Trib. Minorenni Milano, sentenza 03/01/2025, n. 9
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Testo completo
N. 1628/2023 R.G. MIN.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott.ssa Rosa Muscio Presidente delegato
Dott.ssa Ilaria Mazzei Giudice
Dott.ssa Francesca Cerutti Giudice Onorario
Dott. Andrea Belloni Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso ex artt. 317bis c.c. e 473 bis.12 c.p.c., depositato in data 26.9.2023, iscritto a ruolo in data 17.10.2023, da
nato a [...] il [...] Parte_1
e
, nata a [...] il [...] Parte_2
residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avvocato Simone
ZANQUOGHI presso il cui studio in Milano piazza Duse 1 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al ricorso ricorrenti nella loro qualità di nonni materni
pagina 1 di 13 CONTRO
, nato a [...] il [...] residente a [...] Parte_3
Fulvio Testi 8, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro FONTANA e dall'avvocato Barbara RIPAMONTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Mauro MOCCHI in Milano via Pietro Mascagni 30, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione resistente nella sua qualità di padre
e
nata a [...] il [...] residente in [...]CP_2
Colombo 11, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta COLOMBO presso il cui studio in Milano viale Premuda 21 è elettivamente domiciliata, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione resistente nella sua qualità di madre
relativamente al minore
nato a [...] il [...] residente a [...]
Testi 8, con il curatore speciale avvocato Sonia CECCHI, nominato con decreto del
20/23.10.2023 cron. 1071/2023, costituito con memoria depositata in data 29.12.2023
CONCLUSIONI
Il Pubblico Ministero
“non ha formulato conclusioni, benchè avvisato dell'udienza”.
I nonni materni ricorrenti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale per i Minorenni di Milano adito, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE: disporre che i ricorrenti possano vedere e tenere con sé il PO
, secondo le modalità, relativamente ai giorni e agli orari, che Persona_1
pagina 2 di 13 codesto Tribunale riterrà più opportune in base agli impegni scolastici e sportivi del minore;
IN OGNI CASO: prevedere che i nonni possano sentire e vedere via skype e/o con videochiamata il PO almeno una volta alla settimana ad orari stabiliti in base Per_1 alle esigenze e gli impegni di ciascuno”.
Il padre resistente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Nel merito Accertato e dichiarato che il sig. nulla oppone alla relazione tra i nonni materni CP_1
e , incaricare i Servizi Sociali di Milano di regolamentare i rapporti nonni/PO in Per_1 spazio neutro o comunque alla presenza dell'educatore, e pertanto con esclusione di pernotti e di incontri fuori Milano, onde assicurare che i medesimi si svolgano nel pieno rispetto di quanto statuito dal Tribunale di Milano in data 4 ottobre 2023 nel procedimento R.G. 25961/2023, e quindi, in ultima analisi, al fine di evitare che a detti incontri sia presente la madre, in spregio alla limitazione al proprio diritto di visita per come stabilito nel provvedimento sopra richiamato.
Attribuire altresì sin d'ora ai Servizi Sociali competenti la facoltà di limitare e/o interrompere le visite e i contatti telefonici con i nonni materni nel caso in cui si dovessero verificare violazioni al disposto del Tribunale e/o gli incontri dovessero risultare lesivi del benessere psico-fisico di . Per_1
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, anche in considerazione della pretestuosità e strumentalità dell'azione intrapresa dai ricorrenti”.
La madre resistente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale per i Minorenni adito, contrariis rejectis, In via principale:
• Liberalizzare gli incontri nonni/minore, prevedendo che si svolgano almeno settimanalmente;
• Liberalizzare le telefonate nonni/minore prevedendo che e i nonni possano sentirsi Per_1 tutte le volte che lo desiderano;
In subordine:
• Disporre che i nonni possano vedere e tenere con sé il PO , secondo le modalità Per_1 relativamente ai giorni e agli orari che codesto Tribunale riterrà più opportune in base agli impegni scolastici e sportivi del minore;
• Prevedere che i nonni possano vedere/sentire il PO via skype o videochiamata Per_1 almeno una volta alla settimana ad orari stabiliti in base agli impegni di ciascuno;
In ogni caso
• rigettare ogni ulteriore qualsiasi formulata dal signor in quanto inammissibile, CP_1 oltre che infondata in fatto e di diritto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari interamente rifusi, oltre spese generali ed accessori di legge, come previsto”.
