Trib. Minorenni Milano, sentenza 10/06/2024, n. 299
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Testo completo
N. 60000053/2023 R.G. ADS.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dott.ssa P O Presidente rel.
Dott.ssa R MO Giudice
Dott.ssa P P Giudice onorario
Dott. A BI Giudice onorario
nel procedimento n. 53/2023 ADS promosso ai sensi dell'art. 8 L. n. 184/83 dal P.M. in sede, in data 18/04/2023, a tutela della minore:
nata a Lecco, il 20/03/2015; Persona_1 rappresentata e assistita dal curatore speciale, Avv. L M P, del Foro di Milano;
figlia di:
nata a Cochabamba (Bolivia), il 13/12/1992; Persona_2 residente a Lecco, via Malpensata n.5;assistita e difesa, d'ufficio, dall'Avv. M P, del Foro di Milano;
e di
, nato a Kokouezo (Costa d'Avorio), il 05/12/1998; CP_1 residente a Lecco, Corso Monte San Gabriele n.44;assistito e difeso, d'ufficio, dall'Avv. C P, del Foro di Milano
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
pagina 1 di 10 C O N C L U S I O N I: per il curatore della minore, per : “… in principalità: pronunciare sentenza di Per_1 non luogo a provvedere in merito al procedimento di adottabilità recante RG 53/23 ADS promosso su ricorso della Procura della Repubblica nell'interesse della minore
[...]
. Nel merito: - mantenere l'affido di all'Ente, l'attuale collocamento presso Per_1 Per_1 la famiglia affidataria, confermando l'incarico ai Servizi Sociali di proseguire con l'eventuale regolamentazione degli incontri tra ed i suoi genitori naturali con le Per_1 modalità ed i tempi ritenuti per lei più tutelanti e sempre tenuto conto del suo superiore interesse. – dichiarare i genitori naturali decaduti dall'esercizio della responsabilità genitoriale”;
per il Pubblico Ministero: “insiste nelle richieste di cui al ricorso”;
P A R E R I: Curatore speciale la minore: “…esprime parere NON favorevole alla declaratoria di adottabilità di , ritenendo invece necessario che il presente giudizio venga definitivo Per_1 con un provvedimento di NLP rispetto alla richiesta di declaratoria di adottabilità della minore con però, allo stato, declaratoria di decadenza dei genitori naturali dall'esercizio della responsabilità genitoriale e delegando al servizio sociale l'eventuale regolamentazione degli incontri tra ed i suoi genitori naturali con le modalità ed i Per_1 tempi ritenuti per lei più tutelanti e sempre tenuto conto del suo superiore interesse. Il sottoscritto curatore speciale, infine, ritiene che nell'interesse di venga disposta la Per_1 riunione al presente procedimento di quello pendente con il RG n. 2084/23 promosso dalla coppia affidataria”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
[1] presso questo Tribunale era già stato aperto un procedimento di adottabilità a tutela della minore che successivamente, nell'aprile 2019, era stato definito con una sentenza di non luogo a provvedere in ordine all'adottabilità e la previsione di un affido all'Ente affinché provvedesse al collocamento di in famiglia affidataria con Per_1 disponibilità a lungo termine;infatti la bambina, sin dal giugno 2019 ha trovato il suo luogo di crescita e affetti nel contesto della famiglia affidataria attuale
[...]
Parte_1
[2] questo secondo procedimento ADS a favore di veniva aperto dal P.M. in Per_1 sede in data 19/04/2023 in considerazione del fatto che entrambi i genitori, nonostante i supporti loro forniti nel corso degli anni da parte degli operatori dei Servizi Sociali, hanno continuato a mostrarsi fortemente oppositivi ai tentativi di intervento posti in essere e, soprattutto molto altalenanti nel rapporto con la minore, con periodi di prolungato silenzio ad altri di richiesta di riprendere la relazione, soprattutto la madre;
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[3] pertanto, questo Tribunale emetteva il decreto provvisorio n. cron. 4117/23 depositato in data 24/04/2023 con il quale così provvedeva:
“Visto il ricorso del 17/04/2023 con il quale il P.M. chiedeva, dopo aver ricevuto plurime segnalazioni da parte della tutela minori competente della assenza di collaborazione dei genitori rispetto ai percorsi di sostegno a loro offerti, della sostanziale sospensione dei rapporti tra la minore e il padre a far data dal 2020
(e in presenza dal 2019) e la rarerafazione di quelli con la madre fino a doverli rendere sempre meno frequenti per le intense crisi di angoscia che la preparazione all'incontro e l'incontro generavano nella piccola, dell'assenza dal territorio italiano della madre da parecchi mesi, pronunciarsi l'adottabilità della minore, con nomina di un tutore e collocamento in famiglia idonea;in particolare:
1. dichiarare lo stato di adottabilità della minore, con tutte le conseguenze di legge, con immediatocollocamento in famiglia idonea, autorizzando l'uso della forza pubblica per eseguire il provvedimento;
2. nominare tutore provvisorio e curatore speciale per la minore;
3. adottare i provvedimenti provvisori ex art. 10 L. 184/83, in particolare disporre l'affido della minore all'ente territorialmente competente, con idoneo collocamento.
