Trib. Minorenni Salerno, sentenza 29/10/2024, n. 123
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Testo completo
TRIBUNALE per i MINORENNI di S
_________________________________________
N. 60000012/23
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI S
Il Tribunale per i Minorenni di Salerno, riunito in Camera di Consiglio in persona dei signori giudici:
Dott.ssa P Ae Presidente
Dott.ssa A T Giudice Relatore
Dott.ssa D G Componente privato
Dott. Luigi D'Alessio Componente privato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letti gli atti relativi al minore nato a Salerno il Persona_1
5.06.23 di e rilevato che il PMM, subito Parte_1 Persona_2 alla nascita del piccolo, ne richiedeva in data 8 marzo 2023 la dichiarazione dello stato di adottabilità, avendo da tempo anche chiesto l'adottabilità della sorelle
e a seguito di lunghe procedure di volontaria Persona_3 Persona_4 giurisdizione che avevano portato alla luce attentamente ogni problematica riguardante il nucleo familiare;
rilevato che le sorelle sono state dichiarate adottabili e da tempo sono state date in affidamento familiare;
le sentenze di adottabilità sono state confermate in corte di appello;
premesso che è stato già disposto l'affidamento familiare di ad Per_1 idonea coppia sin dal 19 giugno 2023 (non potendo un neonato vivere in casa famiglia) ed il decreto di affidamento è stato impugnato in corte di appello ed ivi confermato;
il TM riunito in sede collegiale rileva quanto segue.
___________________________________________
1 TRIBUNALE per i MINORENNI di S
_________________________________________
Esponeva il PMM con ricorso in data 1 agosto 2023 che lo stato di abbandono ricorreva perché i genitori non erano in grado di assicurare al minore cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico, indispensabili per la sua crescita e per lo sviluppo della personalità, senza che la situazione fosse dovuta a motivi di carattere transitorio;
anzi essa si presentava stabile da anni. Sosteneva il PM che il protratto stato di abbandono di , di cui il si diceva Per_4 Per_1
padre, e la trascuratezza e la pressione in cui teneva la stessa madre, disabile psichica, Per_1
era provata sulla base degli atti di istruttoria contenuti nelle preliminari indagini della Procura
a protezione delle due sorelline e e poi sulla base degli atti di istruttoria, Per_3 Per_4
protrattisi per tre anni e contenuti nel corposo fascicolo di 380/2020 R.G. V.G. (cui è riunito il 6/2021 R.G.V.G.) che aveva riguardato la tutela del nucleo e le contestazioni alla madre;
quegli atti devono essere pertanto acquisiti al presente giudizio, che non è altro che una gemmazione ed un naturale prosieguo del fascicolo di VG 380/2020 R.G. V.G. (cui è riunito il 6/2021 R.G.V.G.) archiviato.
Letti dunque gli atti relativi alle minori nata il 29.06.2011, di Persona_3 Per_5
e e nata il 24.12.2020 di
[...] Parte_1 Persona_4 Parte_1
, residente in Laviano, atti tutti delle precedenti procedure;
e letti tutti gli atti della
[...]
odierna procedura, il TM riunito in sede collegiale rileva quanto segue.
Innanzi al Tribunale Ordinario, settore volontaria giurisdizione (RVG 885/2020) il Giudice tutelare nominava - in data 27.10.2020 - un amministratore di sostegno a Parte_1
siccome affetta da deficit intellettivo con disturbi del comportamento ed invalidità
[...]
al 100% in quanto non in grado di autodeterminarsi;
Il PMM, all'inizio di tutta la osservazione, all'origine della procedura di VG a tutela della prima figlia in data 30 Per_3
luglio 2020, chiedeva di contestare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre
, che pareva da anni disinteressato alla vita della figlia e di impartire Persona_5 Per_3
prescrizioni alla madre, per il rafforzamento della responsabilità Parte_1
genitoriale;
La nonna materna di signora , riferiva, infatti, di temere Per_3 Controparte_1
che il compagno rumeno della propria figlia potesse rivolgere attenzioni particolari Parte_1
___________________________________________
2 TRIBUNALE per i MINORENNI di S
_________________________________________
alla minore L'ufficio della Procura Minorile, allertata dalla competente Procura Per_3
presso il TO, rappresentava di nutrire riserve consistenti circa le capacità della madre anche perché la prima figlia risultava, dalla CTU psicologica emessa innanzi alla Procura, Per_3
in sede di indagini, possedere capacità cognitive non adeguate all'età per mancanza di sufficienti stimolazioni e difficoltà a livello di produzione linguistica;
appariva Per_3
pertanto in situazione di grande disagio.
