Trib. Minorenni Potenza, sentenza 04/12/2024, n. 107

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Potenza, sentenza 04/12/2024, n. 107
Giurisdizione : Trib. Minorenni Potenza
Numero : 107
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE PER I MINORENNI
POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale per i Minorenni di Potenza, composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio,
- Presidente Dott. Arturo Pavese
Dott. Giuseppe Santomassimo
- Giudice relatore-
- Giudice onorario - Dott.ssa Franca Romano
- Giudice onorario - Dott. Gerardo Montesano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 39 del 2023 R.G. relativo al minore ERsona 1 nato a [...] il
,
nato a [...] il [...], e 11 marzo 2016, figlio di Persona 2 CP 1
[...] nata a [...] il [...];

nei confronti di
ERsona 2
Oggetto: ricorso di Controparte 1 per la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale per ERsona 2 ai sensi dell'articolo 330 c.C.
Conclusioni delle parti: come in atti.
Motivi della decisione
Con il ricorso volto ad ottenere la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale,
l'esponente dichiarava: di aver contratto matrimonio con il ERsona 2 in data 11 luglio
2015;
che in costanza di matrimonio, in data 11 Marzo 2016, nasceva il loro figlio ER_1
[...] che con sentenza n. 74 del 2020 il Tribunale di Tivoli dichiarava la cessazione
degli effetti civili del matrimonio richiamando gli accordi in precedenza intervenuti in sede di separazione consensuale tra gli ex coniugi e dunque confermando l'affidamento congiunto del minore con collocamento presso la madre, nel frattempo trasferitasi in Melfi;
che in data


11 luglio 2022 interveniva anche la pronuncia di annullamento del matrimonio da parte del tribunale ecclesiastico;
che i motivi per cui Controparte 1 aveva inteso separarsi dal coniuge ed ottenere l'annullamento del matrimonio, erano da rinvenire nel comportamento aggressivo e violento posto in essere dall'uomo, come conferma la sentenza del tribunale penale di Potenza n. 479/2022, richiamata in ricorso, con la quale il predetto Per_2 dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 572 c.p., veniva condannato alla pena di anni due
e mesi quattro di reclusione;
che i comportamenti aggressivi del Per 2 non cessavano nemmeno dopo la separazione poiché lo stesso continuava a mandare alla ex moglie messaggi dal cellulare dal contenuto minatorio;
che in data 30 dicembre 2021 l'esponente contraeva matrimonio civile con il signor Parte 1 matrimonio dal quale nasceva un'altra
,
benché all'uopo autorizzato a svolgere incontri con il figliobambina;
che Persona 2 in modalità protetta presso i servizi sociali di Melfi, partecipava a tali incontri in modo discontinuo;
che a partire dal 10 Marzo 2023 tali incontri cessavano del tutto poiché il padre ometteva di presentarsi, ingenerando nel minore aspettative, sistematicamente andate deluse
e che si ripercuotevano sul suo benessere psicofisico;
che prima della cessazione degli incontri, in data 27 giugno 2020, era accaduto un altro grave episodio poiché il bambino, in occasione di un incontro che ebbe con il padre a CA IO (Roma) assistette ad una violenta aggressione fisica consumata dal genitore nei confronti della sua nuova compagna, Persona 3 tanto che si rese necessario l'intervento dei carabinieri i quali avrebbero annotato nella relazione di servizio che l'aggressore era sotto effetto di stupefacenti e alcolici;
che, a seguito di tale episodio, il bambino venne momentaneamente affidato alla nonna paterna, e la madre dovette immediatamente recarsi a Tivoli per prenderlo nuovamente in consegna;
che anche dopo il 10 Marzo 2023, cioè quando il Per 2
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