Ritenuto che:
- la minore era già stato oggetto di un procedimento di adottabilità presso questo tribunale che si era chiuso con sentenza di non luogo a provvedere in ordine all'adottabilità, la previsione dell'affido all'ente e l'avvio di un procedimento di affidamento eterofamiliare;
- la minore veniva infatti in inserita in famiglia affidataria dove si trovava a suo agio e dove le figure degli affidatari rappresentavano per lei riferimenti affettivi adeguati e rispondenti ai suoi bisogni di crescita;Purtroppo l'atteggiamento dei genitori complicava l'adozione di molte scelte a favore della bambina tra le quali quelle relative all'istruzione e alla sanità, nonché alla firma dei documenti validi per l'espatrio, poiché gli stessi non collaboravano, ritardavano gli adempimenti richiesti, con grave pregiudizio per la figlia, specie per le questioni sanitarie;
- lo stato psico-fisico della minore preoccupa rispetto alle sue reazioni prima degli incontri con la madre, pur se ormai molto diradati e – in questo ultimo periodo da quando la madre ha affermato di trovarsi in Bolivia – consistenti in sole videochiamate;
- la cancellazione della residenza materna ha pregiudicato ulteriormente l'attivazione degli interventi sanitari ed educativi a favore della minore, per cui ben può essere accolta la richiesta di spostamento della residenza presso il nucleo che la accoglie;
- appare condivisibile quindi una nuova rivalutazione della situazione giuridica della minore ai fine di apprestarle la migliore tutela in prospettiva futura;
- appare pertanto necessario adottare provvedimenti incisivi sulla responsabilità dei genitori, con la sospensione della responsabilità, la nomina di un tutore e la conferma dell'avv. P quale difensore della minore;nonché l'adozione di tutti i provvedimenti di supporto e sostegno per la stessa oltre agli aggiornamenti di indagine che si vanno a delegare;
- quanto al collocamento, andrà privilegiato quello attuale che ha dato prova di assicurare alla piccola stabilità e risposta ai suoi bisogni evolutivi;P. Q. M.
Visti gli artt. 10 co. 3 L. 184/1983, 330 e ss. c.c. e 741 c.p.c., provvedendo in via provvisoria ed urgente, S O S P E N D E l'esercizio della responsabilità genitoriale di e di , Persona_2 CP_1 sulla figlia minore , nata a Lecco, il 20.03.2015 Persona_1 N O M I N A Tutore provvisorio del minore il Comune (Comune competente in base ai recenti aggiornamenti Org_1 anagrafici del 08/04/2023), nella persona del Sindaco pro-tempore, invitando questo Ufficio a coordinarsi con la precedente tutela minori della (sede di Barzio) che ha avuto in carico Organizzazione_2 la minore sino al 2022)
pagina 3 di 10 C O N F E R M A la nomina dell'avv. L M P quale difensore della minore;I N C A R I C A i Servizi Sociali del Comune tutore, anche in collaborazione con i servizi specialistici ( ) e Org_3 Socio-sanitari e tutte le ulteriori strutture specialistiche del territorio, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, a cui i Servizi territorialmente competenti provvederanno a trasmettere copia del presente decreto, di:
- autorizzare il cambio di residenza della minore acquisendola presso gli attuali affidatari;
− mantenere l'attuale collocamento della minore;
− sospendere gli incontri tra la minore e i genitori, in attesa della rivalutazione NPI della minore, sulle sue condizioni psico-emotive;
− regolamentare gli incontri con eventuali altri familiari richiedenti in Spazio Neutro (o con le modalità ritenute più opportune), con modalità protette ed osservate, con facoltà di sospensione ove pregiudizievoli per la minore;
− svolgere/aggiornare in via di urgenza l'indagine sul nucleo familiare, fornendo notizie sulla presenza sul territorio italiano dei genitori, sui loro progetti di vita e sulla esecuzione della pena a carico della madre;
− attivare/proseguire tutti gli interventi e i sostegni socio-educativi e psico-terapeutici ritenuti necessari per i bisogni specifici della minore, con rivalutazione urgente presso la NPI delle sue condizioni;
− inviare relazione di aggiornamento a questo Tribunale entro 4 mesi con tempestiva segnalazione di ogni situazione di pregiudizio per la minore. R I S E R V A Le audizioni dei genitori ai sensi dell'art. 12 L. n. 184/83 dopo il pervenimento dei primi accertamenti di indagine;
D I C H I A R A il presente decreto immediatamente efficace”.
