Trib. Minorenni Milano, sentenza 05/11/2024, n. 578
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Testo completo
Proc. n. 2512/2024 RG/CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dottor C I Presidente dott.ssa I M Giudice relatore dott.ssa M D M Giudice onorario dottor M C Giudice onorario
nel procedimento promosso dal P.M. in sede a tutela dei minori:
nato a [...] il [...] Controparte_1
RESIDENZA: VIA PATRIOTTI 66,
[...]
[..
nato a [...], [...] Controparte_2
RESIDENZA: VIA PATRIOTTI 66, CP_2
figli di:
nato in [...] il [...] Controparte_3
RESIDENZA: VIA PATRIOTTI 66, CP_4
[..
nata a [...] il [...]
[...]
RESIDENZA: VIA PATRIOTTI 66, CP_2
ha emesso la seguente:
SENTENZA
Fatto e motivazione della decisione
Con ricorso del PM in sede del 30 aprile 2024 si evidenziava una situazione di pregiudizio per i minori: emergeva infatti che il nucleo familiare era conosciuto dal Servizio Sociale dall'anno 2019,
a causa di una pregiudizievole contesto domestico, connotato dai maltrattamenti familiari, in presenza dei minori, posti in essere dal padre, per il quale si è proceduto con condanna penale.
A seguito delle denunce, avanzate dalla donna, per stalker e violenza fisica da parte dell'uomo, poi sfociate in altrettante condanne, i due genitori avevano interrotto ogni forma di comunicazione;
in data 12.08.2021 era stato poi emesso da parte del Tribunale Ordinario di Sondrio un provvedimento che disponeva l'affido dei minori all'Ente per due anni, collocamento presso la madre, la regolamentazione dei rapporti con il padre, interventi di supporto socio-educativi-scolastico e/o di supporto psicologico/psichiatrico per i minori, l'obbligo di mantenimento a carico del padre.
Al momento del deposito del ricorso da parte del PM peraltro la madre appariva ancora in difficoltà, gravemente affaticata ed abbandonata dal padre nella gestione dei minori: situazione ulteriormente aggravata da una non fiorente situazione economica e dalla fine della relazione della madre con il suo compagno, fino ad allora convivente. Dal febbraio 2021 inoltre non era stato più possibile svolgere incontri dei minori con il padre vista la mancata adesione dell'uomo al progetto proposto ed i suoi comportamenti inadeguati, oltreché per il suo rifiuto alla presa in carico presso il CPS territoriale;
ad aprile 2022 i rapporti erano ripresi per poi essere nuovamente interrotti ad agosto 2023 in seguito alla nuova denuncia presentata dalla madre per il mancato versamento del mantenimento familiare.
Rilevava infine il PM che in tale contesto i minori mostravano delle importanti difficoltà didattiche, di apprendimento e perfino relazionali con i loro pari, con un'irregolare frequenza scolastica ed una scarsa autonomia;
mostravano altresì una fragilità emotiva e una sfiducia nei confronti degli adulti e dell'istituzione scolastica e continuavano ad essere coinvolti in episodi di conflitto tra il padre, la sua nuova compagna e la madre.
Lo zio materno, il sig. , si era infine presentato spontaneamente al Servizio Sociale Persona_1 dichiarando la sua disponibilità a supporto dei suoi nipoti, accompagnando i ragazzi alle attività extrascolastiche e recandosi presso la loro abitazione fino al rientro serale della madre.