pagina 3 di 13
Il curatore speciale del minore
“Voglia il Tribunale per i Minorenni di Milano: disporre che la regolamentazione del rapporto tra i nonni materni e il minore, a tutela di quest'ultimo, sia demandata ai servizi sociali dell'ente affidatario con modalità protette e di osservazione, con compiti di costante monitoraggio e facoltà di modificare, eventualmente anche ampliandoli, sia i contatti telefonici che gli incontri, anche alla luce delle indicazioni della psicoterapeuta del minore, e comunque sempre nell'interesse del minore”.
pagina 4 di 13 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il processo: le domande delle parti e i provvedimenti provvisori e istruttori
I nonni materni del minore con ricorso, depositato in data 26.9.2023, iscritto a ruolo in data
17.10.2023, chiedevano ex artt. 317bis c.c. e 473 bis.12 c.p.c. c.c. di stabilire modalità e tempi di visita del PO e di contatti telefonici e in videochiamata come ritenuti dal
Tribunale, dando atto che il PO era affidato al comune di Milano e collocato presso il padre in forza di decreto della Corte di Appello di Milano del 28.11.2022 e allegando comportamenti di ostacolo da parte del padre del minore, con cui avevano sempre avuto uno stretto legame.
Con decreto del 20/23.10.2023 cron. 1071/2023, da intendersi qui richiamato quanto alle motivazioni, il Giudice delegato nominava quale curatore speciale del minore lo stesso avvocato, che aveva seguito la complessa vicenda processuale che ha visto coinvolto Per_1 disponeva l'acquisizione di una relazione da parte dei Servizi Sociali del comune di Milano sulla situazione psicofisica del minore nell'attualità e sugli interventi attuati in esecuzione del decreto della Corte di Appello di Milano del 28.11.2022, riferendo altresì sulla relazione tra il minore e il ramo parentale materno e fissava l'udienza ex art. 473 bis.21
c.p.c. per il giorno 1.2.2024 per la comparizione delle parti.
In data 29.12.2023 si costituivano il curatore speciale del minore e il padre del minore, che ricostruita la vicenda familiare e processuale, esponevano le loro prospettazioni e le loro conclusioni.
L'udienza del 1.2.2024 veniva differita come da provvedimento a verbale, non essendo possibile la verifica della ritualità della notifica alla madre, che non si era costituita, non essendo in atti il certificato di residenza, autorizzando i ricorrenti se del caso a provvedere alla rinnovazione della notifica.
In data 8.4.2024 si costituiva la madre del minore, esponendo le proprie ragioni e le proprie domande.
pagina 5 di 13
All'udienza del 11.4.2024 venivano sentite le parti dal Giudice delegato che, attese le
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott.ssa Rosa Muscio Presidente delegato
Dott.ssa Ilaria Mazzei Giudice
Dott.ssa Francesca Cerutti Giudice Onorario
Dott. Andrea Belloni Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso ex artt. 317bis c.c. e 473 bis.12 c.p.c., depositato in data 26.9.2023, iscritto a ruolo in data 17.10.2023, da
nato a [...] il [...] Parte_1
e
, nata a [...] il [...] Parte_2
residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avvocato Simone
ZANQUOGHI presso il cui studio in Milano piazza Duse 1 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al ricorso ricorrenti nella loro qualità di nonni materni
pagina 1 di 13 CONTRO
, nato a [...] il [...] residente a [...] Parte_3
Fulvio Testi 8, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro FONTANA e dall'avvocato Barbara RIPAMONTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Mauro MOCCHI in Milano via Pietro Mascagni 30, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione resistente nella sua qualità di padre
e
nata a [...] il [...] residente in [...]CP_2
Colombo 11, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta COLOMBO presso il cui studio in Milano viale Premuda 21 è elettivamente domiciliata, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione resistente nella sua qualità di madre
relativamente al minore
nato a [...] il [...] residente a [...]
Testi 8, con il curatore speciale avvocato Sonia CECCHI, nominato con decreto del
20/23.10.2023 cron. 1071/2023, costituito con memoria depositata in data 29.12.2023
CONCLUSIONI
Il Pubblico Ministero
“non ha formulato conclusioni, benchè avvisato dell'udienza”.
I nonni materni ricorrenti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale per i Minorenni di Milano adito, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE: disporre che i ricorrenti possano vedere e tenere con sé il PO
, secondo le modalità, relativamente ai giorni e agli orari, che Persona_1
pagina 2 di 13 codesto Tribunale riterrà più opportune in base agli impegni scolastici e sportivi del minore;
IN OGNI CASO: prevedere che i nonni possano sentire e vedere via skype e/o con videochiamata il PO almeno una volta alla settimana ad orari stabiliti in base Per_1 alle esigenze e gli impegni di ciascuno”.
