Trib. Minorenni Caltanissetta, sentenza 15/06/2024, n. 48

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Caltanissetta, sentenza 15/06/2024, n. 48
Giurisdizione : Trib. Minorenni Caltanissetta
Numero : 48
Data del deposito : 15 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CALTANISSETTA
Il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta riunito in persona dei Signori:
Dott.ssa L T Presidente
Dott.ssa R P Giudice rel. est.
Dott.ssa E C Giudice onorario Dott. A S Giudice onorario all'esito della Camera di Consiglio del 14/06/2024 ha emesso la seguente SENTENZA letti gli atti del procedimento n. 575/2024 R.G. MIN. (sub 575-1/2024 R.G. MIN.) aperto a seguito di ricorso del P.M.M. del 05/06/2024 (dep. il 06/06/2024) ai sensi degli artt. 473 bis.1 e ss. c.p.c. e 330 c.c. relativo al minore:
nato a Caltagirone il 12.02.2012, residente a Niscemi in via Mastruzzo 8, di Persona_1 fatto ivi domiciliato in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 48 promosso nei confronti dei genitori:
nato a Niscemi il 24.06.1985, ivi residente in via Benvenuto Cellini 58;
Persona_2
nata a Niscemi il 26.11.1991, ivi residente in via Mastruzzo 8, di fatto ivi Controparte_1 domiciliata in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 48,
Rilevato che sussiste l'incompetenza funzionale di questo Tribunale per i minorenni in favore del Tribunale Ordinario di Gela, presso il quale pende un procedimento civile avente ad oggetto la separazione giudiziale tra i coniugi iscritto al n. 415/2024 R.G. con prossima udienza fissata per il giorno 15/10/2024;

Rilevato che spetta anche al Tribunale di Gela valutare la richiesta di emissione di provvedimenti ex art. 473 bis. 69 e ss. c.p.c., anche in considerazione dell'eventuale fissazione di udienza ex art. 473 bis. 15 c.p.c.;

rilevato che ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.c.”Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma,
330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n.
898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.”


Ritenuto che pertanto, stante la suddetta disposizione e pendendo il giudizio di cui sopra innanzi al T.O. di Gela, non può nella specie che dichiararsi l'incompetenza di questo Tribunale;

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