Il TM, confermava in via interinale ed urgente l'affidamento della minore alla nonna materna
Sig.ra disposto dal Servizio, con divieto di visite presso la casa materna ove Controparte_1
la mamma risiedeva con il compagno onerava il SS di assicurare vicinanza e Persona_1
sostegno alla minore e alla nonna, e di assistere la minore strenuamente, anche nello svolgimento delle attività scolastiche;
vietava qualsiasi forma di contatto della minore con il compagno della madre, non avente con lei nessun giuridico collegamento, su Persona_1
cui erano condotte indagini in sede penale, e vietava uscite della minore con la madre, considerate pericolose, perché era noto che incontrasse il . Per_1
In prosieguo di tempo la madre, dava alla luce da lei soltanto Parte_1 Per_4
riconosciuta;
di conseguenza il PMM chiedeva, in data 7 gennaio 2021, contestarsi nei confronti della madre la decadenza dalla responsabilità genitoriale avverso entrambe le minori, per il suo grave deficit psichico con invalidità al 100%, tanto che era stata Per_3
affidata (appunto dall'autorità minorile) alle cure esclusive della nonna materna;
il PMM contestava che aveva già esposto la primogenita alle mire del Parte_1
compagno rumeno, e che in ogni caso, ed anche a prescindere da questo, Persona_1 [...] necessiterebbe costantemente dell'aiuto massiccio di terzi per la crescita Parte_1
delle figlie, data la sua invalidità mentale ed il mondo invischiato in cui viveva.
I due fascicoli, riguardanti le due bambine, rispettivamente (il numero Persona_3
380/2020 RGVG) e figlia della sola (il 6/2021 Persona_4 Parte_1
RGVG) erano riuniti, per sovrapposizione del petitum e della causa petendi, con prosecuzione della verbalizzazione al fascicolo più antico. All'osservazione del TM il nucleo presentava
___________________________________________
3 TRIBUNALE per i MINORENNI di S
_________________________________________
aspetti di consistente fragilità, dovuti al disagio psichico della mamma e alla età della nonna
(di oltre 70 anni), tanto che quale conseguenza del contesto, presentava ritardi nelle Per_3
tappe evolutive e vi era sospetto di esposizione a comportamenti abusanti da parte del compagno rumeno della madre. Per tre anni, si era provveduto costantemente all'attivazione di fattori dell'area pubblica, protettivi della minore e a tentativi di incrementare la capacità genitoriale della madre, nonchè di controllare lo svolgimento di una vita ordinaria a casa.
Per lungo tempo il Servizio Sociale territoriale, a seguito del Decreto del TM del settembre
2020, aveva inserito nonna, mamma e nipote nel progetto ITIA, intesa territoriale di inclusione attiva, per interventi e servizi di sostegno alla genitorialità, educativa in casa e tutoraggio scolastico. Nella relazione del 23 settembre 2020 del Servizio Sociale dell'Ambito
Territoriale S9 Alto Sele e Tanagro si leggeva che la madre viveva ormai a parte, non più con la propria madre, con il suo compagno rumeno, sospettato dalla comunità locale di approfittare della debolezza mentale della signora (v. anche istruttoria del 13.10.2020 innanzi
a questo TM), in spregio dell'affidamento della minore alla nonna fatto dal TM. Tuttavia, dalla successiva istruttoria in data 4 novembre 2020, si apprendeva che la nonna aveva abbandonato l'abitazione dell'altra figlia e viveva ormai insieme alla figlia e la Parte_1
nipotina ricostituendosi in tal modo il nucleo originario, senza alcuna autorizzazione Per_3
del TM, e senza che si comprendesse mai la reale collocazione del signore rumeno Per_1
(di cui la nonna si attribuiva la capacità di gestione e contenimento). Più oltre si capirà
[...] che il era continuamente “protetto” dall'intervento dei servizi dai vari rami familiari. Per_1
Egli era comunque un puro estraneo per nell'ottica della necessaria protezione da Per_3
parte del TM, non autorizzato a vivere con lei, ma la famiglia, variamente costituendosi e ricostituendosi, aggirava continuamente questo divieto. Dalla successiva istruttoria si è poi appurato che la madre non aveva mai definitivamente abbandonato Parte_1 Per_1
ed è a lui sempre profondamente legata, nonostante tanti litigi, recriminazioni
[...]