[4] dalla relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del Comune di Lecco del
19/01/2024 emergeva che i genitori naturali “non paiono riconoscere le proprie responsabilità e le condizioni e motivazioni che hanno portato al collocamento in contesto affidatario di , gli stessi mantengono una posizione di chiusura e opposizione verso Per_1 le iniziative del servizio, tanto da non rendere possibile un lavoro che li supporti nel proprio ruolo genitoriale. Gli stessi paiono provare affetto per la minore ma faticano a distinguere i propri bisogni da quelli della figlia, tanto da negare continuamente il consenso ad ogni richiesta che è loro sottoposta riguardante la minore e che per lei può rappresentare un'opportunità personale e di crescita”: il padre, infatti, non si è presentato agli incontri stabiliti, non ha risposto alle chiamate e ai messaggi dei Servizi e ha riferito di essere interessato solo ad incontrare la figlia, non essendo invece disposto ad effettuare quanto proposto dai servizi;dal canto suo, la madre si è più volte assentata dal territorio nazionale per raggiungere il suo paese d'origine (Bolivia), senza precisare quanto sarebbe durata la sua lontananza, per poi ritornare in Italia e chiedere di incontrare la figlia, la quale però ha sempre espresso una forte resistenza nell'incontrare la madre;
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[5] con il parere favorevole di Tutore, curatore e di questo Tribunale, la minore si trasferiva poi negli Stati Uniti insieme alla famiglia affidataria, per esigenze lavorative di questi ultimi, e tale esperienza è stata vissuta dalla bambina in modo molto positivo: la stessa appare serena, socializza in modo adeguato con i pari, frequenta varie attività sportive e si è ormai completamente affiliata alla coppia affidataria, nella quale riconosce due figure genitoriali solide, affettivamente presenti e capaci di comprenderla e di sostenerla nei suoi bisogni affettivi tant'è che li chiama mamma e papà, si sente inoltre maggiormente accettata nel contesto americano “anche per il colore della sua pelle”;
[6] nell'ultima audizione ex art. 12 L.A. entrambi i genitori non si presentavano;senza far pervenire alcuna giustificazione, oltre al fatto che il padre, a seguito del trasferimento della minore negli Stati Uniti, non ha mai più contattato il Servizio e la madre lo ha fatto solo in due occasioni;
[7] venivano disposte le audizioni della famiglia affidataria che, a quella data, si dichiarava disponibile a proseguire nell'accoglienza della bambina e, anzi, auspicavano che potesse essere formalizzato il legame familiare con attraverso l'adozione ai sensi e Per_1 per gli effetti dell'art. 44 lettera d) della legge 183/1984, procedimento già proposto dagli stessi affidatari;
[8] sono stati assegnati alle parti i termini per la formulazioni dei pareri e delle rispettive conclusioni. La decisione è stata quindi rimessa al Collegio e discussa all'udienza camerale del 29 maggio 2024.
Ritenuto in diritto che:
[9] dalla compiuta istruttoria, dalle informazioni acquisite e delle indagini volte in via sommaria secondo il rito camerale, dalle valutazioni effettuate dai Servizi sull'andamento del prolungato affido etero-familiare della minore, non ricorrono gli estremi per poter affermare la sussistenza dello stato di abbandono morale e materiale di Per_1
[...]
La Suprema Corte di Cassazione ha ormai con orientamento consolidato affermato il principio per cui “la dichiarazione di adottabilità di un minore, costituisce una "extrema ratio" che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 8 della l. n. 183 del 1984, che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto” (Cass. Sez. Unite 17.11.2021 n. 35110). E ciò perché “il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia
d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dall'art. 1 l. n. 184 del 1983. Ne consegue che il giudice di merito deve
pagina 5 di 10 prioritariamente tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità” (Cass. Sez. I 30.6.2022 n. 20948).
Il Giudice è, pertanto, chiamato, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore e, quindi, il suo presupposto, costituito dallo stato di abbandono morale e materiale, “ad una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita
e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (Cass. Sez. I 6.4.2023 n. 9501), “effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori” (Cass. Sez. 1 9.2.2023 n. 4002), volontà che non può, però, tradursi in mere dichiarazioni di intenti, atteso che “la condizione di persistente mancanza di assistenza morale e materiale dei figli minorenni, e l'indisponibilità a porre rimedio a tale situazione da parte del genitore, non viene meno per effetto della mera dichiarazione di quest'ultimo a prendersene cura, che non si concretizzi in atti o comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono” (Cass.
Sez. 1 28.2.2022 n. 6532).
E, infine, ove i genitori siano considerati privi della capacità genitoriale, la natura personalissima dei diritti coinvolti e il principio secondo cui l'adozione ultrafamiliare costituisce l' "extrema ratio" impongono “di valutare anche le figure vicariali dei parenti più stretti (tra i quali non possono non essere considerati i nonni), che abbiano rapporti significativi con il bambino e si siano resi disponibili alla sua cura ed educazione. Tale valutazione richiede che un giudizio negativo su di essi possa essere formulato solo attraverso la considerazione di dati oggettivi, quali le osservazioni dei servizi sociali che hanno monitorato l'ambito familiare o eventualmente il parere di un consulente tecnico”.
(Cass. Sez. I 14.2.2022 n. 4746).
Il caso di specie si contraddistingue per numerose peculiarità, prima fra tutte la valutazione in allora prognosticamente favorevole della recuperabilità genitoriale, ma soprattutto dalla valutazione dell'inciedenza dell'interiorizzazione del legame che la bambina percepiva in particolare rispetto alla figura materna, valutazioni tutte che avevano già portato a rigettare il primo ricorso di adottabilità proposto dal P.M.;a questa si deve aggiungere il legame positivo ed esclusivo che si è instaurato tra la minore e l'attuale
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famiglia affidataria che ha già presentato separata domanda di adozione speciale, verificato con plurime relazioni dei servizi sociali affidatari che hanno verificato l'adeguatezza dell'ambiente familiare in cui è inserita la minore, pienamente responsivo a tutte le esigenze evolutive della bambina.
