Trib. Minorenni Cagliari, sentenza 13/05/2024, n. 45
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Testo completo
N. 1-2-3-4-5/2023 Ads.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CAGLIARI – composto da:
Dott. M C Presidente est.
Dott. R C Giudice
Dott. M G C Giudice Onor.
Dott. P D Giudice Onor.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa indicata in epigrafe, relativa alla dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori
nato a Cagliari, il 18/11/2013, , nata a Cagliari, il 6/1/2017, Persona_1 Per_2 Per_3
nato a Cagliari, l'1/9/2018, , nata a Cagliari, il 22/3/2020 e nata a Per_4 Persona_5
Monserrato, il 26/4/2022, di e procedura aperta con CP_1 Controparte_2
decreto di questo Tribunale in data 4/1/2023;
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CONCLUSIONI
Il Pubblico Ministero e il Tutore, avv.to A I, hanno chiesto la dichiarazione dello
stato di adottabilità dei minori, con interruzione dei rapporti con i genitori e familiari e
affidamento eterofamiliare dei minori;
Nell'interesse di l'avv.to F F ha chiesto il rigetto del ricorso del CP_1
P.M., avvio dei percorsi di sostegno alla genitorialità, e, se positivi, l'archiviazione della
procedura;
in via subordinata l'affidamento eterofamiliare dei minori con frequentazione del
padre;
Nell'interesse di l'avv.to Valentina Mereu ha chiesto il rigetto Controparte_2
del ricorso del P.M. con affidamento dei minori all'interno del nucleo familiare della madre,
anche allargato, preservando il rapporto con la stessa, con prescrizioni e attivazione degli
interventi di supporto adeguati e necessari;
in via subordinata, nel caso della dichiarazione di
adottabilità dei minori e loro affidamento eterofamilare, il mantenimento dei rapporti con la
madre, con le dovute prescrizioni e l'attivazione degli interventi di supporti adeguati e necessari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.1.2023, il presso questo Tribunale ha chiesto Parte_1
l'apertura di una procedura di adottabilità a tutela dei minori n. a Cagliari il 18.11.2013;
Per_1
n. a Cagliari il 6.1.2017;
n. a Cagliari il 1.9.2018;
, n. a Cagliari il 22.3.2020;
Per_2 Per_3 Per_4
nata a Monserrato il 26.4.2022, di e , Persona_5 Per_1 CP_1 CP_2 Controparte_2
sollecitando l'accoglimento delle istanze già formulate nell'ambito della procedura di VG 442/2022
già pendente a tutela degli stessi. In particolare, il P.M. ha domandato la sospensione dei genitori dei
minori dalla responsabilità genitoriale, con nomina di un tutore provvisorio;
consulenza tecnica
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sulle condizioni personali dei genitori rilevanti per l'adempimento dei doveri di cura, protezione,
educazione e garanzia di istruzione, con approfondimenti sui parenti dei minori aventi con gli stessi
rapporti significativi e disponibili a supportarne la crescita;
verifica di percorsi alternativi a quello
del collocamento dei minori presso famiglie o persone singole o case famiglia per minori, con
contemporaneo progetto di sostegno della madre in vista della sua eventuale dimissione dalla
comunità;
e infine il mantenimento degli incontri protetti fra il e i figli, condizionato CP_1
alla partecipazione dell'uomo a un percorso di sostegno alla genitorialità.
Il ricorso del P.M. è stato inoltrato sulla base degli atti del pregresso procedimento di VG., aperto,
sempre dal P.M., ai sensi dell'art. 330 c.c., e avviato ex art. 403 nuovo testo c.c.;
allora era stato
convalidato, e poi confermato dal Tribunale, l'inserimento in comunità di madre e minori operato
dal Servizio Sociale del comune di Ussana per i comportamenti maltrattanti del padre, anche alla
presenza dei figli, nei confronti della madre. Già con provvedimento in data 30.8.2022, i bambini
erano stati affidati al servizio sociale con previsione di modalità di incontro protette fra il padre e i
figli. Dall'audizione degli interessati e dalle relazioni di aggiornamento acquisite era emerso che
tutti i bambini presentavano serie problematiche psicofisiche per le quali necessitavano di cure,
anche ospedaliere e, da parte dei genitori di particolari attenzioni e premure. Anche il curatore
speciale, costituitosi con atto depositato in data 16.11.2022, aveva sollecitato una C.T.U. (l'istanza
era stata avvallata dalle altre parti) al fine di accertare i profili di personalità e le capacità genitoriali
di entrambi i genitori, con verifica di eventuali carenze e della qualità della relazione esistente con i
minori figli e indicazione dei percorsi e iniziative idonei al recupero delle competenze genitoriali, i
prevedibili tempi e la loro compatibilità con le esigenze di crescita dei minori. Infatti, dalle relazioni
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dei servizi sociali e della comunità, erano emerse le gravi carenze genitoriali della madre, donna
fragile, e, quanto al padre una difficoltà di approccio e una scarsa sensibilità rispetto ai bisogni dei
figli, oltre ad una incapacità di proporre valide alternative al collocamento dei figli in comunità.