A fronte di tale situazione questo Tribunale per i Minorenni era intervenuto con il decreto provvisorio del 2 maggio 2024 che aveva così testualmente previsto:
N O M I N A curatore speciale dei minori l'avv. Persona_2
D I S P O N E
l'affidamento del minore al Servizio Sociale territorialmente competente (ad oggi: il Comune di ) CP_2
L I M I T A
l'esercizio della responsabilità genitoriale per le decisioni in materia di collocamento (da individuarsi come da dispositivo) nonché per le scelte educative, scolastiche e sanitarie (da assumersi da parte del Servizio Sociale affidatario dandone informazione ai genitori) oltre che per gli altri incarichi assegnati ai Servizi Sociali come di seguito indicati;
I N C A R I C A
i Servizi Sociali territorialmente competenti, anche in collaborazione con i servizi specialistici e Socio-sanitari e tutte le ulteriori strutture specialistiche del territorio, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, a cui i Servizi territorialmente competenti provvederanno a trasmettere copia del presente decreto, di:
- contattare i genitori e lo zio per spiegare il contenuto del presente decreto invitandoli a collaborare nell'interesse dei minori;
- mantenere il collocamento dei minori dalla madre;
- proseguire nell'intervento di educativa domiciliare anche valutando l'inserimento dei ragazzi in un centro diurno per favorirne la socializzazione e il supporto nello studio;
- proporre ed incentivare i ragazzi nella frequenza di attività loro gradite (anche estive vista la stagione imminente: quali partecipazione a campus di musica, oratorio, gite ecc.) ed accompagnarli nel meditare con più attenzione la scelta della scuola superiore;
- proseguire nei supporti psicologici sia per i minori che per la madre (supporto alla genitorialità);
- coinvolgere attivamente e responsabilmente lo zio nella cura dei nipoti (sia per gli Persona_1 accompagnamenti alle attività che per i momenti di assenza della madre di casa per lavoro, ma anche per individuare attività extrascolastiche e socializzanti anche sportive a loro gradite ecc. volte a favorire i rapporti sociali con adulti e pari) anche valutandolo – unitamente ad altri eventuali familiari - nelle sue competenze genitoriali supportive, educative
e normative anche vicarianti;
- regolamentare i rapporti dei minori con il padre con idonee modalità e tempistiche – anche osservate e protette se opportuno - laddove dovessero essere riattivati nell'interesse dei minori;
- relazionare a questo Tribunale entro la data del 5 ottobre 2024 salvo urgenze da riferire tempestivamente
Nel corso del procedimento venivano ascoltati sia i genitori separatamente (come da verbale in atti) che i minori.
In data 18 ottobre 2024 si teneva l'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. previo invio di aggiornamenti da parte del Servizio Sociale e di memoria scritta del difensore della madre e del curatore speciale dei minori che concludevano come in atti qui richiamati:
Madre: dichiara di condividere il contenuto della relazione psicosociale redatta il 02/01/24 e depositata in pari data dall'Ufficio di Piano – Servizio Sociali della Comunità Montana
Valtellina di Tirano e aderisce alla proposta progettuale dallo stesso formulata offrendo sin
d'ora la propria piena collaborazione per il buon esito della stessa.
Curatore speciale:
- confermare l'affidamento dei due minori al Servizio Sociale, per almeno due anni, relativamente alle scelte sanitarie, scolastiche ed educative;
- confermare il collocamento dei due minori presso l'abitazione materna;
- proseguire l'intervento educativo domiciliare in favore del nucleo familiare, il supporto psicologico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dottor C I Presidente dott.ssa I M Giudice relatore dott.ssa M D M Giudice onorario dottor M C Giudice onorario
nel procedimento promosso dal P.M. in sede a tutela dei minori:
nato a [...] il [...] Controparte_1
RESIDENZA: VIA PATRIOTTI 66,
[...]
[..
nato a [...], [...] Controparte_2
RESIDENZA: VIA PATRIOTTI 66, CP_2
figli di:
nato in [...] il [...] Controparte_3
RESIDENZA: VIA PATRIOTTI 66, CP_4
[..
nata a [...] il [...]
[...]
RESIDENZA: VIA PATRIOTTI 66, CP_2
ha emesso la seguente:
SENTENZA
Fatto e motivazione della decisione
Con ricorso del PM in sede del 30 aprile 2024 si evidenziava una situazione di pregiudizio per i minori: emergeva infatti che il nucleo familiare era conosciuto dal Servizio Sociale dall'anno 2019,
a causa di una pregiudizievole contesto domestico, connotato dai maltrattamenti familiari, in presenza dei minori, posti in essere dal padre, per il quale si è proceduto con condanna penale.
A seguito delle denunce, avanzate dalla donna, per stalker e violenza fisica da parte dell'uomo, poi sfociate in altrettante condanne, i due genitori avevano interrotto ogni forma di comunicazione;
in data 12.08.2021 era stato poi emesso da parte del Tribunale Ordinario di Sondrio un provvedimento che disponeva l'affido dei minori all'Ente per due anni, collocamento presso la madre, la regolamentazione dei rapporti con il padre, interventi di supporto socio-educativi-scolastico e/o di supporto psicologico/psichiatrico per i minori, l'obbligo di mantenimento a carico del padre.
Al momento del deposito del ricorso da parte del PM peraltro la madre appariva ancora in difficoltà, gravemente affaticata ed abbandonata dal padre nella gestione dei minori: situazione ulteriormente aggravata da una non fiorente situazione economica e dalla fine della relazione della madre con il suo compagno, fino ad allora convivente. Dal febbraio 2021 inoltre non era stato più possibile svolgere incontri dei minori con il padre vista la mancata adesione dell'uomo al progetto proposto ed i suoi comportamenti inadeguati, oltreché per il suo rifiuto alla presa in carico presso il CPS territoriale;
ad aprile 2022 i rapporti erano ripresi per poi essere nuovamente interrotti ad agosto 2023 in seguito alla nuova denuncia presentata dalla madre per il mancato versamento del mantenimento familiare.