Per cui, pur in presenza di gravi inadeguatezze genitoriali che avevano condotto alla pronuncia di sospensione dall'esercizio della genitorialità in via provvisoria, ritiene il
Collegio che non ricorrano i presupposti per una dichiarazione di adottabilità: la rescissione del legame familiare, che si rivela la “soluzione estrema” finalizzata ad evitare al minore un più grave pregiudizio e ad assicurargli quella assistenza e stabilità affettiva indispensabili al suo equilibrato percorso di crescita (cfr. Cass. sez. 1 n. 1838 del
26/1/2011;Cass. n. 881 del 20/1/2015), non è necessaria.
Pur se è conclamato (e provato da numerosi fatti) l'abbandono di ogni funzione genitoriale da parte dei genitori biologici, lo stabile inserimento della minore nel contesto familiare attuale che si occupa di lei ormai da cinque dei suoi nove anni, con collocamento deciso da questa A.G., ha dato prova di essere rispondente ai suoi bisogni di crescita e si è rivelato idoneo alla creazione di un profondo legame affettivo tra la coppia affidataria e
. Per_1
Le conclusioni sulla declaratoria di non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità della minore devono pertanto essere accolte.
[10] Come pure sono evidenti gli estremi per addivenire ad una pronuncia di decadenza di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale verso la figlia. Entrambi hanno dimostrato da subito dopo la nascita della bambina la loro inadeguatezza a prendersi cura in maniera responsabile della minore;ma le circostanze che oggi impongono tale pronuncia hanno alla base i comportamenti tenuti successivamente alla prima pronuncia di non luogo a provvedere sull'adottabilità , della quale si è già dato conto: di fronte ad una grande apertura di questa A.G. verso la potenziale recuperabilità del legame, il padre ha – nei fatti – abbandonato ogni funzione genitoriale, non chiedendo nemmeno più informazioni ai servizi delle condizioni della minore;mentre la madre ha continuato ad alternare periodi nei quali cercava contatti e vicinanza, con promesse di affidabilità nel lungo periodo, ad altri nei quali si allontanava verso il Paese di origine senza mai avvisare sulla durata dei suoi spostamenti (anche di mesi) rendendo così vano ogni tentativo di riavvicinamento alla figlia e, soprattutto, procurando nella minore forti reazioni di rabbia e di delusione, somatizzate con comportamenti disfunzionali nella relazione con gli affidatari. genitori hanno sempre e solo chiesto, in particolare la madre, di poter vedere la figlia, ma non hanno mai aderito ad alcun percorso individuale e non hanno mai inteso chiarire adeguatamente le loro condizioni socio-lavorative e gli stili di vita;non hanno mai, in alcun
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modo, contribuito al mantenimento della figlia;convocati presso questo Tribunale, non sono comparsi senza addurre giustificazioni.
La pronuncia di decadenza che si impone, quindi, non interviene ad impoverire il panorama affettivo della minore, ma contribuisce a rendere più chiara la sua situazione, a favore di una sua più effettiva tutela anche mediante il più semplice esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore stessa.
Va confermata l'attuale sospensione dei rapporti con i genitori biologici, in quanto la minore – valutata anche durante il percorso psicoterapeutico – non avanza oggi alcuna richiesta di poterli incontrare e necessita di un lungo periodo di esperienze riparative rispetto all'evidenziato “disturbo reattivo dell'attaccamento, a seguito di un accudimento non adeguato durante l'infanzia”, portandosi dietro “fragilità legate all'immagine di sé, con una rappresentazione di sé svalutata, che la porta a richiedere conferme continue in merito al proprio valore e capacità…porta vissuti di abbandono legati alla propria storia personale”, come riferito dalla psicologa che l'ha avuta in carico ai Servizi dell' Org_4
(v. rel 19/01/2024). Rapporti che potranno venire riaperti con le modalità e i tempi ritenuti per lei più tutelanti, delegandone ai servizi la valutazione.
[11] Nessun contrasto, nelle conclusioni, sul mantenimento del collocamento di
presso gli attuali affidatari che in questi cinque anni hanno dato prova di Persona_1 occuparsi di lei con affetto, capacità di accudimenti primari, sintonizzazione emotiva. Il legame affettivo instaurato tra la minore e gli affidatari è forte, autentico e funzionale al suo benessere, poiché gli stessi le hanno garantito nel tempo “protezione, sicurezza e stabilità, oltre ad un senso di appartenenza, riuscendo ad integrare le figure materne e paterne biologiche quali figure comunque presenti nella storia di vita della minore”., (v. rel.
19/01/2024), sicchè appare assolutamente indispensabile assicurarne il mantenimento nel tempo.
I signori e sentiti da questo Tribunale, hanno confermato la piena Parte_2 Pt_3 disponibilità a continuare a farsi carico della minore e hanno evidenziato – come positivamente registrato dai Servizi nella relazione sopra citata – “capacità di integrare le figure materne e paterne biologiche quali figure comunque presenti nella storia di vita della minore. Gli affidatari infatti da sempre nominano i genitori naturali di e in Per_1 diverse occasioni hanno mantenuto anche scambi, telefonate ecc. nel miglio interesse della minore”.
[12] Ricorrendo motivi di urgenza in relazione alle esigenze di tutela della minore va disposta ex art. 741 c.p.c. l'efficacia immediata del presente provvedimento nella parte delle statuizioni rese ex artt. 10 co. 3 l. 184/83 e 333 cod. civ., dovendosi assicurare alla bambina protezione senza soluzione di continuità.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dott.ssa P O Presidente rel.
