempi di permanenza del bambino con il padre e con la madre, con spazi di autonomia;
3) Prevedere che i Servizi collochino il minore presso i genitori, dopo le dimissioni dalla
pagina 3 di 14 Comunità, al verificarsi delle condizioni indicate nella relazione del 5 febbraio 2024;
4) Prevedere che i Servizi ASST e sociali avviino interventi di sostegno psicologico alla genitorialità a favore di entrambi i genitori;
5) Disporre un supporto educativo domiciliare fino all'inserimento al nido del bambino;
6) Incaricare la territoriale di riferimento di monitorare la crescita psico-fisica CP_1
del piccolo Per_1
7) Disporre che il minore sostituisca il cognome paterno – – a Persona_1 Pt_3 quello attuale, come previsto dall'art. 262, II comma, c.c.”.
pagina 4 di 14 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il processo: i provvedimenti provvisori e istruttori
Il Pubblico Ministero, con ricorso depositato in data 13.5.2021, chiedeva la dichiarazione di adottabilità del minore dando atto delle gravi fragilità della madre, Persona_1
che era priva di autonomia economica ed abitativa, era risultata al momento del parto positiva a benzodiazepine ed oppiacei e non aveva un progetto stabile di vita, non essendo neppure chiaro chi fosse il padre del bambino.
Con decreto presidenziale del 14.5.2021 veniva disposta l'apertura del procedimento per la dichiarazione di adottabilità, venivano nominati il difensore di ufficio della madre e il curatore speciale del minore e veniva designato il Giudice relatore.
Con decreto provvisorio del 18/20.5.2021 cron. 3647/2021 il Tribunale, per le motivazioni da intendersi qui integralmente richiamate, limitava la responsabilità genitoriale della madre, affidava il minore al comune di Milano, disponeva il collocamento del bambino con la madre in comunità, se la madre si fosse resa disponibile o il collocamento del solo minore in caso di rifiuto e/o di allontanamento materno, disponeva la regolamentazione della relazione tra il bambino e la madre in caso di collocamento comunitario del solo minore e/o di allontanamento della madre dalla comunità e con gli altri familiari materni che ne avessero fatto richiesta in Spazio Neutro e l'avvio di indagini sulla situazione psicofisica della madre anche in ordine all'uso di sostanze.
In data 5.7.2021 veniva sentita ai sensi dell'art. 12 della legge 184/83 la madre e la responsabile della comunità ove il bambino con la madre erano stati collocati.
Con decreto provvisorio del 21.6.2023 cron. 6099/2023 il Tribunale, atteso l'intervento riconoscimento del bambino da parte del padre, avvenuto il 21.6.2022 e comunicato dall'Ente affidatario solo in data 16.3.2023, estendeva le statuizioni assunte anche al padre, delegando una valutazione della situazione psicofisica dello stesso e delle sue competenze genitoriali.
Con decreto provvisorio del 15/20.11.2023 cron. 295/2023, il Tribunale, per le motivazioni da intendersi qui integralmente richiamate, disponeva che l'Ente affidatario desse corso ad
pagina 5 di 14
un progressivo ampliamento dei tempi di permanenza del bambino con il padre e con la madre con spazi di autonomia, in funzione del progetto di convivenza che i genitori erano intenzionati ad avviare, previa verifica dell'idoneità dell'appartamento ove il nucleo intendeva trasferirsi e avviasse gli interventi di sostegno psicologico alla genitorialità per i genitori e il supporto alla madre per l'inserimento lavorativo e fissava la convocazione del padre ai sensi dell'art. 12 della legge 184/83.
In data 16.1.2024 si procedeva all'audizione del padre e all'esito dell'udienza, attese le richieste dei procuratori delle parti e del curatore speciale del minore, il Giudice relatore fissava l'udienza del 28.2.2024 a trattazione scritta per acquisire il parere dell'Ente affidatario e del curatore speciale del minore, una relazione conclusiva da parte dell'Ente affidatario e per la precisazione delle conclusioni.
Depositati i pareri e precisate le conclusioni dal curatore speciale e dalle parti congiuntamente come in epigrafe riportate, con ordinanza in data 29.2.2024 il Giudice relatore tratteneva
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