Peraltro, la madre, collocata in comunità con i figli, seppure sollecitata, non era in grado di
adempiere in modo adeguato ai suoi compiti di cura dei figli e assumeva atteggiamenti totalmente
deleganti. Riguardo ai minori, e , per differenti problemi di comportamento, erano Per_1 Per_2
stati presi in carico dalla era affetta da una patologia cardiaca e in attesa di CP_3 Persona_5
intervento chirurgico. aveva dimostrato una importante inadeguatezza Controparte_2
nel farsi carico delle situazioni di salute dei figli.
Il Tribunale, valutate le gravi carenze genitoriali come sintomatiche dello stato abbandonico dei
minori, ha accolto il ricorso del P.M. e, con decreto del 4/1/2023, definita la procedura di V.G., ha
disposto l'apertura della procedura di adottabilità dei minori riservandosi di disporre una C.T.U.
come sollecitata dal ricorrente.
I genitori dei minori e il tutore si sono costituiti. In particolare, il tutore ha chiesto l'immediato
allontanamento dalla madre dalla comunità, con incarico ai servizi per la individuazione di una
nuova struttura per i bambini, soprattutto per la piccola che avrebbe dovuto subire un Per_5
intervento chirurgico fuori Regione. Il tutore ha altresì il domandato il mandato al Pool del
Tribunale per individuare una famiglia affidataria per la piccola l'incarico ai servizi Per_5
sociali per un'indagine familiare e parentale e la conferma dei sostegni già disposti in favore dei
genitori e dei minori (il supporto psicologico per nonché incontri protetti genitori- figli, Per_1
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in spazio neutro, separatamente tra un genitore ogni figlio, oltre a insistere per lo svolgimento di
una C.T.U.
I servizi sociali e la comunità hanno successivamente inviato nuove relazioni per segnalare la
necessità di dimettere dalla struttura;
la donna infatti, oltre a non Controparte_2
impegnarsi in alcun modo nel seguire i figli, era solita assumere condotte gravemente
pregiudizievoli per tutti i bambini, soprattutto nei confronti di tanto che il bambino, tra Per_1
diversi crolli emotivi, era arrivato a dire di voler cambiare madre e di volersi suicidare. Si era
prospettato che la madre portasse a compimento in autonomia il suo percorso senza pregiudicare
la delicata situazione delicata dei figli. Quanto al padre dei minori, i servizi avevano posto in
evidenza lo stato di stanchezza e passività dell'uomo.
Pertanto il tribunale, con decreto 10/3/ 2023, ha disposto la dimissione di Controparte_2
dalla struttura, prevedendo che i minori rimanessero in comunità con rapporti protetti con
[...]
ciascun genitore, secondo tempi e modi in concreto da individuarsi a cura del servizio sociale
territoriale con esclusivo riferimento all'interesse dei bambini;
l'affidamento eterofamiliare dei
minori, con incarico al adozioni e al servizio sociale anche per assicurare ai bambini ogni CP_4
più opportuna attività di sostegno, e infine una C..T.U. sulle competenze genitoriali e lo stato dei
minori. Ai genitori sono state date prescrizioni per la fattiva collaborazione con i servizi
sociosanitari coinvolti nel caso.
Nelle more della consulenza, , zia materna dei minori, ha offerto la propria Controparte_5
disponibilità all'affidamento di almeno uno dei nipoti, disponibilità poi revocata. Il tribunale ha
chiesto dunque ai servizi sociali un aggiornamento. I servizi hanno depositato la richiesta
relazione il 14/02/2024. Nella nota si era ribadito che la zia materna aveva dichiarato la propria
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sopravvenuta impossibilità a candidarsi per l'affidamento di uno