reciproche, sospetti della comunità locale che il abusasse della invalidità e della Per_1
debolezza della signora ed il mondo familiare estremamente invischiato e multiproblematico.
___________________________________________
4 TRIBUNALE per i MINORENNI di S
_________________________________________
La famiglia tutta appariva sfuggente alle regole sociali, regolata da dinamiche proprie. Nelle udienze istruttorie d'altronde, se si effettua una approfondita lettura, il nucleo familiare composto da nonna e madre risultava aver usufruito sempre intensamente di tutti gli aiuti dell'area sociale, di ogni tipo e di ogni natura, senza restituire mai una nemmeno abbozzata collaborazione con le Istituzioni verso le quali apparivano resistenti e contraddittorie (v.
Testimonianze delle Forze del territorio nei verbali istruttori). In prosieguo di tempo la nonna appariva confusa ed era sospetta dai parenti di ubriachezza. Il Servizio nelle ultime audizioni ha dichiarato che anche la nonna appare sempre più confusa (sospetta di darsi al bere).
Orbene, ritornando alla lunga storia di tentativi di recupero e sostentamento del nucleo sociale, ritornando all'istruttoria effettuata nell'autunno 2020 con l'audizione di tutte le parti, alla luce degli obiettivi disagi cui era esposta e considerata la sottomissione della Per_3
signora al compagno (mentre il SS ne sottolineava la pericolosità e le Parte_1 Per_1
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N. 60000012/23
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI S
Il Tribunale per i Minorenni di Salerno, riunito in Camera di Consiglio in persona dei signori giudici:
Dott.ssa P Ae Presidente
Dott.ssa A T Giudice Relatore
Dott.ssa D G Componente privato
Dott. Luigi D'Alessio Componente privato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letti gli atti relativi al minore nato a Salerno il Persona_1
5.06.23 di e rilevato che il PMM, subito Parte_1 Persona_2 alla nascita del piccolo, ne richiedeva in data 8 marzo 2023 la dichiarazione dello stato di adottabilità, avendo da tempo anche chiesto l'adottabilità della sorelle
e a seguito di lunghe procedure di volontaria Persona_3 Persona_4 giurisdizione che avevano portato alla luce attentamente ogni problematica riguardante il nucleo familiare;
rilevato che le sorelle sono state dichiarate adottabili e da tempo sono state date in affidamento familiare;
le sentenze di adottabilità sono state confermate in corte di appello;
premesso che è stato già disposto l'affidamento familiare di ad Per_1 idonea coppia sin dal 19 giugno 2023 (non potendo un neonato vivere in casa famiglia) ed il decreto di affidamento è stato impugnato in corte di appello ed ivi confermato;
il TM riunito in sede collegiale rileva quanto segue.
