Trib. Minorenni Ancona, decreto 14/02/2025
TRIBMIN Ancona
Decreto
14 febbraio 2025
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14 febbraio 2025
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TRIBMIN Ancona
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14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 823/2023
TRIBUNALE PER I MINORENNI DELLE MARCHE
ANCONA
Il Tribunale per i minorenni delle Marche, riunito in camera di consiglio e composto da:
Dott.ssa Francesca Giaquinto Presidente
Dott. Corrado Ascoli Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Romania Giudice onorario
Dott. Savino Romani Giudice onorario ha pronunciato il seguente
DECRETO
Visti gli atti del procedimento n. 823/23 MIN relativo al minore nata in [...] il Persona_1
10.7.22 introdotto con istanza del 1.12.23 da N.
7.7.2001 in ALBANIA, dom.ta Porto Parte_1
San'Elpidio Via Mazzini 59 eletto domicilio c\o Avv. C. FEROCI di Porto Recanati , la quale chiedeva di essere autorizzata a rimanere in Italia ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma III T.U.L.
Immigrazione
letto il parere contrario del PPM del 5.2.25;
rilevato che la Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea approvata a Nizza il 7.12.00 prevede la tutela dei diritti che coinvolgono direttamente o indirettamente la vita familiare e in particolare il rapporto genitori - figli, la protezione e il rispetto della dignità umana (art. 6) il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (art.7) il diritto dei minori alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, i loro diritti ad intrattenere regolarmente relazioni e contatti diretti con i genitori salvo che ciò appaia contrario al proprio interesse (art.24).
letto l'art. 1 Legge 184 del 1983 che enuncia il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia;
rilevato che la Giurisprudenza della CEDU, in tema di espulsione di uno dei genitori di un minore residenti in uno dei paesi aderenti alla convenzione, non considera proporzionata ai principi di una società democratica e non adeguata all'interesse del minore ad avere relazioni affettive con entrambi i genitori ancorché non coniugati e neppure conviventi l'espulsione del genitore che abbia sempre contribuito all'educazione del bambino garantendogli una regolare relazione affettiva;
Vista la sentenza della Cassazione Civile Sezione Unite del 25/10/10 n. 21799 che ha affermato il principio di diritto secondo cui “ la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista
TRIBUNALE PER I MINORENNI DELLE MARCHE
ANCONA
Il Tribunale per i minorenni delle Marche, riunito in camera di consiglio e composto da:
Dott.ssa Francesca Giaquinto Presidente
Dott. Corrado Ascoli Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Romania Giudice onorario
Dott. Savino Romani Giudice onorario ha pronunciato il seguente
DECRETO
Visti gli atti del procedimento n. 823/23 MIN relativo al minore nata in [...] il Persona_1
10.7.22 introdotto con istanza del 1.12.23 da N.
7.7.2001 in ALBANIA, dom.ta Porto Parte_1
San'Elpidio Via Mazzini 59 eletto domicilio c\o Avv. C. FEROCI di Porto Recanati , la quale chiedeva di essere autorizzata a rimanere in Italia ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma III T.U.L.
Immigrazione
letto il parere contrario del PPM del 5.2.25;
rilevato che la Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea approvata a Nizza il 7.12.00 prevede la tutela dei diritti che coinvolgono direttamente o indirettamente la vita familiare e in particolare il rapporto genitori - figli, la protezione e il rispetto della dignità umana (art. 6) il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (art.7) il diritto dei minori alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, i loro diritti ad intrattenere regolarmente relazioni e contatti diretti con i genitori salvo che ciò appaia contrario al proprio interesse (art.24).
letto l'art. 1 Legge 184 del 1983 che enuncia il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia;
rilevato che la Giurisprudenza della CEDU, in tema di espulsione di uno dei genitori di un minore residenti in uno dei paesi aderenti alla convenzione, non considera proporzionata ai principi di una società democratica e non adeguata all'interesse del minore ad avere relazioni affettive con entrambi i genitori ancorché non coniugati e neppure conviventi l'espulsione del genitore che abbia sempre contribuito all'educazione del bambino garantendogli una regolare relazione affettiva;
Vista la sentenza della Cassazione Civile Sezione Unite del 25/10/10 n. 21799 che ha affermato il principio di diritto secondo cui “ la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista
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