Trib. Minorenni Bologna, sentenza 14/03/2024, n. 48
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Testo completo
TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA IN BOLOGNA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna, così composto:
Dott.ssa A FO Presidente
Dott.ssa C I Giudice relatore
Dott.ssa D D F Giudice onorario
Dott. A BI Giudice onorario
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 473 bis co 22 c.p.c la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 512/2023 relativo al minore
NATA A BOLOGNA IL 12.1.2018, rappresentata e difesa Persona_1
processualmente dal curatore speciale Avv.M B del foro di Bologna
PROMOSSO DALLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
[...]
Per_2
-ricorrente
NEI CONFRONTI DI
, Controparte_1
E
, rappresentata e difesa dall'avv. A S del foro di Castrovillari Controparte_2
(CS)
Oggetto: filiazione dei minori. Provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ai sensi degli artt.333 c.c. e art.5 bis L.n.184/1983.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Voglia il Tribunale, ai sensi degli artt.473bis.13, 473bis.15 e 330, 333 c.c., art.5 bis L.n.184/1983 pronunciare provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale e valutare l'affido e la collocazione esclusiva della minore presso il
padre, incaricare il servizio sociale di svolgere un'approfondita valutazione delle competenze genitoriali e del profilo di personalità, offrire sostegno alla genitorialità della madre.”
CONCLUSIONI DEL DIFENSORE DELLA MADRE: “In via preliminare, dando atto che pende il procedimento ex art.330 c.c. promosso in data anteriore al 23.8.2023 dal P.M. presso il Tribunale
Ordinario di Bologna nel procedimento 10127/2023 r.g., revocare l'affido al servizio sociale e affidare la minore alla madre in via esclusiva, regolamentare le visite tra padre e figlia e svolgere un percorso di mediazione familiare”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 31.8.2023 il Pubblico Ministero chiedeva ai sensi degli artt.473bis.13, 473bis.15 e 330, 333 c.c., art.5 bis L.n.184/1983 la pronuncia di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale e di valutare l'affido e la collocazione esclusiva della minore presso il padre, con incarico al servizio sociale di svolgere un'approfondita valutazione delle competenze genitoriali e del profilo di personalità, offrire sostegno alla genitorialità della madre, rappresentando la situazione di pregiudizio per la minore derivante dalla condotta inadempiente della madre in ordine alle statuizioni contenute nel decreto definitivo n.2772/2022 pronunciato dal
Tribunale Ordinario di Bologna e confermato dalla Corte di Appello ed in particolare dal comportamento ostativo assunto dalla predetta alla frequentazione tra e il padre, che non Persona_1
vedeva la piccola da oltre tredici mesi.
2.Con decreto del 22.9.2023 il Presidente fissava udienza di prima comparizione, nominava il giudice relatore e il curatore speciale del minore.
All'udienza dell'11.12.2023 nessuno compariva ma la causa si prospettava di pronta soluzione in considerazione della questione preliminare di rito risultante dagli atti di causa.
Il Giudice si riservava di riferire al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 28 c.p.c.
3. Orbene, è pacifico e documentale che il Tribunale Ordinario di Bologna ha pronunciato il decreto definitivo 2772/2022 del 7.3.2022, affidando la minore al servizio sociale con attribuzione al servizio sociale dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in materia di salute della piccola con possibilità di avvalersi della consulenza del servizio di Neuropsichiatria Infantile;
stabiliva che la bambina vivesse con la madre e un periodo di frequentazione paritetica della bambina con entrambi i genitori, disponendo che il passaggio venisse effettuato da un educatore delegato dai servizi sociali affidatari.
Il servizio sociale ha sostanzialmente segnalato la difficoltà nell'esecuzione di tale incarico, evidenziando la condotta inadempiente ed inadeguata della madre che non aveva consentito la regolare frequentazione tra padre e figlia, aveva iscritto la figlia ad una nuova scuola dell'infanzia senza confrontarsi con il padre e il servizio sociale affidatario, non aveva consentito la verifica
scolastica non permettendo alla figlia di frequentare la scuola scelta, sosteneva che il servizio sociale volesse predisporre interventi invasivi sulla minore allo scopo di piegare il suo volere.
Il Pubblico Ministero, nel proprio ricorso, non ha allegato alcuna nuova situazione di pregiudizio successiva e diversa rispetto a quella già analizzata dal Tribunale Ordinario di Bologna
e cristallizzata nel decreto definitivo 2772/2022 del 7.3.2022, ma ha sostanzialmente chiesto
l'adozione dei medesimi interventi a tutela dei minori già disposti dal Tribunale Ordinario, il quale effettivamente era già intervenuto ai sensi dell'art.333 c.c. limitando la responsabilità genitoriale ed affidando la minore al servizio sociale con compiti specifici.
Il Collegio ritiene conseguentemente che il presente giudizio abbia ad oggetto esclusivamente
l'individuazione di strumenti idonei ad attuare il provvedimento giudiziario già emesso dal Tribunale
Ordinario nonché misure di sostegno nei confronti della madre che, dalle prime informazioni trasmesse, pare essere inadempiente al fine di sensibilizzarla ad evitare condotte pregiudizievoli per la figlia, posto peraltro che il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni, a differenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, non ha neppure domandato una pronuncia di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale o una pronuncia maggiormente limitativa della sua responsabilità.
4. Invero, a livello teorico e sistematico, giova ricordare che il decreto legislativo 149 del 2022 ha introdotto una specifica disciplina in ordine all'attuazione degli obblighi a contenuto non patrimoniale ossia sull'affidamento della prole, che si articola nelle due previsioni di cui agli artt.473bis.38 e 473bis.39 cpc.
La prima si occupa dell'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, al pari di quanto faceva l'abrogato art.709 ter
c.p.c.., la seconda dell'attuazione in via indiretta e dei rimedi sanzionatori e coercitivi.
Come si legge nella relazione illustrativa pubblicata sulla G.U. 19.10.2022 serie generale 245 supplemento straordinario n.5, essa costituisce estrinsecazione di una regola che traspare nell'intera legge delega, che viene specificamente considerata anche per il momento attuativo e di esecuzione dei provvedimenti al comma 23, lettera FF, ultimo inciso.
Tale norma prevede di “dettare disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, prevedendo che queste siano determinate dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le parti, salvo che sussista il concreto e attuale pericolo, desunto da circostanze specifiche ed oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare
l'attuazione del provvedimento, che in caso di mancato accordo l'esecuzione avvenga sotto il controllo del giudice, anche con provvedimenti assunti nell'immediatezza, che nell'esecuzione sia sempre salvaguardato il preminente interesse alla salute psicofisica del minorenne e che l'uso della forza pubblica, sostenuto da adeguata e specifica motivazione, sia limitato ai soli casi in cui sia assolutamente indispensabile e sia posto essere per il tramite di personale
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