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1 TRIBUNALE per i MINORENNI di S
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Esponeva il PMM con ricorso in data 1 agosto 2023 che lo stato di abbandono ricorreva perché i genitori non erano in grado di assicurare al minore cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico, indispensabili per la sua crescita e per lo sviluppo della personalità, senza che la situazione fosse dovuta a motivi di carattere transitorio;
anzi essa si presentava stabile da anni. Sosteneva il PM che il protratto stato di abbandono di , di cui il si diceva Per_4 Per_1
padre, e la trascuratezza e la pressione in cui teneva la stessa madre, disabile psichica, Per_1
era provata sulla base degli atti di istruttoria contenuti nelle preliminari indagini della Procura
a protezione delle due sorelline e e poi sulla base degli atti di istruttoria, Per_3 Per_4
protrattisi per tre anni e contenuti nel corposo fascicolo di 380/2020 R.G. V.G. (cui è riunito il 6/2021 R.G.V.G.) che aveva riguardato la tutela del nucleo e le contestazioni alla madre;
quegli atti devono essere pertanto acquisiti al presente giudizio, che non è altro che una gemmazione ed un naturale prosieguo del fascicolo di VG 380/2020 R.G. V.G. (cui è riunito il 6/2021 R.G.V.G.) archiviato.
Letti dunque gli atti relativi alle minori nata il 29.06.2011, di Persona_3 Per_5
e e nata il 24.12.2020 di
[...] Parte_1 Persona_4 Parte_1
, residente in Laviano, atti tutti delle precedenti procedure;
e letti tutti gli atti della
[...]
odierna procedura, il TM riunito in sede collegiale rileva quanto segue.
Innanzi al Tribunale Ordinario, settore volontaria giurisdizione (RVG 885/2020) il Giudice tutelare nominava - in data 27.10.2020 - un amministratore di sostegno a Parte_1
siccome affetta da deficit intellettivo con disturbi del comportamento ed invalidità
[...]
al 100% in quanto non in grado di autodeterminarsi;
Il PMM, all'inizio di tutta la osservazione, all'origine della procedura di VG a tutela della prima figlia in data 30 Per_3
luglio 2020, chiedeva di contestare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre
, che pareva da anni disinteressato alla vita della figlia e di impartire Persona_5 Per_3
prescrizioni alla madre, per il rafforzamento della responsabilità Parte_1
genitoriale;
La nonna materna di signora , riferiva, infatti, di temere Per_3 Controparte_1
che il compagno rumeno della propria figlia potesse rivolgere attenzioni particolari Parte_1
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2 TRIBUNALE per i MINORENNI di S
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alla minore L'ufficio della Procura Minorile, allertata dalla competente Procura Per_3
presso il TO, rappresentava di nutrire riserve consistenti circa le capacità della madre anche perché la prima figlia risultava, dalla CTU psicologica emessa innanzi alla Procura, Per_3
in sede di indagini, possedere capacità cognitive non adeguate all'età per mancanza di sufficienti stimolazioni e difficoltà a livello di produzione linguistica;
appariva Per_3
pertanto in situazione di grande disagio.
Il TM, confermava in via interinale ed urgente l'affidamento della minore alla nonna materna
Sig.ra disposto dal Servizio, con divieto di visite presso la casa materna ove Controparte_1
la mamma risiedeva con il compagno onerava il SS di assicurare vicinanza e Persona_1
sostegno alla minore e alla nonna, e di assistere la minore strenuamente, anche nello svolgimento delle attività scolastiche;
vietava qualsiasi forma di contatto della minore con il compagno della madre, non avente con lei nessun giuridico collegamento, su Persona_1
cui erano condotte indagini in sede penale, e vietava uscite della minore con la madre, considerate pericolose, perché era noto che incontrasse il . Per_1
In prosieguo di tempo la madre, dava alla luce da lei soltanto Parte_1 Per_4
riconosciuta;
di conseguenza il PMM chiedeva, in data 7 gennaio 2021, contestarsi nei confronti della madre la decadenza dalla responsabilità genitoriale avverso entrambe le minori, per il suo grave deficit psichico con invalidità al 100%, tanto che era stata Per_3
affidata (appunto dall'autorità minorile) alle cure esclusive della nonna materna;
il PMM contestava che aveva già esposto la primogenita alle mire del Parte_1
compagno rumeno, e che in ogni caso, ed anche a prescindere da questo, Persona_1 [...] necessiterebbe costantemente dell'aiuto massiccio di terzi per la crescita Parte_1
delle figlie, data la sua invalidità mentale ed il mondo invischiato in cui viveva.