Dott.ssa R MO Giudice
Dott.ssa P P Giudice onorario
Dott. A BI Giudice onorario
nel procedimento n. 53/2023 ADS promosso ai sensi dell'art. 8 L. n. 184/83 dal P.M. in sede, in data 18/04/2023, a tutela della minore:
nata a Lecco, il 20/03/2015; Persona_1 rappresentata e assistita dal curatore speciale, Avv. L M P, del Foro di Milano;
figlia di:
nata a Cochabamba (Bolivia), il 13/12/1992; Persona_2 residente a Lecco, via Malpensata n.5;assistita e difesa, d'ufficio, dall'Avv. M P, del Foro di Milano;
e di
, nato a Kokouezo (Costa d'Avorio), il 05/12/1998; CP_1 residente a Lecco, Corso Monte San Gabriele n.44;assistito e difeso, d'ufficio, dall'Avv. C P, del Foro di Milano
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
pagina 1 di 10 C O N C L U S I O N I: per il curatore della minore, per : “… in principalità: pronunciare sentenza di Per_1 non luogo a provvedere in merito al procedimento di adottabilità recante RG 53/23 ADS promosso su ricorso della Procura della Repubblica nell'interesse della minore
[...]
. Nel merito: - mantenere l'affido di all'Ente, l'attuale collocamento presso Per_1 Per_1 la famiglia affidataria, confermando l'incarico ai Servizi Sociali di proseguire con l'eventuale regolamentazione degli incontri tra ed i suoi genitori naturali con le Per_1 modalità ed i tempi ritenuti per lei più tutelanti e sempre tenuto conto del suo superiore interesse. – dichiarare i genitori naturali decaduti dall'esercizio della responsabilità genitoriale”;
per il Pubblico Ministero: “insiste nelle richieste di cui al ricorso”;
P A R E R I: Curatore speciale la minore: “…esprime parere NON favorevole alla declaratoria di adottabilità di , ritenendo invece necessario che il presente giudizio venga definitivo Per_1 con un provvedimento di NLP rispetto alla richiesta di declaratoria di adottabilità della minore con però, allo stato, declaratoria di decadenza dei genitori naturali dall'esercizio della responsabilità genitoriale e delegando al servizio sociale l'eventuale regolamentazione degli incontri tra ed i suoi genitori naturali con le modalità ed i Per_1 tempi ritenuti per lei più tutelanti e sempre tenuto conto del suo superiore interesse. Il sottoscritto curatore speciale, infine, ritiene che nell'interesse di venga disposta la Per_1 riunione al presente procedimento di quello pendente con il RG n. 2084/23 promosso dalla coppia affidataria”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
[1] presso questo Tribunale era già stato aperto un procedimento di adottabilità a tutela della minore che successivamente, nell'aprile 2019, era stato definito con una sentenza di non luogo a provvedere in ordine all'adottabilità e la previsione di un affido all'Ente affinché provvedesse al collocamento di in famiglia affidataria con Per_1 disponibilità a lungo termine;infatti la bambina, sin dal giugno 2019 ha trovato il suo luogo di crescita e affetti nel contesto della famiglia affidataria attuale
[...]
Parte_1
[2] questo secondo procedimento ADS a favore di veniva aperto dal P.M. in Per_1 sede in data 19/04/2023 in considerazione del fatto che entrambi i genitori, nonostante i supporti loro forniti nel corso degli anni da parte degli operatori dei Servizi Sociali, hanno continuato a mostrarsi fortemente oppositivi ai tentativi di intervento posti in essere e, soprattutto molto altalenanti nel rapporto con la minore, con periodi di prolungato silenzio ad altri di richiesta di riprendere la relazione, soprattutto la madre;
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[3] pertanto, questo Tribunale emetteva il decreto provvisorio n. cron. 4117/23 depositato in data 24/04/2023 con il quale così provvedeva:
“Visto il ricorso del 17/04/2023 con il quale il P.M. chiedeva, dopo aver ricevuto plurime segnalazioni da parte della tutela minori competente della assenza di collaborazione dei genitori rispetto ai percorsi di sostegno a loro offerti, della sostanziale sospensione dei rapporti tra la minore e il padre a far data dal 2020
(e in presenza dal 2019) e la rarerafazione di quelli con la madre fino a doverli rendere sempre meno frequenti per le intense crisi di angoscia che la preparazione all'incontro e l'incontro generavano nella piccola, dell'assenza dal territorio italiano della madre da parecchi mesi, pronunciarsi l'adottabilità della minore, con nomina di un tutore e collocamento in famiglia idonea;in particolare:
1. dichiarare lo stato di adottabilità della minore, con tutte le conseguenze di legge, con immediatocollocamento in famiglia idonea, autorizzando l'uso della forza pubblica per eseguire il provvedimento;
2. nominare tutore provvisorio e curatore speciale per la minore;
3. adottare i provvedimenti provvisori ex art. 10 L. 184/83, in particolare disporre l'affido della minore all'ente territorialmente competente, con idoneo collocamento.