Il padre resistente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Nel merito Accertato e dichiarato che il sig. nulla oppone alla relazione tra i nonni materni CP_1
e , incaricare i Servizi Sociali di Milano di regolamentare i rapporti nonni/PO in Per_1 spazio neutro o comunque alla presenza dell'educatore, e pertanto con esclusione di pernotti e di incontri fuori Milano, onde assicurare che i medesimi si svolgano nel pieno rispetto di quanto statuito dal Tribunale di Milano in data 4 ottobre 2023 nel procedimento R.G. 25961/2023, e quindi, in ultima analisi, al fine di evitare che a detti incontri sia presente la madre, in spregio alla limitazione al proprio diritto di visita per come stabilito nel provvedimento sopra richiamato.
Attribuire altresì sin d'ora ai Servizi Sociali competenti la facoltà di limitare e/o interrompere le visite e i contatti telefonici con i nonni materni nel caso in cui si dovessero verificare violazioni al disposto del Tribunale e/o gli incontri dovessero risultare lesivi del benessere psico-fisico di . Per_1
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, anche in considerazione della pretestuosità e strumentalità dell'azione intrapresa dai ricorrenti”.
La madre resistente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale per i Minorenni adito, contrariis rejectis, In via principale:
• Liberalizzare gli incontri nonni/minore, prevedendo che si svolgano almeno settimanalmente;
• Liberalizzare le telefonate nonni/minore prevedendo che e i nonni possano sentirsi Per_1 tutte le volte che lo desiderano;
In subordine:
• Disporre che i nonni possano vedere e tenere con sé il PO , secondo le modalità Per_1 relativamente ai giorni e agli orari che codesto Tribunale riterrà più opportune in base agli impegni scolastici e sportivi del minore;
• Prevedere che i nonni possano vedere/sentire il PO via skype o videochiamata Per_1 almeno una volta alla settimana ad orari stabiliti in base agli impegni di ciascuno;
In ogni caso
• rigettare ogni ulteriore qualsiasi formulata dal signor in quanto inammissibile, CP_1 oltre che infondata in fatto e di diritto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari interamente rifusi, oltre spese generali ed accessori di legge, come previsto”.
pagina 3 di 13
Il curatore speciale del minore
“Voglia il Tribunale per i Minorenni di Milano: disporre che la regolamentazione del rapporto tra i nonni materni e il minore, a tutela di quest'ultimo, sia demandata ai servizi sociali dell'ente affidatario con modalità protette e di osservazione, con compiti di costante monitoraggio e facoltà di modificare, eventualmente anche ampliandoli, sia i contatti telefonici che gli incontri, anche alla luce delle indicazioni della psicoterapeuta del minore, e comunque sempre nell'interesse del minore”.
pagina 4 di 13 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il processo: le domande delle parti e i provvedimenti provvisori e istruttori
I nonni materni del minore con ricorso, depositato in data 26.9.2023, iscritto a ruolo in data
17.10.2023, chiedevano ex artt. 317bis c.c. e 473 bis.12 c.p.c. c.c. di stabilire modalità e tempi di visita del PO e di contatti telefonici e in videochiamata come ritenuti dal
Tribunale, dando atto che il PO era affidato al comune di Milano e collocato presso il padre in forza di decreto della Corte di Appello di Milano del 28.11.2022 e allegando comportamenti di ostacolo da parte del padre del minore, con cui avevano sempre avuto uno stretto legame.
Con decreto del 20/23.10.2023 cron. 1071/2023, da intendersi qui richiamato quanto alle motivazioni, il Giudice delegato nominava quale curatore speciale del minore lo stesso avvocato, che aveva seguito la complessa vicenda processuale che ha visto coinvolto Per_1 disponeva l'acquisizione di una relazione da parte dei Servizi Sociali del comune di Milano sulla situazione psicofisica del minore nell'attualità e sugli interventi attuati in esecuzione del decreto della Corte di Appello di Milano del 28.11.2022, riferendo altresì sulla relazione tra il minore e il ramo parentale materno e fissava l'udienza ex art. 473 bis.21
c.p.c. per il giorno 1.2.2024 per la comparizione delle parti.
In data 29.12.2023 si costituivano il curatore speciale del minore e il padre del minore, che ricostruita la vicenda familiare e processuale, esponevano le loro prospettazioni e le loro conclusioni.
L'udienza del 1.2.2024 veniva differita come da provvedimento a verbale, non essendo possibile la verifica della ritualità della notifica alla madre, che non si era costituita, non essendo in atti il certificato di residenza, autorizzando i ricorrenti se del caso a provvedere alla rinnovazione della notifica.
In data 8.4.2024 si costituiva la madre del minore, esponendo le proprie ragioni e le proprie domande.
pagina 5 di 13
All'udienza del 11.4.2024 venivano sentite le parti dal Giudice delegato che, attese le
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