Trib. Minorenni Trieste, sentenza 27/09/2024, n. 34

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Trieste, sentenza 27/09/2024, n. 34
Giurisdizione : Trib. Minorenni Trieste
Numero : 34
Data del deposito : 27 settembre 2024

Testo completo

N. 99/2024 MIN

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRIESTE

Il Tribunale per i Minorenni di Trieste, riunito in Camera di Consiglio in data 11/9/2024 nelle persone dei Signori:
dott. L R Presidente relatore
dott. E M G
dott. M M G O
dott. M D T G O

ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A

Nel procedimento n. 99/2024 ADN, relativo ai minori , nato a Latisana Persona_1
(UD) il 19.09.2015, e , nato a Palmanova (UD) il 23.08.2018, instaurato Parte_1 su ricorso promosso con l'avv. P F del Foro di Udine dalle signore , Parte_2 nata a Udine il 11.07.1970, e , nata a Udine il 17.09.1973, volto ad ottenere Parte_3 rispettivamente la prima l'adozione ai sensi dell'art. 44 lett. d) legge 184/83 del minore
e la seconda l'adozione ai sensi dell'art. 44 lett. d) legge 184/83 del minore Persona_1
Parte_1
Sulle seguenti Conclusioni:
- per le ricorrenti: disporre l'adozione del minore , nato a Latisana il Persona_1 19.09.2015, da parte di e l'adozione del minore , nato a Parte_2 Parte_1
Palmanova il 23.08.2018, da parte di ;
ordinare che detta adozione venga Parte_3 annotata negli atti di nascita dei due minori;
ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di Udine che venga indicato come cognome “ ” per entrambi i minori;
ordinare all'Ufficio Parte_4
Anagrafe del Comune di Udine che i due minori siano indicati anagraficamente come figli delle due ricorrenti e siano iscritti all'anagrafe come fratelli;