Ritenuto che:
- la minore era già stato oggetto di un procedimento di adottabilità presso questo tribunale che si era chiuso con sentenza di non luogo a provvedere in ordine all'adottabilità, la previsione dell'affido all'ente e l'avvio di un procedimento di affidamento eterofamiliare;
- la minore veniva infatti in inserita in famiglia affidataria dove si trovava a suo agio e dove le figure degli affidatari rappresentavano per lei riferimenti affettivi adeguati e rispondenti ai suoi bisogni di crescita;Purtroppo l'atteggiamento dei genitori complicava l'adozione di molte scelte a favore della bambina tra le quali quelle relative all'istruzione e alla sanità, nonché alla firma dei documenti validi per l'espatrio, poiché gli stessi non collaboravano, ritardavano gli adempimenti richiesti, con grave pregiudizio per la figlia, specie per le questioni sanitarie;
- lo stato psico-fisico della minore preoccupa rispetto alle sue reazioni prima degli incontri con la madre, pur se ormai molto diradati e – in questo ultimo periodo da quando la madre ha affermato di trovarsi in Bolivia – consistenti in sole videochiamate;
- la cancellazione della residenza materna ha pregiudicato ulteriormente l'attivazione degli interventi sanitari ed educativi a favore della minore, per cui ben può essere accolta la richiesta di spostamento della residenza presso il nucleo che la accoglie;
- appare condivisibile quindi una nuova rivalutazione della situazione giuridica della minore ai fine di apprestarle la migliore tutela in prospettiva futura;
- appare pertanto necessario adottare provvedimenti incisivi sulla responsabilità dei genitori, con la sospensione della responsabilità, la nomina di un tutore e la conferma dell'avv. P quale difensore della minore;nonché l'adozione di tutti i provvedimenti di supporto e sostegno per la stessa oltre agli aggiornamenti di indagine che si vanno a delegare;
- quanto al collocamento, andrà privilegiato quello attuale che ha dato prova di assicurare alla piccola stabilità e risposta ai suoi bisogni evolutivi;P. Q. M.
Visti gli artt. 10 co. 3 L. 184/1983, 330 e ss. c.c. e 741 c.p.c., provvedendo in via provvisoria ed urgente, S O S P E N D E l'esercizio della responsabilità genitoriale di e di , Persona_2 CP_1 sulla figlia minore , nata a Lecco, il 20.03.2015 Persona_1 N O M I N A Tutore provvisorio del minore il Comune (Comune competente in base ai recenti aggiornamenti Org_1 anagrafici del 08/04/2023), nella persona del Sindaco pro-tempore, invitando questo Ufficio a coordinarsi con la precedente tutela minori della (sede di Barzio) che ha avuto in carico Organizzazione_2 la minore sino al 2022)
pagina 3 di 10 C O N F E R M A la nomina dell'avv. L M P quale difensore della minore;I N C A R I C A i Servizi Sociali del Comune tutore, anche in collaborazione con i servizi specialistici ( ) e Org_3 Socio-sanitari e tutte le ulteriori strutture specialistiche del territorio, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, a cui i Servizi territorialmente competenti provvederanno a trasmettere copia del presente decreto, di:
- autorizzare il cambio di residenza della minore acquisendola presso gli attuali affidatari;
− mantenere l'attuale collocamento della minore;
− sospendere gli incontri tra la minore e i genitori, in attesa della rivalutazione NPI della minore, sulle sue condizioni psico-emotive;
− regolamentare gli incontri con eventuali altri familiari richiedenti in Spazio Neutro (o con le modalità ritenute più opportune), con modalità protette ed osservate, con facoltà di sospensione ove pregiudizievoli per la minore;
− svolgere/aggiornare in via di urgenza l'indagine sul nucleo familiare, fornendo notizie sulla presenza sul territorio italiano dei genitori, sui loro progetti di vita e sulla esecuzione della pena a carico della madre;
− attivare/proseguire tutti gli interventi e i sostegni socio-educativi e psico-terapeutici ritenuti necessari per i bisogni specifici della minore, con rivalutazione urgente presso la NPI delle sue condizioni;
− inviare relazione di aggiornamento a questo Tribunale entro 4 mesi con tempestiva segnalazione di ogni situazione di pregiudizio per la minore. R I S E R V A Le audizioni dei genitori ai sensi dell'art. 12 L. n. 184/83 dopo il pervenimento dei primi accertamenti di indagine;
D I C H I A R A il presente decreto immediatamente efficace”.
