Trib. Minorenni Taranto, sentenza 26/07/2024, n. 43
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Testo completo
Proc. n. 48/2023 RG Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale per i Minorenni di Taranto, riunito in Camera di Consiglio il 25.07.2024 con la partecipazione dei seguenti Magistrati:
dott. P M _________________________________ Presidente
dott.ssa S N_______________________________ Giudice est.
dott. G P P_____________________________ Giudice onorario
dott.ssa F G _____________________________ Giudice onorario
SENTENZA
nel procedimento instaurato dal pubblico ministero
nei confronti di
(cf ), nato a Taranto il 27.12.1989 e ivi residente alla via Parte_1 C.F._1
G L, elettivamente domiciliato in San G J (TA) alla via Boito n. 15 presso lo studio dell'avv. S C che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione
(cf ), nata a Grottaglie (TA) il 200.2.1997 e residente Controparte_1 C.F._1
in San G J (TA) alla via Vittorino Da Feltre n. 60, ivi elettivamente domiciliata alla via
Boito n. 15 presso lo studio dell'avv. Danilo Claudio Leo che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione
a tutela della minore nata a Grottaglie l'8.6.2015 e residente in San Giorgio Persona_1
Jonico (TA) alla via Vittorino da Feltre n. 60
1
rappresentata dal curatore speciale avv. R C, costituitasi in giudizio ai sensi dell'art. 86
c.p.c.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15.7.2024 e, per il pubblico ministero, come da ricorso depositato il 28.6.2024 da intendersi qui riportato
Fatto e diritto
1. – Con ricorso depositato il 29.6.2023 il pubblico ministero chiedeva disporsi l'intervento dei
Servizi Sociali per l'avvio di opportune azioni di monitoraggio delle condizioni di vita della minore
e di sostegno nella sua crescita adeguata, comprensive dell'inserimento in idoneo Persona_1 centro diurno se compatibile con le sue condizioni di salute;
l'invio di al Servizio di NPIA Per_1
per rivalutazione diagnostica, eventuale presa in carico ed avvio degli opportuni interventi terapeutici;
l'invio della coppia genitoriale al Consultorio Familiare per il tempestivo avvio di interventi di sostegno alla genitorialità.
La minore, diversamente abile in quanto portatrice di un disturbo evolutivo, era stata portata all'attenzione della Procura dalla dirigente dell'istituto scolastico Giovanni Pascoli di San Giorgio
Jonico avendo le insegnanti segnalato la grave irrequietezza motoria di e la sua aggressività, Per_1
tali da esporre a situazioni di pericolo e rischio gli altri bambini, gli adulti e la minore stessa.
Le medesime insegnanti avevano inoltre evidenziato: di aver ascoltato il padre di rivolgere Per_2 alla figlia l'appellativo “puttana” mentre la sollecitava a salire in auto;
che la bambina aveva riferito loro di ricevere “calci a casa, lamentando dolori alle gambe”, mostrando altresì delle ustioni su un gluteo;
che assumeva atteggiamenti sessualizzati. Per_1
I servizi sociali, all'esito degli approfondimenti sulle condizioni di vita sociale e familiare delegati dal p.m., rappresentavano che alla minore, figlia di genitori separati, era stato diagnosticato un
“disturbo evolutivo misto, caratterizzato da evidenti limitazioni della capacità di apprendimento e irrequietezza motoria facilmente osservabile”;
che su indicazione del servizio NPIA la minore frequentava il centro riabilitativo OSMAIRM di San G J per interventi di tipo psicomotorio;
che a dire della madre, la quale conviveva con un altro uomo, il padre di era Per_1
sempre presente nella vita della bambina.
I medesimi servizi auspicavano un approfondimento delle capacità genitoriali del padre e della madre nella prospettiva di acquisire un quadro attendibile rispetto alla reale condizione esistenziale della bambina.
2
2. – Con decreto del 3.7.2023 emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., la minore veniva affidata ai servizi sociali del Comune di San G J per lo stretto Persona_1 monitoraggio delle condizioni familiari e interventi di sostegno, comprensivi dell'attivazione del servizio ADE, con accessi anche non programmati presso l'abitazione familiare.
2. 1 – Con lo stesso provvedimento veniva nominato un curatore speciale alla minore, individuato nell'avv. R C.
3. – Instaurato il contraddittorio, entrambi i genitori si costituivano dichiarando di non opporsi a quanto disposto con il decreto suindicato, sollecitando anche