Rilevava infine il PM che in tale contesto i minori mostravano delle importanti difficoltà didattiche, di apprendimento e perfino relazionali con i loro pari, con un'irregolare frequenza scolastica ed una scarsa autonomia;
mostravano altresì una fragilità emotiva e una sfiducia nei confronti degli adulti e dell'istituzione scolastica e continuavano ad essere coinvolti in episodi di conflitto tra il padre, la sua nuova compagna e la madre.
Lo zio materno, il sig. , si era infine presentato spontaneamente al Servizio Sociale Persona_1 dichiarando la sua disponibilità a supporto dei suoi nipoti, accompagnando i ragazzi alle attività extrascolastiche e recandosi presso la loro abitazione fino al rientro serale della madre.
A fronte di tale situazione questo Tribunale per i Minorenni era intervenuto con il decreto provvisorio del 2 maggio 2024 che aveva così testualmente previsto:
N O M I N A curatore speciale dei minori l'avv. Persona_2
D I S P O N E
l'affidamento del minore al Servizio Sociale territorialmente competente (ad oggi: il Comune di ) CP_2
L I M I T A
l'esercizio della responsabilità genitoriale per le decisioni in materia di collocamento (da individuarsi come da dispositivo) nonché per le scelte educative, scolastiche e sanitarie (da assumersi da parte del Servizio Sociale affidatario dandone informazione ai genitori) oltre che per gli altri incarichi assegnati ai Servizi Sociali come di seguito indicati;
I N C A R I C A
i Servizi Sociali territorialmente competenti, anche in collaborazione con i servizi specialistici e Socio-sanitari e tutte le ulteriori strutture specialistiche del territorio, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, a cui i Servizi territorialmente competenti provvederanno a trasmettere copia del presente decreto, di:
- contattare i genitori e lo zio per spiegare il contenuto del presente decreto invitandoli a collaborare nell'interesse dei minori;
- mantenere il collocamento dei minori dalla madre;
- proseguire nell'intervento di educativa domiciliare anche valutando l'inserimento dei ragazzi in un centro diurno per favorirne la socializzazione e il supporto nello studio;
- proporre ed incentivare i ragazzi nella frequenza di attività loro gradite (anche estive vista la stagione imminente: quali partecipazione a campus di musica, oratorio, gite ecc.) ed accompagnarli nel meditare con più attenzione la scelta della scuola superiore;
- proseguire nei supporti psicologici sia per i minori che per la madre (supporto alla genitorialità);
- coinvolgere attivamente e responsabilmente lo zio nella cura dei nipoti (sia per gli Persona_1 accompagnamenti alle attività che per i momenti di assenza della madre di casa per lavoro, ma anche per individuare attività extrascolastiche e socializzanti anche sportive a loro gradite ecc. volte a favorire i rapporti sociali con adulti e pari) anche valutandolo – unitamente ad altri eventuali familiari - nelle sue competenze genitoriali supportive, educative
e normative anche vicarianti;
- regolamentare i rapporti dei minori con il padre con idonee modalità e tempistiche – anche osservate e protette se opportuno - laddove dovessero essere riattivati nell'interesse dei minori;
- relazionare a questo Tribunale entro la data del 5 ottobre 2024 salvo urgenze da riferire tempestivamente
Nel corso del procedimento venivano ascoltati sia i genitori separatamente (come da verbale in atti) che i minori.
In data 18 ottobre 2024 si teneva l'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. previo invio di aggiornamenti da parte del Servizio Sociale e di memoria scritta del difensore della madre e del curatore speciale dei minori che concludevano come in atti qui richiamati:
Madre: dichiara di condividere il contenuto della relazione psicosociale redatta il 02/01/24 e depositata in pari data dall'Ufficio di Piano – Servizio Sociali della Comunità Montana
Valtellina di Tirano e aderisce alla proposta progettuale dallo stesso formulata offrendo sin
d'ora la propria piena collaborazione per il buon esito della stessa.
Curatore speciale:
- confermare l'affidamento dei due minori al Servizio Sociale, per almeno due anni, relativamente alle scelte sanitarie, scolastiche ed educative;
- confermare il collocamento dei due minori presso l'abitazione materna;
- proseguire l'intervento educativo domiciliare in favore del nucleo familiare, il supporto psicologico
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