[4] dalla relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del Comune di Lecco del
19/01/2024 emergeva che i genitori naturali “non paiono riconoscere le proprie responsabilità e le condizioni e motivazioni che hanno portato al collocamento in contesto affidatario di , gli stessi mantengono una posizione di chiusura e opposizione verso Per_1 le iniziative del servizio, tanto da non rendere possibile un lavoro che li supporti nel proprio ruolo genitoriale. Gli stessi paiono provare affetto per la minore ma faticano a distinguere i propri bisogni da quelli della figlia, tanto da negare continuamente il consenso ad ogni richiesta che è loro sottoposta riguardante la minore e che per lei può rappresentare un'opportunità personale e di crescita”: il padre, infatti, non si è presentato agli incontri stabiliti, non ha risposto alle chiamate e ai messaggi dei Servizi e ha riferito di essere interessato solo ad incontrare la figlia, non essendo invece disposto ad effettuare quanto proposto dai servizi;dal canto suo, la madre si è più volte assentata dal territorio nazionale per raggiungere il suo paese d'origine (Bolivia), senza precisare quanto sarebbe durata la sua lontananza, per poi ritornare in Italia e chiedere di incontrare la figlia, la quale però ha sempre espresso una forte resistenza nell'incontrare la madre;
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[5] con il parere favorevole di Tutore, curatore e di questo Tribunale, la minore si trasferiva poi negli Stati Uniti insieme alla famiglia affidataria, per esigenze lavorative di questi ultimi, e tale esperienza è stata vissuta dalla bambina in modo molto positivo: la stessa appare serena, socializza in modo adeguato con i pari, frequenta varie attività sportive e si è ormai completamente affiliata alla coppia affidataria, nella quale riconosce due figure genitoriali solide, affettivamente presenti e capaci di comprenderla e di sostenerla nei suoi bisogni affettivi tant'è che li chiama mamma e papà, si sente inoltre maggiormente accettata nel contesto americano “anche per il colore della sua pelle”;
[6] nell'ultima audizione ex art. 12 L.A. entrambi i genitori non si presentavano;senza far pervenire alcuna giustificazione, oltre al fatto che il padre, a seguito del trasferimento della minore negli Stati Uniti, non ha mai più contattato il Servizio e la madre lo ha fatto solo in due occasioni;
[7] venivano disposte le audizioni della famiglia affidataria che, a quella data, si dichiarava disponibile a proseguire nell'accoglienza della bambina e, anzi, auspicavano che potesse essere formalizzato il legame familiare con attraverso l'adozione ai sensi e Per_1 per gli effetti dell'art. 44 lettera d) della legge 183/1984, procedimento già proposto dagli stessi affidatari;
[8] sono stati assegnati alle parti i termini per la formulazioni dei pareri e delle rispettive conclusioni. La decisione è stata quindi rimessa al Collegio e discussa all'udienza camerale del 29 maggio 2024.
Ritenuto in diritto che:
[9] dalla compiuta istruttoria, dalle informazioni acquisite e delle indagini volte in via sommaria secondo il rito camerale, dalle valutazioni effettuate dai Servizi sull'andamento del prolungato affido etero-familiare della minore, non ricorrono gli estremi per poter affermare la sussistenza dello stato di abbandono morale e materiale di Per_1
[...]
La Suprema Corte di Cassazione ha ormai con orientamento consolidato affermato il principio per cui “la dichiarazione di adottabilità di un minore, costituisce una "extrema ratio" che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 8 della l. n. 183 del 1984, che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto” (Cass. Sez. Unite 17.11.2021 n. 35110). E ciò perché “il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia
d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dall'art. 1 l. n. 184 del 1983. Ne consegue che il giudice di merito deve
pagina 5 di 10 prioritariamente tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità” (Cass. Sez. I 30.6.2022 n. 20948).
Il Giudice è, pertanto, chiamato, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore e, quindi, il suo presupposto, costituito dallo stato di abbandono morale e materiale, “ad una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita
e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (Cass. Sez. I 6.4.2023 n. 9501), “effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori” (Cass. Sez. 1 9.2.2023 n. 4002), volontà che non può, però, tradursi in mere dichiarazioni di intenti, atteso che “la condizione di persistente mancanza di assistenza morale e materiale dei figli minorenni, e l'indisponibilità a porre rimedio a tale situazione da parte del genitore, non viene meno per effetto della mera dichiarazione di quest'ultimo a prendersene cura, che non si concretizzi in atti o comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono” (Cass.
Sez. 1 28.2.2022 n. 6532).
E, infine, ove i genitori siano considerati privi della capacità genitoriale, la natura personalissima dei diritti coinvolti e il principio secondo cui l'adozione ultrafamiliare costituisce l' "extrema ratio" impongono “di valutare anche le figure vicariali dei parenti più stretti (tra i quali non possono non essere considerati i nonni), che abbiano rapporti significativi con il bambino e si siano resi disponibili alla sua cura ed educazione. Tale valutazione richiede che un giudizio negativo su di essi possa essere formulato solo attraverso la considerazione di dati oggettivi, quali le osservazioni dei servizi sociali che hanno monitorato l'ambito familiare o eventualmente il parere di un consulente tecnico”.
(Cass. Sez. I 14.2.2022 n. 4746).
Il caso di specie si contraddistingue per numerose peculiarità, prima fra tutte la valutazione in allora prognosticamente favorevole della recuperabilità genitoriale, ma soprattutto dalla valutazione dell'inciedenza dell'interiorizzazione del legame che la bambina percepiva in particolare rispetto alla figura materna, valutazioni tutte che avevano già portato a rigettare il primo ricorso di adottabilità proposto dal P.M.;a questa si deve aggiungere il legame positivo ed esclusivo che si è instaurato tra la minore e l'attuale
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famiglia affidataria che ha già presentato separata domanda di adozione speciale, verificato con plurime relazioni dei servizi sociali affidatari che hanno verificato l'adeguatezza dell'ambiente familiare in cui è inserita la minore, pienamente responsivo a tutte le esigenze evolutive della bambina.