I due fascicoli, riguardanti le due bambine, rispettivamente (il numero Persona_3
380/2020 RGVG) e figlia della sola (il 6/2021 Persona_4 Parte_1
RGVG) erano riuniti, per sovrapposizione del petitum e della causa petendi, con prosecuzione della verbalizzazione al fascicolo più antico. All'osservazione del TM il nucleo presentava
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3 TRIBUNALE per i MINORENNI di S
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aspetti di consistente fragilità, dovuti al disagio psichico della mamma e alla età della nonna
(di oltre 70 anni), tanto che quale conseguenza del contesto, presentava ritardi nelle Per_3
tappe evolutive e vi era sospetto di esposizione a comportamenti abusanti da parte del compagno rumeno della madre. Per tre anni, si era provveduto costantemente all'attivazione di fattori dell'area pubblica, protettivi della minore e a tentativi di incrementare la capacità genitoriale della madre, nonchè di controllare lo svolgimento di una vita ordinaria a casa.
Per lungo tempo il Servizio Sociale territoriale, a seguito del Decreto del TM del settembre
2020, aveva inserito nonna, mamma e nipote nel progetto ITIA, intesa territoriale di inclusione attiva, per interventi e servizi di sostegno alla genitorialità, educativa in casa e tutoraggio scolastico. Nella relazione del 23 settembre 2020 del Servizio Sociale dell'Ambito
Territoriale S9 Alto Sele e Tanagro si leggeva che la madre viveva ormai a parte, non più con la propria madre, con il suo compagno rumeno, sospettato dalla comunità locale di approfittare della debolezza mentale della signora (v. anche istruttoria del 13.10.2020 innanzi
a questo TM), in spregio dell'affidamento della minore alla nonna fatto dal TM. Tuttavia, dalla successiva istruttoria in data 4 novembre 2020, si apprendeva che la nonna aveva abbandonato l'abitazione dell'altra figlia e viveva ormai insieme alla figlia e la Parte_1
nipotina ricostituendosi in tal modo il nucleo originario, senza alcuna autorizzazione Per_3
del TM, e senza che si comprendesse mai la reale collocazione del signore rumeno Per_1
(di cui la nonna si attribuiva la capacità di gestione e contenimento). Più oltre si capirà
[...] che il era continuamente “protetto” dall'intervento dei servizi dai vari rami familiari. Per_1
Egli era comunque un puro estraneo per nell'ottica della necessaria protezione da Per_3
parte del TM, non autorizzato a vivere con lei, ma la famiglia, variamente costituendosi e ricostituendosi, aggirava continuamente questo divieto. Dalla successiva istruttoria si è poi appurato che la madre non aveva mai definitivamente abbandonato Parte_1 Per_1
ed è a lui sempre profondamente legata, nonostante tanti litigi, recriminazioni
[...]
reciproche, sospetti della comunità locale che il abusasse della invalidità e della Per_1
debolezza della signora ed il mondo familiare estremamente invischiato e multiproblematico.
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4 TRIBUNALE per i MINORENNI di S
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La famiglia tutta appariva sfuggente alle regole sociali, regolata da dinamiche proprie. Nelle udienze istruttorie d'altronde, se si effettua una approfondita lettura, il nucleo familiare composto da nonna e madre risultava aver usufruito sempre intensamente di tutti gli aiuti dell'area sociale, di ogni tipo e di ogni natura, senza restituire mai una nemmeno abbozzata collaborazione con le Istituzioni verso le quali apparivano resistenti e contraddittorie (v.
Testimonianze delle Forze del territorio nei verbali istruttori). In prosieguo di tempo la nonna appariva confusa ed era sospetta dai parenti di ubriachezza. Il Servizio nelle ultime audizioni ha dichiarato che anche la nonna appare sempre più confusa (sospetta di darsi al bere).
Orbene, ritornando alla lunga storia di tentativi di recupero e sostentamento del nucleo sociale, ritornando all'istruttoria effettuata nell'autunno 2020 con l'audizione di tutte le parti, alla luce degli obiettivi disagi cui era esposta e considerata la sottomissione della Per_3
signora al compagno (mentre il SS ne sottolineava la pericolosità e le Parte_1 Per_1
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