- per il Pubblico Ministero: si esprime parere favorevole.
1 Motivi della decisione
Con ricorso iscritto in data 18.1.2024 la signora , nata a Udine il 11.07.1970, Parte_2 ha chiesto a questo Tribunale di far luogo all'adozione ai sensi art. 44 lett. d) l. 184/83, da parte di essa ricorrente, del minore , nato a Latisana il 19.09.2015, e la Persona_1 signora nata a Udine il 17.09.1973, ha a sua volta chiesto di far luogo Parte_3 all'adozione ai sensi art. 44 lett. d) l. 184/83, da parte di essa ricorrente, del minore Pt_1
, nato a Palmanova il 23.08.2018.
[...]
Le domande delle due ricorrenti (formulate con unico ricorso congiunto) risultano connesse per l'oggetto e per il titolo, poiché i due adottandi sono figli ciascuno di una delle due ricorrenti, unite civilmente, e ciascuna di queste ultime intende adottare il figlio dell'altra.
Nell'atto introduttivo e hanno rappresentato di essersi Parte_2 Parte_3 conosciute nel 2010 a Udine, grazie ad amici comuni, di avere intrapreso dallo stesso anno una stabile relazione affettiva, di avere iniziato la loro convivenza nel 2011 a Udine, nella casa di proprietà della signora , e, condividendo la decisione di formare una famiglia, Pt_1 di avere contratto unione civile a dicembre 2016 (come documentato in atti). Secondo il racconto delle ricorrenti, frattanto, dopo qualche anno dall'inizio della convivenza, la coppia aveva iniziato a maturare il desiderio di avere dei figli e nel 2013 la signora Per_1 si ara sottoposta ad alcuni tentativi di fecondazione presso una clinica a Copenaghen, non andati a buon fine, e l'anno successivo le ricorrenti si erano rivolte ad una clinica di Bruxelles dove la signora si era sottoposta ad ulteriori tentativi di procreazione medicalmente Per_1 assistita e aveva sottoscritto il consenso informato alle pratiche di Parte_2 fecondazione assistita sulla compagna ed era sempre stata accanto a quest'ultima, durante la gravidanza, nel corso del parto e successivamente;
il 19.05.2015 presso l' ospedale di Per_ Latisana era nato , registrato all'anagrafe come figlio della donna che lo aveva partorito, Per_
(l'atto di riconoscimento di successivo alla nascita, poi depositato in Parte_3 data 9.7.2018 da , quale madre intenzionale, presso l' Parte_2 Organizzazione_1 del Comune di Udine, è stato rifiutato). Sempre secondo un condiviso progetto di maternità, la signora si è sottoposta Pt_1 anch'essa, presso la stessa clinica belga, a fecondazione medicalmente assistita con il seme del medesimo donatore e in data 23.08.2018 è nato , anch'egli registrato Parte_1 all'anagrafe solo come figlio della donna che l'ha partorito, , non essendo stata Parte_2 accolta la richiesta di di essere indicata nell'atto di nascita come colei che Parte_3 riconosce il bambino. Secondo quanto esposto in ricorso, che ha trovato conferma nell'indagine psicosociale svolta dal Consultorio Familiare dell'ASU FC (si veda in atti l'acquisita relazione del 04.06.2024), le ricorrenti non solo hanno partecipato convintamente e consapevolmente, fin Per_ dai primi momenti, al progetto genitoriale della coppia che ha portato alla nascita di e di , ma si sono prese cura entrambe dei due bambini, sin dalla fase dalla gestazione Pt_1
e dalla nascita, assumendo sin da allora il ruolo di diretta gestione paritaria e condivisa delle esigenze della prole, come riscontrato dagli operatori del Consultorio Familiare nei colloqui individuali e di coppia con le signore e e nella visita domiciliare, nella quale Per_1 Pt_1 si è potuto osservare come le ricorrenti mostrino un “modello di coppia sicuro…con una buona resilienza genitoriale, caratterizzata da importanti fattori di protezione” .
2 Per_ L'organizzazione familiare è impostata in modo funzionale rispetto alle esigenze di e
, con un'equa suddivisione tra le ricorrenti del carico in termini di tempo e risorse per Pt_1 rispondere alle esigenze familiari ed entrambe sono presenti e figure di riferimento importante per i due bambini, che, sotto tutti gli aspetti, crescono come fratelli e ricevono accudimento dalle due madri. Dalle informazioni assunte a mezzo della Questura di Udine emerge conferma della buona condotta morale e civile delle ricorrenti. All'udienza del 12.07.2024 le ricorrenti hanno espresso la gioia e soddisfazione con cui hanno condiviso l'esperienza della maternità e condividono la vita familiare e la gestione dei figli, trovando approvazione, vicinanza e appoggio nella famiglia allargata. Come evidenziato nel ricorso, esse sono ansiose di assicurare riconoscimento legale al legame di ciascuna Per_ con entrambi i figli e al legame tra i figli stessi, per poter garantire ad e tutela e Pt_1 assistenza, a fronte di qualsiasi evenienza. Ciascuna delle due madri ha prestato il consenso all'adozione del proprio figlio da parte dell'altra. Entrambe hanno chiesto che ai due bambini sia attribuito il cognome “ ”, Parte_4 All'esito dell'istruttoria il Pubblico Ministero ha espresso il proprio parere, favorevole all'accoglimento del ricorso.
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Tutto quanto sopra considerato, si evidenzia che, come accertato sulla base della Per_ documentazione acquisita agli atti e dell'audizione degli interessati, i minori e Pt_1 hanno instaurato un rapporto saldo e positivo rispettivamente con e con Parte_2
, che essi mostrano di considerare figure effettive di riferimento per i loro Parte_3 bisogni al pari delle rispettive madri. Le due ricorrenti a loro volta esercitano di fatto nei confronti di entrambi i minori un ruolo genitoriale che ha già trovato riconoscimento nelle relazioni sociali (sanitari, asilo e scuola materna, amici, famiglie allargate di appartenenza
…) e provvedono insieme alla cura, educazione, tutela e mantenimento dei bambini fin dalla loro nascita nell'ambito di un rapporto di tipo filiale che trova nei minori piena rispondenza psico-affettiva. Sono altresì emersi la soddisfacente situazione personale ed economica nonché di salute e ambientale-familiare delle ricorrenti nonché la fondatezza dei motivi, squisitamente affettivi ed altruistici, che le muovono. È infine provata la sicura possibilità Per_ dell'idonea convivenza di e rispettivamente con le signore e Pt_1 Pt_1 Per_1 anche alla luce della sperimentata comunione di vita e della naturalezza con la quale i minori vivono la propria posizione nei loro confronti. Sulla base di tale situazione di fatto, così ricostruita e accertata, le ricorrenti chiedono farsi luogo all'adozione, riconducendo la fattispecie alla previsione dell'art. 44 lett. d) legge 184/83 relativa alle ipotesi di “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” del minore. Come già osservato da questo Tribunale in precedenti sentenze, sul significato da attribuirsi all'espressione “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” la giurisprudenza è andata evolvendo da un primo orientamento, di tipo restrittivo, che richiedeva la preesistenza di uno “stato di abbandono del minore” (in conformità
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