Per cui, pur in presenza di gravi inadeguatezze genitoriali che avevano condotto alla pronuncia di sospensione dall'esercizio della genitorialità in via provvisoria, ritiene il
Collegio che non ricorrano i presupposti per una dichiarazione di adottabilità: la rescissione del legame familiare, che si rivela la “soluzione estrema” finalizzata ad evitare al minore un più grave pregiudizio e ad assicurargli quella assistenza e stabilità affettiva indispensabili al suo equilibrato percorso di crescita (cfr. Cass. sez. 1 n. 1838 del
26/1/2011;Cass. n. 881 del 20/1/2015), non è necessaria.
Pur se è conclamato (e provato da numerosi fatti) l'abbandono di ogni funzione genitoriale da parte dei genitori biologici, lo stabile inserimento della minore nel contesto familiare attuale che si occupa di lei ormai da cinque dei suoi nove anni, con collocamento deciso da questa A.G., ha dato prova di essere rispondente ai suoi bisogni di crescita e si è rivelato idoneo alla creazione di un profondo legame affettivo tra la coppia affidataria e
. Per_1
Le conclusioni sulla declaratoria di non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità della minore devono pertanto essere accolte.
[10] Come pure sono evidenti gli estremi per addivenire ad una pronuncia di decadenza di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale verso la figlia. Entrambi hanno dimostrato da subito dopo la nascita della bambina la loro inadeguatezza a prendersi cura in maniera responsabile della minore;ma le circostanze che oggi impongono tale pronuncia hanno alla base i comportamenti tenuti successivamente alla prima pronuncia di non luogo a provvedere sull'adottabilità , della quale si è già dato conto: di fronte ad una grande apertura di questa A.G. verso la potenziale recuperabilità del legame, il padre ha – nei fatti – abbandonato ogni funzione genitoriale, non chiedendo nemmeno più informazioni ai servizi delle condizioni della minore;mentre la madre ha continuato ad alternare periodi nei quali cercava contatti e vicinanza, con promesse di affidabilità nel lungo periodo, ad altri nei quali si allontanava verso il Paese di origine senza mai avvisare sulla durata dei suoi spostamenti (anche di mesi) rendendo così vano ogni tentativo di riavvicinamento alla figlia e, soprattutto, procurando nella minore forti reazioni di rabbia e di delusione, somatizzate con comportamenti disfunzionali nella relazione con gli affidatari. genitori hanno sempre e solo chiesto, in particolare la madre, di poter vedere la figlia, ma non hanno mai aderito ad alcun percorso individuale e non hanno mai inteso chiarire adeguatamente le loro condizioni socio-lavorative e gli stili di vita;non hanno mai, in alcun
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modo, contribuito al mantenimento della figlia;convocati presso questo Tribunale, non sono comparsi senza addurre giustificazioni.
La pronuncia di decadenza che si impone, quindi, non interviene ad impoverire il panorama affettivo della minore, ma contribuisce a rendere più chiara la sua situazione, a favore di una sua più effettiva tutela anche mediante il più semplice esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore stessa.
Va confermata l'attuale sospensione dei rapporti con i genitori biologici, in quanto la minore – valutata anche durante il percorso psicoterapeutico – non avanza oggi alcuna richiesta di poterli incontrare e necessita di un lungo periodo di esperienze riparative rispetto all'evidenziato “disturbo reattivo dell'attaccamento, a seguito di un accudimento non adeguato durante l'infanzia”, portandosi dietro “fragilità legate all'immagine di sé, con una rappresentazione di sé svalutata, che la porta a richiedere conferme continue in merito al proprio valore e capacità…porta vissuti di abbandono legati alla propria storia personale”, come riferito dalla psicologa che l'ha avuta in carico ai Servizi dell' Org_4
(v. rel 19/01/2024). Rapporti che potranno venire riaperti con le modalità e i tempi ritenuti per lei più tutelanti, delegandone ai servizi la valutazione.
[11] Nessun contrasto, nelle conclusioni, sul mantenimento del collocamento di
presso gli attuali affidatari che in questi cinque anni hanno dato prova di Persona_1 occuparsi di lei con affetto, capacità di accudimenti primari, sintonizzazione emotiva. Il legame affettivo instaurato tra la minore e gli affidatari è forte, autentico e funzionale al suo benessere, poiché gli stessi le hanno garantito nel tempo “protezione, sicurezza e stabilità, oltre ad un senso di appartenenza, riuscendo ad integrare le figure materne e paterne biologiche quali figure comunque presenti nella storia di vita della minore”., (v. rel.
19/01/2024), sicchè appare assolutamente indispensabile assicurarne il mantenimento nel tempo.
I signori e sentiti da questo Tribunale, hanno confermato la piena Parte_2 Pt_3 disponibilità a continuare a farsi carico della minore e hanno evidenziato – come positivamente registrato dai Servizi nella relazione sopra citata – “capacità di integrare le figure materne e paterne biologiche quali figure comunque presenti nella storia di vita della minore. Gli affidatari infatti da sempre nominano i genitori naturali di e in Per_1 diverse occasioni hanno mantenuto anche scambi, telefonate ecc. nel miglio interesse della minore”.
[12] Ricorrendo motivi di urgenza in relazione alle esigenze di tutela della minore va disposta ex art. 741 c.p.c. l'efficacia immediata del presente provvedimento nella parte delle statuizioni rese ex artt. 10 co. 3 l. 184/83 e 333 cod. civ., dovendosi assicurare alla bambina protezione senza soluzione di continuità.
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